Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12803 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Frigomeccanica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Vittoria Colonna 27,

presso l’avv. Gianni Massignani, rappresentata e difesa dall’avv.

Lucio Massignani, in virtù di procura speciale per atto notaio

Campitelli di Giulianova del 26 febbraio 2014, Rep. n. 43677;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila – Sezione staccata di Pescara), Sez. 10, n.

825/10/11 del 13 gennaio 2011, depositata il 29 agosto 2011, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Alessandro Maddalo per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il diniego dell’agevolazione prevista della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e), istanza inizialmente disattesa per esaurimento fondi stanziati nell’anno di riferimento e successivamente ripresentata oltre il termine imposto per il rinnovo dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia richiamato dal cit. art. 62, lett. a) ed e). Ad avviso della parte contribuente il termine di cui si discute sarebbe estraneo e contrario al sistema normativo che prevede l’agevolazione, non concernerebbe i richiedenti con istanza successiva al 1 gennaio 2003 e in ogni caso non sarebbe perentorio.

La Commissione adita rigettava il ricorso della società, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso e ha depositato nota spese.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione contesta la fondatezza dell’interpretazione fornita dal giudice di merito in ordine alle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 388 del 2000, art. 8 affermando che dal sistema normativo non emergeva alcun obbligo di rinnovo dell’istanza di concessione dell’agevolazione, presentata ai sensi del cit. art. 62, comma 1, lett. e), che non fosse stata accolta per esaurimento dei fondi disponibili: escludeva peraltro che potesse ritenersi perentorio il termine fissato dal Direttore dell’Agenzia per detto rinnovo.

2. Il motivo è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.

3. E’ vero che la L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 bis prevede semplicemente che “le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza contenente gli elementi identificativi dell’impresa, l’ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonchè l’impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data”.

3.1. Altrettanto vero è che il successivo comma 1-ter stabilisce che l’Agenzia delle entrate “esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell’anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati… e successivamente secondo l’ordine di presentazione, alle altre domande”.

4. La lettura di tali disposizioni deve essere, tuttavia, integrata con la lettura di quanto disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 il quale delega il direttore dell’Agenzia delle entrate ad emanare un proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale “sono approvati il modello di comunicazione (degli elementi che la legge richiede per il diritto all’agevolazione) e il termine per la sua effettuazione”: la norma poi fa esplicito riferimento, al comma 1, lett. d, f e h al rinnovo di domande non accolte per esaurimento fondi.

4.1. Dal sistema complessivo delle disposizioni normative si ricava, alla luce dei principi di buona amministrazione, che:

a) il mancato accoglimento della domanda di agevolazione per esaurimento fondi non è equiparabile ad un rigetto definitivo della domanda stessa che conserva una sua validità in ordine all’acquisito diritto di priorità nella valutazione successiva;

b) il mantenimento del suddetto diritto di priorità esige, tuttavia, il rinnovo dell’istanza, che è testimonianza della conservazione dell’interesse alla concessione dell’agevolazione e il “rinnovo” è senza dubbio esso stesso una delle modalità di presentazione dell’istanza che il legislatore ha delegato il direttore dell’Agenzia delle entrate a stabilire;

c) la necessità di procedere alla valutazione delle istanze secondo l’ordine di presentazione impone anche che sia fissato ai soggetti richiedenti un termine (fissare il quale è rimesso al decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate) entro cui manifestare il proprio interesse alla concessione dell’agevolazione.

5. Da tale complesso e complessivo sistema emerge che legittimo è stato nella specie il comportamento dell’Ufficio nel respingere la domanda tardiva della società contribuente.

6. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone i presupposti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

7. L’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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