Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12805 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 8661-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFABBRICATI 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA

BONZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4220/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ.D IST. di

BRESCIA, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolga nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4220 deposita il 29 settembre 2015, dichiarava illegittimo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento catastale (OMISSIS) in forza del quale, in esito a procedura Docfa e in sostituzione di un primo avviso annullato in via di autotutela, l’Agenzia delle Entrate inseriva (un insieme di immobili, tra cui, per quanto interessa) un capannone industriale di proprietà della srl Prefabbricati 2000 nella categoria D/1 con una rendita calcolata sulla base di un valore stimato in Euro 190 m/q, superiore alla rendita proposta dalla società sulla base di un valore di Euro 140,00 m/q;

2. in particolare la commissione affermava che, come eccepito dalla contribuente, il provvedimento non recava alcuna indicazione degli elementi utilizzati per la stima del valore unitario del capannone;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sopradetta sentenza;

4. la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo e secondo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza sotto due connessi profili di omesso esame di un fatto decisivo e controverso e di violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, deducendo che la commissione non ha considerato che l’avviso riguardava un immobile a destinazione speciale, che la relativa stima era stata operata con il metodo del valore di riproduzione deprezzato riferito all’epoca censuaria, che, inoltre, l’avviso era stato emesso “in esito ad un procedimento partecipato non solo in quanto vi era stata la presentazione di una dichiarazione docfa ma anche e soprattuto perchè era stato espletato il procedimento di autotutela su imput di parte contribuente”, che, dunque, sotto il profilo motivazionale, non vi era obbligo di altra indicazione se non di quella relativa ai dati oggettivi dell’immobile e alla rendita attribuita;

2. il ricorso è fondato. E’ incontroverso che l’Agenzia abbia determinato la rendita del capannone di cui trattasi mediante il metodo indiretto del costo di costruzione “deprezzato” all’epoca censuaria 1988/1989 (v. ricorso per cassazione p. 9 e p. 27 nonchè controricorso p. 22 controricorso), con variazione, rispetto ai dati forniti dalla contribuente nel docfa, del solo valore per m/q. E’ altresì incontroverso ed affermato dalla commissione regionale che la stima sia stata effettuata sulla base di relazione estimale e che detta relazione sia stata allegata al provvedimento impugnato. La commissione ha ritenuto il provvedimento non motivato perchè privo dei “criteri di riferimento” utilizzati per determinare il valore unitario del capannone. In sostanza la commissione ha ritenuto con ciò che nell’avviso avrebbero dovuto essere indicati i costi presi a riferimento (come eccepito dalla contribuente; v. p.22 controricorso). Al contrario, con l’indicazione del criterio di stima (il metodo indiretto del costo di costruzione “deprezzato” all’epoca censuaria 1988/1989) ogni obbligo di motivazione doveva ritenersi assolto, tenuto conto dei dati risultanti dal docfa (che, in base al D.M. n. 701 del 1994, art. 1, allegato A, e successive modifiche, deve riportare la stima – e la conseguente rendita proposta – nel quadro “H” punto 1 del mod. 2NB parte I intitolato “Valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di valore o di costo”) e quindi già a disposizione del contribuente e come tali sottratti all’obbligo motivazionale;

3. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

4. occorre rinviare la causa alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perchè la stessa decida della questione, rimasta, nella decisione impugnata, assorbita, concernete la congruità della stima della rendita effettuata dall’ufficio, a fronte delle contestazioni sollevate dalla contribuente;

5. la commissione dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA