Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12807 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5735-2015 proposto da:

P.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

PANNUNZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINO FORTUNATO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. (OMISSIS) (già EQUITALIA ETR S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466/A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO FUSARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3904/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/02/2014 R.G.N. 3475/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. CURCIO LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MAURO FUSARO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bari ha respinto il ricorso di P.D., dipendente di Equitalia Sud SpA con funzioni di Ufficiale di riscossione, proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda del P. diretta a far accertare l’illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dalla datrice di lavoro a seguito di contestazione disciplinare con la quale si addebitava al lavoratore di aver abusato, unitamente al collega B.N., della sua qualifica per indurre un contribuente, tale F.V., a consegnare loro la somma di 500 Euro, a fronte della cancellazione di un pignoramento dei suoi beni, convocandolo presso l’ufficio una prima volta in data 12.2.2006 ed una seconda volta in data 5.3.2009, fuori dell’ufficio, giorno in cui egli ed il collega venivano arrestati dal Carabinieri nel momento in cui il F. consegnava al B. la somma di danaro. Nella lettera di contestazione la società dava atto dell’avvenuto arresto del P. in flagranza di reato, anche addebitando al dipendente di aver falsamente compilato un verbale di pignoramento negativo a fronte della corresponsione da parte del F. della somma suindicata.

La Corte dopo aver ripercorso in dettaglio tutte le condotte oggetto di specifico addebito disciplinare, ha rilevato che il Tribunale aveva evidenziato come, pur avendo il procedimento disciplinare preso le mosse dall’inchiesta penale in cui era stato coinvolto il P., fosse poi proseguito autonomamente, con la valutazione dei fatti emersi sotto il diverso profilo della responsabilità disciplinare. In particolare la corte ha indicato i fatti salienti della vicenda identificandoli nei seguenti punti: a) Il prelievo dall’ufficio del fascicolo del contribuente F. a cura del B., b) redazione nella pubblica via di un (falso) verbale di pignoramento negativo; c) riscossione su strada da parte del B. della somma di Euro 500.

Ha anche osservato la Corte come il primo giudice avesse precisato che i fatti, oltre al profilo di illiceità penale, rivestissero carattere di notevole inadempimento dei propri doveri di ufficio e delle prescrizioni che disciplinano la riscossione coattiva.

La corte quindi ha confermato il giudizio di notevole gravità dei fatti contestati, idonei a ledere il vicolo fiduciario, riportandosi all’iter argomentativo del primo giudice, anche in punto di non ricorrenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Ha proposto ricorso per cassazione il P., affidato a tre motivi, articolati in più punti. Ha resistito Equitalia con controricorso.

E’ stata deposita memoria ex art. 378 c.p.c., dal P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente deve respingersi l’eccezione formulata dalla società Equitalia Sud spa di inammissibilità del gravame per tardività della proposizione del ricorso per Cassazione da parte del P.. Dalla certificazione del direttore di cancelleria apposta sull’ultima pagina della sentenza della Corte d’Appello di Bari risulta che l’atto è stato depositato in cancelleria in data 31.1.2014, ma pubblicato il 12 febbraio 2014.

Recentemente le SSUU con la sentenza n. 18569/2016, pur confermando l’impianto argomentativo della precedente sentenza SSUU n. 13794/2012, secondo cui in presenza di due date distinte, di deposito e poi di pubblicazione della sentenza, deve valere la data di deposito ove non vi sia specificazione che trattasi di deposito della sola minuta, hanno precisato che è compito del giudice accertare, anche attraverso un’istruttoria documentale ove necessaria, quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria. Nel caso in esame l’attestazione del direttore di cancelleria precisa che la sentenza è stata “consegnata” in cancelleria il 31.1.2014 e poi “pubblicata” il 12 febbraio. L’ attestazione della mera consegna della minuta esclude, ad avviso di questa corte, fondatamente che in data 31 gennaio siano state effettuale dall’ufficio di cancelleria le operazioni che contraddistinguono il deposito ufficiale della sentenza, con inserimento nell’elenco cronologico ed attribuzione del relativo numero identificativo, che perfezionano appunto la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p.c., rendendola conoscibile da parte degli interessati. Pertanto nel caso in esame, dovendo ritenersi che il temine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorra dal 12 febbraio 2014, il ricorso per cassazione è ammissibile.

2) Con il primo motivo di ricorso il P. lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e L. n. 604 del 1966, art. 2 e dell’art. 2106 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, oltre che la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel ricostruire il contenuto della lettera di contestazione del 17.3.2008 in cui vi era un’unica condotta considerata unitariamente ed oggetto del procedimento penale, tale errata ricostruzione consistendo nell’avere la corte riportato fatti e condotte come singole azioni compiute in relazione alla vicenda del contribuente F., mai contestati, così violando anche il principio di immutabilità delle ragioni del licenziamento.

3) Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 2016 e 2119 c.c., dell’art. 37 del ccnl Ascotributi, della L. n. 300 del 1970, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che la violazione dell’comma 1, n. 5 del citato articolo per omesso esame di un fatto decisivo: avrebbe errato la Corte d’Appello nel ritenere che la datrice di lavoro aveva correttamente applicato l’art. 37 del ccnl citato nel comminare il licenziamento per giusta causa, mentre invece tale provvedimento sarebbe stato adottato su una mera ipotesi di un reato di concussione, senza che fosse stata effettuata una valutazione autonoma del fatto contestato, distinta dalla sua astratta configurabilità come reato; inoltre avrebbe omesso la Corte di operare una valutazione della proporzionalità ed adeguatezza della sanzione comminata; avrebbe ancora trascurato la corte una circostanza decisiva emersa nel corso del giudizio e cioè che il P. era stato riabilitato nelle sue funzioni di Ufficiale di riscossione dal GIP per effetto della revoca delle misure cautelari.

4) con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 34 e 35 del ccnl del settore con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, e poi anche la nullità della sentenza con riferimento al comma 1, n. 4, per avere la corte erroneamente ritenuto sussumibile la fattispecie concreta nell’ambito dell’art.37 del ccnl, senza applicare gli artt. 34 e 35 del ccnl, in base ai quali il datore di lavoro può disporre per motivi cautelari l’allontanamento del lavoratore sottoposto a procedimento penale, fermo restando la conservazione del posto di lavoro in caso di privazione della libertà personale.

5) I motivi possono valutarsi congiuntamente contenendo tutti censure che, nonostante siano state ricondotte alle diverse tipologie di vizi prima indicati, in concreto non criticano specificatamente l’iter argomentativo della sentenza impugnata e peraltro neanche sono chiaramente esposte, ma si limitano a richiamare le norme di legge che sì sostengono violate, senza alcun preciso collegamento con i fatti oggetto della contestazione disciplinare e comunque della fattispecie concreta oggetto di causa, così da risultare inammissibili e comunque infondate, in quanto non costituiscono uno strumento o un criterio valutativo della correttezza della motivazione.

6) Infondata è infatti la censura secondo cui la Corte avrebbe effettuato un’errata ricostruzione del contenuto della lettera di contestazione, ricostruzione per nulla appiattita sull’imputazione penale. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando che la lettera di contestazione disciplinare aveva fatto sì riferimento in premessa all’indagine penale riportando l’indicazione del reato contestatogli ed il capo di imputazione, ma che poi aveva elencato analiticamente le condotte oggetto di specifico addebito disciplinare, ritenute indipendenti ed autonome rispetto al loro aspetto penale: il prelievo dall’ufficio, a cura del collega B., del fascicolo del contribuente F., la redazione di un falso verbale di pignoramento negativo fuori dall’ufficio e sulla pubblica via, la ricezione della somma di Euro 500,00 dal F. sena contestuale rilascio di una quietanza di pagamento. Tali circostanze sono state poi valutate dalla Corte alla luce di ulteriori elementi probatori desunti dalle testimonianze raccolte, come anche dall’interrogatorio dello stesso P..

7) Inammissibili appaiono poi gli altri motivi relativi alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del ccnl, come anche degli artt. 34 e 35, non trascritti per intero in ricorso e senza che sia stata neanche indicata la collocazione precisa del CCNL nel fascicolo di parte. Ed infatti la denunciata violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione espulsiva, come anche la denunciata insussistenza della giusta causa, rimangono una mera petizione di principio senza che il ricorrente esamini in concreto gli addebiti contestati e quindi gli elementi fattuali accertati dal giudice di merito per valutarli poi alla luce non solo delle ipotesi sanzionatorie previste dalla contrattazione collettiva ma anche dei criteri generali di parametro individuati dalla giurisprudenza per individuarne nel caso concreto una specifica incoerenza (cfr da ultimo Cass. n. 985/2017).

8) Analogo giudizio di inammissibilità deve infine essere espresso anche per altri motivi, indicati senza particolare coerenza argomentativa e congruenza rispetto alla tipologia di vizio a cui sono stati ricondotti, come ad esempio la lamentata “violazione e o falsa applicazione dell’art. 5 dello Statuto dei lavoratori” che, a dire del ricorrente statuisce che “l’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al datore di lavoro”, o ancora l’omessa valutazione di una circostanza indicata dal ricorrente come decisiva ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e consistente nel fatto che il P. sarebbe stato riabilitato nelle sue mansioni di Ufficiale della Riscossione dal Gip già nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al tribunale del lavoro.

9) il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% 5 ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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