Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12804 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 25/02/2020, dep. 13/05/2021), n.12804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5650-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMA S.R.L.

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

uditd il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta agli atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società Iuorio Arredamenti srl, (oggi Comma srl), avendo riscontrato uno scostamento dei ricavi non giustificabile rispetto agli studi di settore. A seguito di ricorso della società intimata, la commissione provinciale di Avellino riduceva l’importo dei ricavi indicato nell’accertamento, su cui calcolare il reddito e quindi la pretesa fiscale.

L’appello proposto dalla società era accolto dalla Commissione regionale della Campania sez. di Salerno (sen. 32/05/2011), annullando l’accertamento.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1.

Non si è costituita la società Comma srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha violato le disposizioni legislative nella parte in cui ha escluso l’applicabilità degli studi settore, e con il secondo motivo rileva il mancato esame degli elementi indicati nell’accertamento dai quali si sarebbe potuto desumere come la divergenza tra i dati della dichiarazione e quelli desumibili dagli studi di settore era incongrua anche in base alla valutazione di ulteriori elementi.

I due motivi, stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.

Sicuramente sussiste il difetto di violazione di legge in quanto la sentenza appellata si è limitata a ritenere insufficiente la divergenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore senza considerare tutte le ragioni poste a fondamento dell’accertamento nel suo complesso. Infatti la incongruenza non si basava solo gli studi settore ma su una serie di altri elementi che il giudice di appello ha omesso di valutare, se costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando, pur in presenza di scritture (contabili) formalmente corrette, la contabilità dell’impresa possa considerarsi complessivamente inattendibile, perchè confliggente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. Il giudice di appello non ha neppure considerato come emerge dalla motivazione dell’accertamento, che il legale rappresentante, nell’ambito del contraddittorio preventivo attivato, non era stato in grado di indicare una qualsiasi ragione economica atta a giustificare lo scostamento per il lungo periodo 2002, 2003, 2004. Il fatto stesso che la divergenza era costante nel tempo poteva considerarsi un elemento di grave sospetto, trattandosi di comportamento non occasionale e sempre dissonante rispetto alla condotta e ai risultati gestionali di un imprenditore medio del settore. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte, gli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito dalla L. del 29 ottobre 1999, n. 427, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, , ex art. 39, comma 1, lett. d. Spetta al contribuente, sia nella fase amministrativa che nella fase contenziosa, l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare ricavi inferiori a quelli che sarebbe stato normale verificare secondo una procedura di accertamento tributario standardizzato. Ciò in quanto gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio. In conclusione non essendo stati applicati gli studi di settore in automatico, come erroneamente afferma la sentenza impugnata, ma dopo una fase amministrativa, in cui il contribuente ha potuto esporre le proprie ragioni ma non ha apportato elementi idonei a giustificare il rilevato scostamento, deve ritenersi che il giudice di appello si sia discostato dalla citata giurisprudenza di legittimità.

Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR di Napoli (in diversa composizione) che provvederà anche alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e per l’effetto rinvia alla CTR di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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