Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12804 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 12804 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SA

00/11; Ust.

sul ricorso 25616-2008 proposto da:
PIRAS SALVATORE PRSSVT26P24H507L, SANTORU MADDALENA
SNTMDL38S14H507N, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato
LUCATTONI PIERLUIGI, rappresentati e difesi
dall’avvocato PIRAS ANTONIO GIOVANNI;
– ricorrenti contro

MM COSTRUZIONI DI MUREDDU MATTEO & MURRU ANTONIO
PIETRO DITTA, MUREDDU MATTEO;
– intimati –

Data pubblicazione: 06/06/2014

avverso la sentenza n. 518/2007 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata
il 13/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’estinzione del ricorso ex art.390 cpc..

SCALISI;

,
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Piras Salvatore e Santoru
Maddalena convenivano in giudizio la ditta MM. Costruzioni

di Mureddu

Matteo e Murru Antonio Pietro chiedendo la convalida del concesso sequestro

inadempiente all’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile oggetto del
_

contratto preliminare stipulato in data 16 luglio 1981, nonostante il pagamento
di £. 17.800.000 e l’offerta di pagamento del residuo prezzo secondo le
modalità concordate
Si costituiva Mureddu Matteo, chiedendo il rigetto della domanda

4
,–.4

stante il

grave inadempimento degli attori nel pagamento del residuo prezzo dovuto,
in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del preliminare per grave

_

inadempimento gli attori come già chiesto in altro giudizio al quale chiese la
riunione. Con separato giudizio, infatti, Mureddu Matte() in proprio e quale
procuratore della MM Costruzioni conveniva davanti allo stesso Tribunale i
sigg. Pira e Santoru chiedendo la risoluzione del contratto preliminare epr
grave inadempimento dei convenuti i quali avevano lasciato protestare sette

_

delle dodici cambiali di un milione di lire due delle dodici cambiali di lire
500.000 non versate £-650.000 dei dieci milioni d consegnare all’atto della
sottoscrizione del contratto.
I giudizi venivano riuniti
All’esito delle prove documentali e dell’interrogatorio formale il Tribunale di
Sassari con sentenza n. 1368 del 2003 rigettava la domanda degli attori, risalto
il contratto preliminare intercorso per grave inadempimento dei medesimi,
condannava la convenuta alla restituzione delle somme percepite oltre alla
1

e la pronuncia della sentenza ex art. 2932 cc., nei confronti della stessa

_
revoca del sequestro conservativo ed al pagamento delle spese processuali
Avverso tale sentenza proponevano appello i sigg. Piras e Santiru cui hanno
resistito MM. Costruzioni di Mureddu e Murru.
La Corte di Appello di Cagliari sez. staccata di Sassari con sentenza n. 518

del grado di appello. Secondo la Corte di merito nessuna prova avevano
fornito i sigg. Piras e Santoru del puntuale pagamento delle somme dovute
dato che gli stessi da un lato sostenevano

trattarsi di inadempimento non

grave ex artt. 1453-1455 cc., per altro sostenevano non doversi ricomprendere
nella valutazione dell’inadempimento le
-,.

somme previste come dovute

contestualmente alla consegna dell’immobile con esclusione in ogni caso della
somma da corrispondere a mezzo di mutuo fondiario la cui richiesta non


,

graverebbe sui medesimi.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Piras Salvatore e
Santoru Maddalena con ricorso affidato a quattro motivi: a) per violazione e
falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1453 cc. e 1460 cc, omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 n. 3 e 5
cc. circa un punto decisivo della controversi prospettato dalle parti: 2) per
violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1453 e 1697 cc.,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360
n. 3 e 5 cc. circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti;
3) per violazione e falsa applicazione delle norme

di cui all’art. 1453 cc.,

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360
n. 3 e 5 cc. circa un punto decisivo della controversi prospettato dalle parti; 4)
per violazione e falsa applicazione delle norme
2

di cui all’art. 1453 cc.,

del 2007 rigettava l’appello e condannava gli appellanti alle spese del giudizio

_
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360
n. 3 e 5 cc. circa un punto decisivo della controversi prospettato dalle parti,
sotto altro profilo. MM. Costruzioni di Mureddu e Morru in questa fase non
hanno svolto attività giudiziale.

in cancelleria atto di rinuncia al ricorso a firma dei sigg. Piras e Santiru.
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza non rileva ai fini
dell’estinzione del processo, non applicandosi, al giudizio di cassazione, l’art.
306 c.p.c.. La rinuncia al ricorso, infatti, non integra gli estremi di un atto
.*

cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per
essere produttivo di effetti processuali), né di un atto recettizio in senso stretto

•,,a

(Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno
dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n.
1923; Cass., 7 luglio 1986, n. 4446).
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata
l’estinzione del processo mentre in assenza di attività difensiva di parte
intimata nulla deve disporsi per le spese del giudi
zio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione 1’8 aprile 2014
Il Consigliefè>tgre

In data 17 marzo 2014 l’avv. Antonio Giovanni Francesco Piras ha depositato

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