Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12807 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23015/2011 proposto da:
PIEFFE s.n.c. di A.F. e B.P., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Maurizio Leone del Foro di Milano e Antonella
Giglio del Foro di Roma, domiciliata in Roma, Via A. Gramsci, n. 14
presso lo studio dell’avv. Antonella Giglio;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.
12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 103/26/2010, pronunciata il 9.6.2010 e depositata il
23.6.2010;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28 gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La società PIEFFE s.n.c. di A.F. & B.P. con ricorso del 22.9.2011 ha proposto ricorso (affidato a sei motivi) per la cassazione della sentenza n. 103/26/2010, pronunciata il 9.6.2010 e depositata il 23.6.2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS) – con cui la società aveva impugnato l’avviso di accertamento induttivo relativo ad IVA ed IRAP riferito alla omessa dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001 (Modello Unico 2002).
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio riservandosi di partecipare all’eventuale discussione orale.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28.1.2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di (OMISSIS) con nota in data 1.2.2019 dell’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato in cancelleria istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la contribuente, ammessa alla definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 50 del 2017, art. 11, provveduto al versamento di tutte le somme dovute.
2. Ciò posto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, va dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, comportante la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, avendo il contribuente definito la lite fiscale a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. (Cass. 24082 del 2018).
3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020