Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12805 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in Roma piazza del

Fante 2, presso l’avv. Giovanni Palmeri, che, unitamente all’avv.

Angelo Cuva, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende per

legge;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo), Sez. 30, n. 105/30/11 del 10 maggio 2011,

depositata il 7 giugno 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito Giovanni Palmieri per il ricorrente e l’avv. Alessandro

Maddalo per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’agevolazione prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 4 concessa relativamente a n. 14 nuove unità lavorative e revocata per mancato mantenimento del livello occupazionale.

Il contribuente impugnava il provvedimento sostenendo che nel sistema della legge il livello occupazionale era legato ad un parametro oggettivo (numero dei lavoratori assunti) e non a un parametro soggettivo (rilevanza del nominativo dei lavoratori assunti non suscettibili di variazione nel triennio).

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo la conservazione dell’agevolazione rispetto ai lavoratori (assunti originariamente e) che nel periodo considerato non erano stati licenziati. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, che affermava il mancato mantenimento del livello occupazionale in ragione del volontario licenziamento di alcune delle unità assunte originariamente.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria, depositata tuttavia tardivamente. L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione della L. n. 449 del 1997, art. 4 per non aver il giudice di merito tenuto conto che il livello occupazionale era riferibile ad un parametro di tipo oggettivo e non soggettivo.

1.1. Il ricorrente precisa poi che il livello occupazionale che l’impresa era tenuta a mantenere ammontava al numero di 13 unità (nove lavoratori assunti in aggiunta ai quattro già impiegati) per il periodo settembre 1997 – novembre 1998 e al numero di 12 unità per il periodo dicembre 1998 – ottobre 2000, per le avvenute dimissioni il 30 novembre 1998 di uno dei lavoratori originariamente impiegati nell’impresa.

1.2. Tali livelli sono stati mantenuti inalterati su base annua dall’impresa e a sostegno dell’erroneità della interpretazione adottata dal giudice di merito il ricorrente richiama la circolare n. 219/E del 19 settembre 1998 del Ministero delle Finanze: aggiunge inoltre che, a parte questo caso di dimissioni volontarie, non poteva tenersi conto della riduzione del livello occupazionale determinato dalla cessazione dei lavori, stante anche il fatto che il credito d’imposta era stato chiesto per un “cantiere in fase di ultimazione”.

2. Il motivo, prescindendo dai profili di inammissibilità per le questioni di merito dedotte, non è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di credito d’imposta riconosciuto per l’incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l’ambito territoriale di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 la relativa revoca, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell’impresa del precedente livello degli occupati; la legittimità dell’atto, peraltro, non è esclusa dalla contraria previsione di cui alla Circolare Min. Finanze 18 settembre 1998, n. 219/E (emanata ai sensi del predetto art. 4, comma 6), avendo essa carattere meramente interno e non vincolante per i terzi” (Cass. n. 23769 del 2013; v.

nello stesso senso Cass. n. 8736 del 2013; n. 27832 del 2013).

3. Resta assorbito il secondo motivo con il quale si denuncia un vizio di motivazione circa quanto già prima dedotto sotto il profilo della violazione di legge, vizio che peraltro è da escludere in quanto la sentenza impugnata si presenta adeguatamente motivata rispetto alle conclusioni adottate.

4. Il ricorso deve essere pertanto respinto. La formazione dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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