Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12805 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.22/05/2017),  n. 12805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2595/2015 proposto da:

INIZIATIVE INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PIRO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

IAVARONE INDUSTRIA LEGNAMI S.P.A., SVILUPPO RISORSE FORESTALI S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3000/2014 della CORTE n’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 6384/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato PATRIZIA CASTAGNA per delega Avvocato SALVATORE

PIRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 3000/2014, depositata il 30 giugno 2014, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la illegittimità, con le pronunce conseguenti, del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato, con lettera del 23 settembre 2006, ad B.A. dalla – Iniziative Forestali ed Industriali S.p.A. (poi Iniziative Industriali S.r.l.) per non essersi la lavoratrice presentata al lavoro presso gli uffici della società in (OMISSIS) – Zona Industriale, a cui era stata trasferita con decorrenza dal 4 settembre 2006. La Corte osservava come dovesse ritenersi corretto il provvedimento di decadenza della società dalla prova per testi e ciò non perchè fosse rilevante la questione relativa alla legittimità, che il giudice di primo grado aveva escluso, della citazione a mezzo fax senza preventiva autorizzazione, ma in quanto i testimoni, all’udienza fissata per la loro audizione, erano risultati assenti ingiustificati.

La Corte osservava, poi, nei merito, che la lavoratrice, a fronte della comunicazione di trasferimento, aveva chiesto un congruo periodo di tempo per organizzarsi, facendo peraltro presente di essere pronta a continuare a prestare servizio nell’originaria sede contrattuale, e che la società, pur potendo precisare l’indifferibilità del trasferimento, si era limitata a richiamare, nella lettera di contestazione, generici e indimostrati “danni organizzativi” che le sarebbero derivati dalla mancata esecuzione dell’ordine.

La Corte riteneva infine corretta l’applicazione nella specie della tutela reale, sulla scorta della testimonianza di una dipendente e delle produzioni documentali, che indicavano la sussistenza di un collegamento tra imprese dello stesso gruppo e di un centro autonomo di imputazione di interessi; nè comunque, anche tenendo conto del fatto che una delle società era stata costituita in epoca successiva al licenziamento, risultava che la parte datoriale, pur essendovi tenuta, avesse provato quale fatto impeditivo una minore consistenza numerica delle altre società.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Iniziative Industriali S.r.l. in liquidazione con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Le società Iavarone Industria Legnami S.p.A. e Sviluppo Risorse Forestali S.r.l. in liquidazione, già contumaci nel giudizio di appello, sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 250 e 255 c.p.c. e dell’art. 104 disp. att. c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto di confermare la decadenza della datrice di lavoro dalla prova testimoniale sul rilievo assorbente dell’assenza ingiustificata dei testi all’udienza fissata per la loro assunzione, in tal modo, peraltro, erroneamente sovrapponendo fatti processuali del tutto distinti, e cioè l’esistenza o meno di una rituale intimazione a comparire e l’assenza ingiustificata dei testimoni, a cui il Codice di rito collega effetti completamente diversi.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè degii artt. 106, 114 e 115 Parte quinta dei CCNL di settore, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificata la richiesta della lavoratrice di poter avere un congruo periodo di tempo per organizzare diversamente la propria vita lavorativa e di relazione, in conseguenza del disposto trasferimento, nonostante che nessuna norma contrattuale prevedesse un tale obbligo a carico del datore di lavoro; e per avere reso, sulla legittimità o meno del recesso, una motivazione apparente, in quanto oggettivamente e intrinsecamente non comprensibile, e comunque viziata dall’errato presupposto che il licenziamento fosse stato intimato per la mancata immediata ottemperanza della lavoratrice alla disposizione di trasferimento, anzichè – come doveva desumersi dalla lettera di contestazione disciplinare – per assenza ingiustificata protrattasi per nove giorni.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 18 e 35 e degli artt. 1344, 1414, 2082 e 2094 c.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente si duole che ia Corte territoriale, nei richiamare – quanto ai c.d. collegamento societario – principi pacifici nella giurisprudenza di legittimità, sia, tuttavia, incorsa in omissioni e incongruenze nella valutazione dei fatti risultanti dalle prove documentali e testimoniali.

Con riferimento al primo motivo, si rileva che la Corte di appello ha posto a sostegno di una decisione pur conforme a diritto (la confermata decadenza della società dalla prova testimoniale) considerazioni del tutto erronee, non potendosi dubitare che la circostanza che i testi fossero risultati assenti ingiustificati all’udienza (del 10/5/2011) fissata per la loro audizione avrebbe potuto determinare esclusivamente l’adozione dei provvedimenti coercitivi e sanzionatori stabiliti dell’art. 255 c.p.c., comma 1, ma non spiegare effetti sul diverso piano del regime di decadenza di cui all’art. 104 disp. att. c.p.c..

E’ peraltro chiaro che le esigenze di certezza connesse all’intimazione ex art. 250 c.p.c., implicano la prova che il numero di fax, al quale viene spedito l’atto, sia direttamente ed esclusivamente riferibile al suo destinatario, non essendo idonea e sufficiente la trasmissione ad altro numero, la quale non potrebbe dare alcuna dimostrazione nè della effettiva ricezione del documento nè della data in cui essa avviene.

Nella specie, risulta invece che l’intimazione a comparire per l’udienza sopraindicata sia stata trasmessa a mezzo fax, in data 18/4/2011, ad un numero (cfr. ricorso, p. 6) di una delle sedi della società datrice di lavoro e comunque ad un numero di cui non è dedotta la riferibilità al soggetto intimato alla stregua dei delineati criteri di stretta e personale attinenza.

In tal senso, pertanto, deve essere corretta la motivazione del giudice di appello, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Il secondo motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

Con esso, infatti, la ricorrente, nell’inosservanza dei canoni di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata desumibili dall’art. 366 c.p.c., non formula censure specifiche nei confronti della ratio decidendi seguita dalla Corte territoriale e che si fonda sul mancato rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, quale risultante dalla ricostruzione della vicenda successiva alla comunicazione alla lavoratrice del disposto trasferimento.

In particolare, il giudice di appello ha osservato, a questo riguardo, come la ricorrente abbia immediatamente inviato un fax alla società, nella stessa data in cui avrebbe dovuto presentarsi presso i nuovi uffici cui era destinata, per chiedere un congruo periodo di tempo al fine di poter affrontare i mutamenti sul piano organizzativo e personale che il trasferimento (comunicatole appena quattro giorni prima) avrebbe comportato, dichiarandosi nel contempo disponibile a continuare a prestare servizio presso la sede di (OMISSIS); e come la società, anzichè respingere la richiesta, motivandola con l’indifferibilità della prestazione presso l’unità produttiva di nuova assegnazione, si sia immediatamente determinata alla contestazione disciplinare.

Nè può ritenersi che la sentenza impugnata non abbia svolto alcuna verifica circa la legittimità o meno del recesso, riflettendosi il comportamento della lavoratrice, così come ricostruito, e a fronte di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sull’inesistenza di un inadempimento che, per legittimare la risoluzione del rapporto, deve essere “notevole”, alla stregua di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.

E’ egualmente non condivisibile il rilievo di una motivazione apparente, che si identifica – come ancora di recente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 22232/2016) con la motivazione che non consente l’individuazione delle ragioni poste a fondamento e giustificazione del convincimento del giudice.

Inammissibile risulta, infine, il terzo motivo di ricorso.

Al riguardo si deve osservare, in primo luogo, che il giudice di appello ha correttamente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di collegamento economico-funzionale tra imprese, mentre la successiva ricognizione della fattispecie concreta, attraverso l’esame delle risultanze istruttorie, inerisce alla valutazione tipicamente assegnata al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., fra le molte, Cass. n. 195/2016).

Peraltro, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, così come dedotto con il motivo in esame, non si conforma al modello legale del nuovo vizio “motivazionale” quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 30 giugno 2014 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Nella specie, la ricorrente lamenta invece, in luogo dell’omesso esame di fatti “storici” decisivi, un’incompleta, incoerente e comunque non corretta valutazione, da parte della Corte territoriale, delle fonti di prova (documentale e testimoniale) acquisite al giudizio, di cui si suggerisce, in definitiva, una lettura diversa da quella fatta propria dal giudice di merito.

Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge; nulla sulle spese nei confronti delle altre intimate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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