Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12807 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/06/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 21/06/2016), n.12807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.F.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla

via A. Gramsci n. 9, presso l’avv. ARCANGELO GUZZO, unitamente

all’avv. GIACOMO CARBONE del foro di Catanzaro, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FINCALABRA S.P.A., in persona del presidente p.t. D.R.

U., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Val d’Ala n.

10, presso l’avv. FRANCO DELL’ERBA, unitamente all’avv. GIUSEPPE

COREA del foro di Catanzaro, dal quale è rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

D.F.V. e M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1032/12,

pubblicata l’8 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

gennaio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Carbone per il ricorrente e l’avv. Gaetano Aiello per

delega del difensore della controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Fincalabra S.p.a. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 293/06, emesso il 14 aprile 2006, con cui il Tribunale di Catanzaro le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 9.698,48, oltre interessi, in favore dell’avv. D.F.V., a titolo di compenso per l’attività difensiva da questo ultimo prestata in un giudizio promosso da M.S., N. F.S. ed T.E., in qualità di componenti del collegio sindacale della società, per la sospensione dell’efficacia di una delibera adottata dall’assemblea.

Premesso che il giudizio si era estinto per rinuncia agli atti, la società precisò che nel relativo verbale le parti avevano dichiarato di essersi accordate per la compensazione delle spese processuali ed i difensori avevano rinunciato al vincolo di solidarietà previsto dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 con la conseguenza che gli unici obbligati al pagamento erano i componenti del collegio sindacale.

Si costituì l’avv. D.F., che resistette alla domanda, chiedendo in via subordinata di essere autorizzato a chiamare in causa i componenti del collegio sindacale, perchè fossero condannati al pagamento del compenso.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituirono il M., il N. ed il T., che resistettero a loro volta alla domanda, chiedendo, in via subordinata, la condanna della Fincalabra a manlevarli dall’eventuale condanna.

1.1. – Con sentenza del 9 giugno 2008, il Tribunale di Catanzaro revocò il decreto ingiuntivo ed accolse la domanda subordinata dell’avv. D.F., condannando i componenti del collegio sindacale al pagamento del compenso.

2. – L’impugnazione proposta dal M. e dal N. è stata accolta parzialmente dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che con sentenza dell’8 ottobre 2012 ha confermato la condanna degli appellanti al pagamento del compenso, riformando la sentenza di primo grado nella sola parte riguardante la liquidazione delle spese processuali.

Premesso che il giudizio d’impugnazione della delibera assembleare si era concluso con un accordo transattivo, nell’ambito del quale le parti avevano convenuto la compensazione delle spese processuali e la rinuncia al vincolo di solidarietà, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che la sopportazione delle spese di lite dipendeva esclusivamente dal regolamento intervenuto all’esito del giudizio, reputando irrilevante la circostanza che il giudizio fosse stato promosso da un organo della società nell’assolvimento di un compito istituzionale. Precisato infatti che l’esistenza di un rapporto diretto di diritto sostanziale tra le parti in giudizio non esclude l’applicabilità della disciplina generale dettata dall’art. 91 c.p.c. e ss., quando il procedimento sia finalizzato alla decisione su posizioni soggettive fra loro contrastanti, ha affermato che la sopportazione da parte della società delle spese legali sostenute dalla controparte che aveva promosso il giudizio avrebbe vanificato la predetta regolamentazione, escludendo inoltre che il rapporto d’immedesimazione organica tra il collegio sindacale e la società e l’inerenza del giudizio ai compiti istituzionali dell’organo di controllo giustificassero l’applicazione dell’art. 1720 c.c., in quanto, trattandosi di un giudizio che aveva visto contrapposti il mandante ed il mandatario, il regolamento delle spese doveva ritenersi assoggettato ai principi processuali.

3. – Avverso la predetta sentenza il N. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La Fincalabra ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68 sostenendo che, nel ritenere applicabile la predetta disposizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della ratio della stessa, estranea ai rapporti tra le parti processuali e volta esclusivamente a tutelare i difensori contro l’eventualità d’intese finalizzate ad eludere l’obbligo del giusto compenso e del rimborso delle spese.

Premesso che la rinuncia alla solidarietà produce effetti soltanto sulle posizioni soggettive dei difensori, afferma che la regolamentazione delle spese processuali concordata tra le parti non poteva assumere alcun rilievo al fine di stabilire se i componenti del collegio sindacale fossero direttamente obbligati nei confronti del proprio difensore o dovessero essere manlevati dalla società.

1.1. – Il motivo è infondato.

Nell’escludere il diritto dei sindaci al rimborso degli oneri economici sopportati per la difesa nel giudizio promosso nei confronti della società, la sentenza impugnata non ha fatto in alcun modo applicazione del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68avendo anzi rilevato espressamente che nell’ambito della transazione che aveva posto termine al predetto giudizio i difensori avevano rinunciato al vincolo di solidarietà previsto da tale disposizione, ed avendo ritenuto pertanto applicabile la disciplina generale delle spese processuali. Nel prevedere che, ove il giudizio sia definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio, l’art. 68 cit. introduce infatti una deroga al principio vigente in materia di spese processuali, secondo cui, salvo il caso di distrazione, il regolamento adottato con il provvedimento emesso a conclusione del giudizio non spiega alcuna incidenza nei rapporti tra le parti ed i rispettivi difensori, i quali hanno diritto al compenso professionale per l’attività difensiva prestata nei confronti della parte rappresentata, indipendentemente dalla condanna di quest’ultima alla sopportazione delle spese processuali, che assume rilievo esclusivamente ai fini della ripetizione nei confronti della controparte (cfr. Cass., sez. 1, 22 aprile 2010, n. 9633; Cass., Sez. 2, 22 dicembre 1994, n. 11065). La deroga in questione trova la sua giustificazione nell’intervenuta definizione del giudizio in via transattiva, che sottrae al giudice il potere di pronunciare sulle spese, ove le parti abbiano raggiunto un accordo anche in ordine alle stesse, e mira a tutelare i difensori contro il rischio d’intese tra le parti volte a vanificare il loro diritto al giusto compenso ed al rimborso delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, 13 agosto 2015, n. 16856;

20 settembre 1997, n. 9325; Cass., Sez. 3, 1 giugno 2006, n. 13135):

il vincolo di solidarietà previsto da tale disposizione può quindi costituire anche oggetto di rinuncia da parte degl’interessati, la quale comporta l’inoperatività della disciplina eccezionale dettata dall’art. 68, rendendo nuovamente applicabile quella generale, in ossequio alla quale la Corte di merito ha pertanto escluso correttamente l’obbligo della società di corrispondere il compenso dovuto al difensore della controparte.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1578 del 1933, art. 68 e degli artt. 83 e 84 c.p.c., osservando che, nel ritenere efficace nei confronti di esso ricorrente l’accordo transattivo contenuto nel verbale di udienza, la Corte di merito non ha considerato che, diversamente dal M., egli non lo aveva mai sottoscritto, non avendo partecipato all’udienza.

2.1. – Il motivo è inammissibile, riflettendo una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e non può quindi essere proposta in questa sede, implicando un’indagine di fatto in ordine alla mancata sottoscrizione dell’accordo transattivo da parte del ricorrente, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la medesima questione sia stata precedentemente sollevata.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e degli artt. 2377, 2388, 2403 e 2407 c.c., sostenendo che, nell’escludere l’obbligo della Fincalabra di pagare direttamente il compenso al difensore o di manlevare i componenti del collegio sindacale dai relativi oneri, la sentenza impugnata non ha considerato che il potere d’impugnare le delibere assembleari illegittime non è previsto a tutela di un interesse proprio dell’organo di controllo o dei suoi membri, ma dell’interesse della società ad agire secondo diritto ed in conformità dell’atto costitutivo, a sua volta connesso con l’interesse generale e con quello dei soci all’osservanza della legge. Nell’esercizio del predetto potere, il collegio sindacale non agisce come autonomo centro d’imputazione d’interessi dotato di personalità giuridica, ma in qualità di sostituto processuale della società di cui è organo, con la conseguenza che, salvo il caso di falsa titolarità della funzione, l’obbligo delle spese per il patrocinio legale è imputabile alla società.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1720 c.c., affermando che, nell’escludere l’obbligo della Fincalabra di manlevare i sindaci dalle spese del patrocinio, in conformità della disciplina del mandato, la Corte di merito non ha considerato che il collegio sindacale è nominato dagli organi gestori della società per esercitare funzioni previste nell’interesse della stessa, oltre che della legge, con la conseguente esclusione della configurabilità di posizioni contrapposte.

5. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

L’esclusione dell’obbligo della società di corrispondere direttamente il compenso per l’attività professionale prestata dal difensore dei sindaci, ovvero del diritto di questi ultimi al rimborso del compenso pagato, è stata giustificata dalla Corte di merito mediante il richiamo del regolamento concordato nell’atto di transazione, ritenuto compatibile con il rapporto sostanziale diretto esistente tra le parti, in considerazione delle posizioni contrapposte dalle stesse assunte nel giudizio e della conseguente operatività della disciplina generale dettata dall’art. 91 c.p.c. e ss., applicabile ogni qualvolta il procedimento sia finalizzato alla decisione su posizioni soggettive contrastanti. Tale affermazione trova conforto nel principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ai procedimenti riguardanti la corretta amministrazione della società, secondo cui l’esistenza di un rapporto sostanziale diretto tra le parti del giudizio non esclude l’applicabilità della predetta disciplina, anche nei procedimenti camerali, trovando la stessa giustificazione, indipendentemente dall’accessorietà della pronuncia sulle spese rispetto ad una decisione su diritti soggettivi o alla sua riconducibilità a comportamenti anteriori al processo, nel contrasto delle posizioni soggettive, potenzialmente idoneo a determinare una soccombenza, da intendersi in senso non già tecnico, ma esclusivamente processuale (cfr. Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30052; 13 gennaio 2010, n. 403; 21 gennaio 2009, n. 1571). In quest’ottica, la mera circostanza che il giudizio promosso dai sindaci fosse riconducibile alle funzioni agli stessi tipicamente attribuite dalla legge, avendo ad oggetto l’impugnazione di una delibera adottata dall’assemblea della società, non può considerarsi sufficiente ai fini dell’esclusione dell’obbligo di sopportare le spese relative alla loro difesa in giudizio, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento, all’autonomia della legittimazione processuale riconosciuta dalla legge ai componenti dell’organo di controllo (cfr. art. 2377 c.c., comma 2), sia pure a tutela di un interesse generale, ed alla responsabilità connessa all’esercizio delle loro funzioni (art. 2407 c.c.), nonchè alla previsione di un’apposita retribuzione in loro favore (art. 2402 c.c.), la cui portata tendenzialmente omnicomprensiva consente di escludere il riconoscimento di corrispettivi o rimborsi ulteriori, qualora, come nella specie, non sia stata allegata e dimostrata l’esistenza di specifiche pattuizioni al riguardo.

6. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti con gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva, non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna N.F.S. al pagamento delle spese processuali in favore della Fincalabra S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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