Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12803 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.22/05/2017),  n. 12803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6204/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2010 R.G.N. 628/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega verbale MARESCA ARTURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 161/2010, depositata l’11 marzo 2010, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato, in accoglimento del ricorso del lavoratore, la sussistenza fra P.M. e la S.p.A. Poste Italiane di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 20/12/2004, rilevando come la società non avesse provato in giudizio l’effettività della causale (“punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate” ai sensi dell’art. 25 CCNL 11/7/2003) in virtù della quale il P. aveva prestato la propria attività in regime di somministrazione.

In particolare, sulla premessa che tale attività era consistita (nel periodo 20/12/2004 – 15/2/2005) nella lavorazione dei versamenti su conto corrente postale presso il CUAS di (OMISSIS), la Corte rilevava che, già sulla base dei dati (di organico e numerici) forniti da Poste Italiane, doveva concludersi che il personale necessario a far fronte all’aumento dei bollettini nel suddetto periodo sarebbe dovuto essere notevolmente superiore (oltre il quadruplo) alle venti unità previste nel contratto di somministrazione.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con cinque motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, art. 21, comma 1, lett. da a) ad e) e art. 27, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale considerato che il lavoratore, nel ricorso di primo grado, così come nella memoria difensiva in appello, non aveva svolto alcuna specifica censura nei confronti della causale contenuta nel contratto commerciale tra le due società, essendosi limitato a censurare solo quanto riportato nella propria lettera di assunzione.

Con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4 e art. 21, oltre che dell’art. 25 CCNL 11/7/2003, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di attribuire rilievo assorbente alle questioni di carattere sostanziale sollevate dal lavoratore nel ricorso introduttivo, con ciò non avendo la Corte di appello valutato che, a differenza della previgente disciplina di cui alla L. n. 196 del 1997, la norma di cui all’art. 20, comma 4, richiede unicamente, ai fini della legittimità della somministrazione, che sussista una ragione di carattere oggettivo, e cioè una ragione effettiva e comprovabile.

Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 416 c.p.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, la ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia considerato pacifici i fatti e le circostanze riferiti nella memoria difensiva di primo grado, nonostante la genericità delle contestazioni ad essi opposte dal lavoratore.

Con il quarto, deducendo il vizio di cui all’art. 360, n. 5, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia reso una motivazione insufficiente e contraddittoria ed inoltre disatteso, senza alcuna motivazione, la richiesta di prova testimoniale.

Con il quinto, infine, la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello, ritenuta la sussistenza nel caso di specie di una somministrazione irregolare, dichiarato erroneamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anzichè disporre la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice.

Il primo motivo è inammissibile.

Esso, infatti, si rivela inconferente, non censurando la ragione posta dal giudice di merito a sostegno e giustificazione della propria pronuncia e cioè il difetto di prova circa la reale esistenza delle ragioni della somministrazione.

Il motivo risulta, poi, palesemente inammissibile, laddove denuncia la violazione di legge con riferimento all’art. 112 c.p.c., sia perchè il vizio di ultrapetizione, costituendo tipico error in procedendo, deve essere dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 4, sia per difetto di autosufficienza, non essendo specificato se e quali censure, i cui limiti sarebbero stati travalicati, siano state riproposte alla Corte di appello.

Anche il secondo motivo è inammissibile, non conformandosi ai canoni di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, che presiedono alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione: sotto un primo e preliminare profilo, in quanto, nel denunciare il vizio di cui all’art. 360, n. 3, omette di considerare il complessivo iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, limitandosi ad estrapolarne una parte (secondo quanto emerge dall’esame della sentenza: p. 5) e così di fatto non misurandosi con l’effettiva ratio decidendi; sotto altro profilo, in quanto non chiarisce comunque quali siano le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che risulterebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie dedotta o con l’interpretazione di esse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente.

Il motivo non chiarisce, inoltre, pur enunciandola nella rubrica, in che cosa sia consistita la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 CCNL 11/7/2003, dovendosi in ogni caso sottolineare che il lavoratore è stato assunto per sopperire a “punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate” e non – come erroneamente indicato nel corpo del motivo (p. 13) e in altri luoghi del ricorso (p. 18) – per far fronte ad un “maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili”, che è anch’essa causale prevista dalla disposizione collettiva ma del tutto estranea alla fattispecie in esame.

Egualmente inammissibili risultano il terzo e il quarto motivo di ricorso: il terzo, perchè del tutto inconferente rispetto alla decisione impugnata, la quale è partita, in un discorso argomentativo che l’avrebbe portata a ritenere indimostrate le ragioni dell’assunzione, proprio dai diversi dati (organico e numero dei bollettini lavorati) allegati dalla datrice di lavoro e dall’accettazione della loro veridicità; il quarto, perchè investe solo una parte (la prima) della più estesa e articolata motivazione adottata dalla Corte, trascurando invece quella (cfr. sentenza: p. 6) in cui i dati, così come forniti da Poste Italiane S.p.A., sono stati elaborati e discussi.

Il quinto motivo è infondato.

E’, infatti, consolidato l’orientamento per il quale la violazione delle condizioni legali della somministrazione implica la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

Si richiama in proposito, fra le altre, Cass. n. 15610/2011, che ha precisato che “in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione”.

Deve, peraltro, in accoglimento della richiesta di Poste Italiane, trovare applicazione nella specie la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32.

Ed invero “in tema di somministrazione di lavoro, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (come autenticamente interpretato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione” (Cass. n. 17540/2014).

Sulle questioni poste dalla retroattività della disciplina di cui all’art. 32 cit. si richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21691/2016, la quale ha stabilito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al c.p. della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al c.p. concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, la quale provvederà alla determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, secondo i criteri ivi previsti e con le pronunce conseguenti.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione della Camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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