Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12804 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende per

legge;

– ricorrente –

contro

P.R.F. SAT Elettronica s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 37, n. 213/37/10 del 27 settembre 2010, depositata il 20

ottobre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Alessandro Maddalo per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale in virtù della L. n. 388 del 2000, art. 7 indebitamente usufruito dalla società contribuente per mancato adempimento agli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori. La società contribuente impugnava la cartella eccependo l’incompetenza dell’Agenzia delle entrate (in quanto il relativo potere era stato esercitato prima dell’entrata in vigore della relativa legge abilitante) ed affermando che i dati riscontrati trovavano origine in mere dimenticanze del datore di lavoro.

La Commissione adita, ritenuto che il carattere meramente formale delle violazioni escludeva la decadenza dall’agevolazione, accoglieva il ricorso della società, perchè il potere di emettere l’atto di recupero del credito d’imposta sarebbe stato riconosciuto all’Agenzia delle entrate solo a partire dal 2005. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta la fondatezza dell’interpretazione fornita dal giudice di merito in ordine al potere dell’Agenzia delle entrate di emettere provvedimento di recupero dell’imposta per violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la L. n. 311 del 2004, con la conseguente dichiarazione di nullità dell’atto emesso eventualmente ante tempus.

2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione. (Fattispecie relativa ad avviso di recupero di un credito di imposta per insussistenza dei requisiti del beneficio, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, emesso prima dell’entrata in vigore della legge n.311 cit.)” (Cass. n. 4968 del 2009; v. nello stesso senso Cass. n. 22322 del 2010; n. 8033 del 2011; n. 28543 del 2013; n. 16006 del 2015).

3. Resta assorbito il secondo motivo con il quale l’amministrazione evidenzia che l’impugnazione esperita dalla società contribuente riguardava una cartella relativa ad un atto impositivo rispetto al quale era ammissibile l’impugnazione (secondo quanto detto in ordine al primo motivo di ricorso), tuttavia non impugnato; nè con l’impugnazione avverso la cartella erano stati dedotti vizi propri della cartella medesima.

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone i presupposti la causa può esser decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

5. Il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA