Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12804 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.M., D.L.V., R.R. in proprio

e nella qualita’ di eredi legittimi del sig. Di.Lu.Ma.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 12, presso lo studio

dell’avv. CUTOLO ANGELO, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CUTOLO LUIGI MARIA, PETILLO ALFREDO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (gia’ SpA RAS conferitaria dell’Azienda di Allianz

Subalpina SpA) in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SACAP AUTOTRASPORTI SRL, C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1862/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

21.11.07, depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Angelo Cutolo che si riporta ai

motivi del ricorso e aderisce alla relazione;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giorgio Spadafora che si

riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 gennaio 2009 D.L.M., D.L.V. e R.R. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Torino, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni conseguenti al decesso in conseguenza di sinistro stradale del congiunto Di.Lu.Ma. proposta nei confronti di Allianz S.p.A., S.A.C.A.P. Autotrasporti S.r.l. e C.P.. La prima ha resistito con controricorso, mentre gli altri non hanno svolto attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2. Le argomentazioni a sostegno implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, attivita’ inibite al giudice di legittimita’. Il quesito finale si rivela assolutamente astratto in quanto non postula l’enunciazione di un principio di diritto ma si limita a chiedere una verifica della correttezza della sentenza impugnata, prescindendo totalmente dalla motivazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S.. Anche questa censura si basa su argomentazioni che attengono al merito e si conclude con un quesito che, anziche’ postulare l’enunciazione di un principio di diritto, rispecchia il contenuto di merito delle suddette argomentazioni.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, che il ricorso deve percio’ essere rigettato essendo manifestamente infondato;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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