Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12804 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ANALISYS 1980 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via San Giacomo n. 22,
presso gli avv.ti Alessandro Nasti e Giuseppe Comunale, rappresentata
e difesa dall’avv. Cadetti Fioravante, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 62/37/05, depositata il 21 maggio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8
aprile 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la
controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
GAETA Pietro il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Analisys 1980 s.r.l., esercente attività di prestazione di servizi sanitari, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto al rimborso di somme versate, per gli anni 1996/1999, a titolo di IVA assolta su acquisti relativi a beni destinati in modo esclusivo ad attività esente, rimborso richiesto a norma dell’art. 13, parte B, lett. c), della 6^ Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE. Il giudice d’appello ha ritenuto che tale norma “dispone che in caso di cessione di un bene, per il quale all’atto di acquisto non era stato possibile detrarre l’IVA, la rivendita deve essere effettuata in esenzione d’imposta”.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta resiste la Analisys 1980 s.r.l. Il Ministero dell’economia e delle finanze non si è costituito.
3. Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 deducendo la novità dell’eccezione, sollevata dall’Ufficio per la prima volta in appello, relativa alla interpretazione della sopra citata norma comunitaria.
Il motivo è infondato, in applicazione del principio secondo il quale nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto: ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal menzionato art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum, fatto salvo il limite del giudicato (Cass. nn. 11682 del 2007, 1133 del 2009, 21314 del 2010). Peraltro, il giudice ha il potere-dovere di applicare, anche d’ufficio, il diritto comunitario (Cass., Sez. un., n. 26948 del 2006).
3. Con il secondo motivo, viene riproposta all’esame di questa Corte la questione della interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. c, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, contestando la conclusione cui è giunto il giudice d’appello.
Il motivo è infondato.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello in virtù del quale, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C- I55/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per l’esercizio di un’attività esentata in forza di detto articolo, in quanto l’IVA versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza (Cass., Sez. un., nn. 20752 del 2008, 27207 del 2009 e 355 del 2010, nonchè Cass. nn. 9107 del 2009 e 4629 del 2011).
4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
5. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata definita solo con l’intervento della Corte di Giustizia e delle conseguenti pronunce di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011