Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12803 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MONTE GRAPPA SRL, in persona del suo A.U. e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato PUNZI CARMINE, rappresentata e difesa

dall’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del suo procuratore e legale

rappresentante pro tempore, Direttore Affari Legali e Societari,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato IERADI ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4363/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/10/08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato D’Alessio Antonio, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ieradi Antonio, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 gennaio 2009 la Monte Grappa S.r.l.

ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato improcedibili le esecuzioni per rilascio minacciate alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A, relativamente all’immobile adibito a stazione di servizio carburanti. La società intimata ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso viola l’art. 366 bis c.p.c. (rectius: 366 c.p.c., n. 6). Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per Cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Questo onere processuale non è stato rispettato nei confronti dei documenti (contratto di locazione, atto di transazione) su cui basa le proprie censure.

3. – Inoltre la formulazione dei motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e virtuoso nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34, 35, 79 in materia di avviamento commerciale e di nullità dei patti contrari e dei principi normativi vigenti in tema di collegamento negoziale e di validità delle clausole negoziali stipulate in modo contestuale un atto di transazione ed un contratto di locazione.

Le argomentazioni poste a sostegno, pur imputando alla sentenza impugnata, errori di diritto, presuppongono l’esame e l’interpretazione della documentazione riservata in atti, che è attività riservata al giudice di merito.

Il quesito finale prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenze impugnata e, pertanto, risulta astratto.

Con il secondo motivo viene denunciata omessa pronuncia da parte della Corte territoriale in ordine allo specifico motivo di appello della società Monte Grappa relativo alla L. n. 392 del 1978, artt. 33 e 34.

La censura è stata proposta sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al successivo art. 360 c.p.c., n. 4.

Questa Corte ha stabilito (confronta, per tutte, Cass. n. 20373 del 2008) che occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto.

Contrariamente all’assunto, la questione non ha formato specifico oggetto del secondo motivo d’appello, ma è stata solo trattata dal medesimo, per cui si verte in tema di interpretazione della domanda.

Il quesito finale da erroneamente per scontata la corretta proposizione della questione come specifico motivo d’appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie e chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; è, sufficiente, al riguardo, osservare, in via esemplificativa, che nel ricorso non viene indicata la collocazione del contratto all’origine della controversia;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ravvisando un’ulteriore, preliminare e decisiva ragione di inammissibilità del ricorso; esso, infatti, non censura specificamente l’affermazione – avente carattere decisivo – della Corte territoriale circa l’illegittimità della stipulazione contestuale del contratto di locazione e dell’atto transattivo con il quale il conduttore rinuncia, dopo la cessazione del rapporto, all’indennità di avviamento;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA