Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12807 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71,

presso lo studio dell�avvocato PAOLO FALZEA, rappresentata e difesa

dall�avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente �

contro

R.V., R.A., RE.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell�avvocato RICCARDO FARANDA, rappresentati e difesi dall�avvocato

TOMMASINI RAFFAELE, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.C., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 567/2008 della CORTE D�APPELLO di MESSINA del

13/10/08, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

e� presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI GIAMPAOLO.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E� stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2009 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 2 gennaio 2009, depositata in data 7 novembre 2008 dalla Corte d�Appello di Messina che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda revocatoria da essa proposta avverso l�atto di compravendita immobiliare intervenuto tra i venditori G.C. e S.M. e le acquirenti R.A. e R. A.. L�attrice aveva anche chiesto che fossero riconosciute le proprie ragioni di credito nei confronti dei venditori e accertata la simulazione relativa dell�atto di compravendita, concluso dalle sorelle R. in luogo dell�effettivo acquirente, il loro genitore R.V..

I R. hanno resistito con controricorso, mentre G. e S. non hanno espletato attivita� difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche� la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall�art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall�art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e� ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e� inammissibile, per violazione dell�art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull�esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita�, imponendo al patrocinante in cassazione l�obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l�affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l�illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita�, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita� (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell�art. 1414 c.c. e dell�art. 116 c.p.c.; insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Il quesito finale non contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e non postula l�enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di applicazione generalizzata, ma si limita a chiedere alla Corte di valutare la correttezza della sentenza impugnata sulla base delle prove acquisite agli atti. Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali (intercettazioni ambientali e sentenza n. 1286/2003 del Tribunale di Messina), nei confronti delle quali non e� stato rispettato l�onere imposto dall�art. 366 c.p.c., n. 6 e implicano valutazioni di merito non consentite al giudice di legittimita�. Infine si prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale (adde: fa riferimento) (vedi pag. 11) delle (rectius: alla) conversazione intercorsa tra la C. e il G. e ne evidenzia la non significativita� ai fini della decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente ipotizza violazione dell�art. 116 c.p.c., degli artt. 1988, 2909 e 2901 c.c.; contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio. Anche questa censura contiene ampi riferimenti al merito, si basa su argomentazioni che implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita� escluse nel giudizio di legittimita�, risulta priva della chiara indicazione del fatto controverso e della specificazione delle ragioni dell�asserita contraddittorieta� della motivazione della sentenza impugnata, non postula l�enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme di cui e� stata denunciata la violazione, ma chiede una verifica della correttezza, sostanzialmente nel merito, della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo la C. denuncia violazione dell�art. 346 c.p.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Anche in questo caso il quesito finale non specifica le ragioni dell�addotta contraddittorieta� della motivazione e si rivela assolutamente astratto perche� non richiede l�enunciazione di un principio di diritto e risulta privo dei necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione e� stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I resistenti hanno presentato memoria adesiva alla relazione; nessuna delle parti ha chiesto d�essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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