Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12806 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/05/2017), n. 12806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25111/2015 proposto da:
CLSTV S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIMETO 12, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROSALBA CHIARADIA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
D.V.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio degli avvocati MARIA SOFIA
TONOLO e PAOLO MARINI, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3303/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/04/2015 r.g.n. 5902/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 14.4.2015 la Corte di appello rigettava il reclamo proposto dalla CLSTV srl nei confronti del sig. D.V.V. avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’11.7.2013; la Corte rilevava che D.V.V., premesso di essere dipendente della Centro Logistica di sicurezza e trasporto C.L.S. T. V. srl, aveva impugnato nei confronti della prima società e della CLSTV srl cui sarebbe stato trasferito il ramo d’azienda della vigilanza armata, previa contestazione del detto trasferimento, il licenziamento
disciplinare intimato il 4.5.2012 dalla prima società. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del recesso intimato il 4.5.2012 e condannato Centro Logistica di sicurezza e trasporto C.L.S. T. V. srl alla reintegrazione del lavoratore; nei confronti della CLSTV srl aveva rigettato la domanda di reintegrazione posto che la cessione del ramo d’azienda era intervenuta dopo il licenziamento. Posto che l’appello era stato proposto dalla CLSTV srl, la Corte territoriale sottolineava come l’ordinanza emessa dal Tribunale non era stata di accoglimento nei confronti della detta società che non aveva neppure chiarito l’allegazione per cui in fase esecutiva sarebbe stata coinvolta. L’opposizione peraltro sarebbe stata proposta solo dall’altra società e quindi la società reclamante risultava priva di legittimazione all’impugnazione non avendo provato di avere fatto opposizione all’originario provvedimento emesso in sede sommaria.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la CLSTV s.r.l. con due motivi; resiste controparte con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, “con riferimento al principio di divieto della ultrapetizione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. L’appello doveva essere dichiarato inammissibile e non rigettato nel merito visto che si era accertato che la società non era legittimata a proporre appello.
2. Con il secondo motivo si allega la “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5, dell’assoluta carenza di pronuncia e di diniego di giustizia. Vizio di ultrapetizione”. La Corte avrebbe dovuto o dichiarare l’inammissibilità dell’appello con riferimento al soggetto che l’aveva proposto oppure esaminare, interpretando l’atto di impugnazione, criticamente la decisione di primo grado, il che non era avvenuto nonostante il rigetto nel merito.
3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente essendo tra loro correlati ed appaiono inammissibili posto che parte ricorrente non deduce e comprova un interesse ex art. 100 c.p.c., ad una riforma della sentenza impugnata nella quale, comunque, si è accertato che la domanda era stata accolta solo nei confronti di altro soggetto giuridico, circostanza che peraltro è la premessa dei motivi sviluppati in questa sede.
4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidati come al dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017