Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12805 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, in persona del Procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio

dell’avvocato LETTIERI PIERO PAOLO, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M., R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/01/08, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Caroli Enrico, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 febbraio 2009 G. F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 12 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva attribuito la responsabilita’ del sinistro stradale a C.M. nella misura del 70% e alla danneggiata G.F. nel residuo 30% e condannato la prima a pagare alla seconda, in solido con Le Assicurazioni d’Italia e con R.L., Euro 79.144,49.

L’INA – Assitalia ha resistito con controricorso, mentre la C. e il R. non hanno espletato attivita’ difensiva.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poiche’ la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – La ricorrente denuncia violazione dell’art. 2043 c.c.; principio di causalita’. In esito all’esposizione delle argomentazioni poste a sostegno della censura formula il seguente quesito: se la violazione dell’art. 170 C.d.S. debba essere di per se’ considerata causa o concausa del sinistro stradale, ovvero sua mera occasione, allorche’ sia stato accertato che il sinistro stesso fu conseguenza dell’altrui condotta negligente o imprudente.

Un siffatto quesito si rivela ictu oculi incongruo poiche’ riferito ad una norma di legge (l’art. 170 C.d.S.) di cui non e’ stata denunciata la violazione e, in ogni caso, inidoneo a soddisfare le finalita’ perseguite dalla norma di riferimento (art. 366 bis c.p.c.), in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e non postula l’enunciazione di un principio di diritto che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata, ma piuttosto chiede una verifica della correttezza della decisione, sottoponendo all’esame della Corte una questione che non puo’ essere risolta senza esaminare le risultanze processuali ed esprimere valutazioni di merito, attivita’ non consentite al giudice di legittimita’.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non sono condivisibili: il quesito, intrinsecamente inidoneo, si fonda sulla rilevanza della violazione dell’art. 170 C.d.S. mentre la censura concerneva la violazione dell’art. 2043 c.c..

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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