Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12806 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 25/02/2020, dep. 13/05/2021), n.12806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2117-2015 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO 9,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5355/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli

atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti di I.A., solidalmente obbligato per l’adempimento delle obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società di persona MTM snc dei F.lli I..

Il ricorso proposto dal contribuente era respinto dalla Commissione provinciale di Avellino, rilevando che l’obbligazione tributaria atteneva a violazioni in materia di iva da parte della società, e quindi il condono presentato dal contribuente, inerente alle imposte dirette, era irrilevante nella controversia mentre la preventiva escussione del patrimonio sociale poteva essere fatta valere solo in sede esecutiva. La Commissione Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente.

Propone ricorso in Cassazione nei confronti della Agenzia delle Entrate ed Equitalia sud, il contribuente che si affida a 5 motivi così sintetizzabili:

1) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 e 2969 c.c. e della L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

4) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

5) Violazione della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 comma 2, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si costituisce con controricorso l’Agenzia delle Entrate, tramite l’avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo, che vengono esaminati unitariamente, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non abbia tenuto conto nè si sia pronunciato sulla circostanza per cui nessun avviso di accertamento per l’anno 1999 (da cui trae origine la pretesa oggi oggetto di lite) gli era stato comunicato e rivendica la sua estraneità alla pretesa tributaria nei confronti della società estinta precedentemente alla formazione del giudicato cui si riferisce la cartella di pagamento notificatagli.

Tali censure sono infondate. Come riportato nello stesso ricorso, la cartella notificata al ricorrente conteneva una dicitura (“iscrizione a seguito di sentenza della CTR di Napoli sez. staccata Salerno, n. 226/09/2009 depositata il 23.9.2009, relativa all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) anno di imposta 1999) da cui emerge chiaramente che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto al socio della società di persone, con la cartella notificata il (OMISSIS), oggetto del presente giudizio, il pagamento di un debito della società di persone. La sentenza impugnata ha evidenziato che la eventuale cancellazione dal registro delle imprese della società di persone, obbligata principale, non fa venir meno l’obbligo di pagamento del socio illimitatamente responsabile. Vero è che la società di persone, su cui gravava l’obbligazione oggi azionata, si era nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, ma da ciò non poteva inferirsi l’inesistenza della pretesa nei confronti della società e quindi del socio. In primo luogo va rilevato che il giudicato invocato dalla Agenzia delle Entrate si era già formato nel 2009. Inoltre la difesa del contribuente non considera che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al i gennaio 2004), l’effetto estintivo della cancellazione della società di persone nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, dal i gennaio 2004. A quella data la pretesa fiscale era già sorta da circa cinque anni, nel 1999, nei confronti della società che aveva proposto l’impugnazione conclusasi con la sentenza n. 226/09/2009.

Deve ritenersi pertanto infondata la tesi del ricorrente per cui, successivamente al verificarsi dell’estinzione della società, non sia più possibile l’iscrizione a ruolo a nome dei soci di tributi dovuti dalla società. A tal fine va richiamato il principio costantemente affermato da questa corte, con riferimento al contribuente persona fisica, secondo cui la formazione del ruolo va operata al nome del contribuente pur dopo il suo decesso e quindi può ben verificarsi che il ruolo sia intestato al defunto e che tenuti al pagamento siano i suoi eredi (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691). Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società, cosicchè la pretesa diventi azionabile nei confronti dei soci, o perchè coobbligati solidali, o perchè successori ex lege della società medesima ipotesi che si è verificata nel caso in esame (v. Cass. Sez. U 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).

In ordine al riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va ribadito che la norma novellata riguarda ormai un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico che non ricomprende la possibilità di introdurre con il ricorso per cassazione questioni o argomentazioni difensive veicolate attraverso una valutazione diversa dei fatti. Nel caso in esame il giudice di appello ha deciso la controversia sulla base della applicazione dei principi di diritto cui si è fatto riferimento e non sulla base della valutazione di fatti e tanto meno a causa dell’omessa considerazione di fatti decisivi. La parte deduce anche l’esistenza di un giudicato esterno, ma sul punto il motivo manca di autosufficienza. Il mancato rilievo da parte del giudice di appello del giudicato esterno, non si sottrae alla regola di autosufficienza del ricorso per cassazione. A questo proposito è sufficiente sottolineare che è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi del ricorso in primo grado da cui possa evincersi la formulazione della relativa linea difensiva, e il richiamo in sede di appello nonchè l’indicazione di quando la documentazione inerente all’eccezione sia stata depositata. Non avendo il ricorrente assolto tale onere la doglianza va considerata inammissibile.

Con il terzo motivo la parte deduce di aver presentato per l’anno in questione istanza per il cd. condono tombale, e ritiene che tale circostanza sia in grado di estinguere l’obbligazione in contestazione. Va osservato che la pretesa impositiva in esame riguarda l’Iva e con riferimento ad essa questa Corte ha precisato che “In tema di condono fiscale, va disapplicato – perchè in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 cd. Sesta Direttiva IVA e art. 10 Trattato CE – la L. n. 289 del 2002, art. 9, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi-esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, in quanto l’accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell’evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta” (Cass. n. 2915 del 2013).

Si tratta di una consolidata interpretazione che va ribadita affermando anche in questo giudizio l’inapplicabilità del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, in materia d’IVA (v. ancora Cass. civ., Sez. V, 6 dicembre 2018, n. 31598), con conseguente non interferenza, in rapporto all’IVA, del “condono tombale” presentato per gli anni di riferimento, ivi compreso quello in cui il credito Iva è maturato. Pertanto anche questo motivo deve essere rigettato.

Con il quarto motivo la parte ritorna sulla questione della mancata notifica dell’accertamento al socio, notifica effettuata solo nei confronti della società di persone. Il motivo è infondato. In materia di IVA non ricorre alcun litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i singoli soci. Pertanto il socio di una società in nome collettivo ben può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico “soggetto passivo d’imposta”, a nulla rilevando che egli sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo e, pur essendo privo della qualità di obbligato d’imposta e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società.

Il quinto motivo con cui si deduce la nullità della sentenza in quanto mancante della coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di appello è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata è possibile apprezzare l’avvenuta valutazione dei fatti e delle tesi difensive su cui si è incentrato il giudizio, tant’è che lo stesso ricorrente ha potuto formulare i motivi del ricorso per cassazione proprio con riferimento ai singoli aspetti considerati dal giudice dell’appello. Ne deriva che non sussiste il difetto della mancanza di una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di appello.

Il ricorso per cassazione va conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e dichiarazione dell’obbligo, ove dovuto, di versamento del cd. doppio contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 645,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. N. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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