Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12803 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12803 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 10064-2012 proposto da:
LENTINI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
P. MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA
GEMELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO RICUPERO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PROVINCIA REGIONALE di CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rb(*VLA, VIA
ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

Data pubblicazione: 19/06/2015

LIPERA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFIO MARIA
FERLITO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

contro

– intimate –

avverso la sentenza n. 67/2011 del TRIBUNALE di CATANIA
SEZIONE DISTACCATA di PATERNO’ del 20/03/2011,
depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

Ric. 2012 n. 10064 sez. M3 – ud. 19-05-2015
-2-

AXA ASSICURAZIONI, TECNIS SPA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Sebastiano Lentini propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo,
avverso la sentenza del Tribunale di Catania — sezione distaccata di Paternò
(del 28 marzo 2011). Questa, in accoglimento dell’appello principale della
Provincia e degli incidentali della ditta appaltatrice dei lavori e della

Giudice di Pace, che aveva condannato in solido la Provincia e i terzi chiamati,
nel decidere la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla autovettura,
condotta dal Lentini, per aver sbandato e urtato contro un muretto a causa del
terriccio presente sul manto stradale, nel percorrere la strada provinciale dove
erano in corso dei lavori appaltati dalla Provincia.
La Provincia resiste con controricorso.
Le altre parti non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova che il sinistro fosse stato
causato da negligenza o inerzia dell’Amministrazione atteso che la presenza
mero terriccio sul manto, in assenza di altra prova, costituisce un caso
accidentale e fortuito; mentre diversa sarebbe stata l’ipotesi della presenza di
ammassi di terra di una certa entità e di logoramento del manto stradale con
avva l la menti.
Ha pure escluso la responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori perché dalla
testimonianza oscuso) il cantiere risultava ormai “smantellato” ed ha
ritenuto irrilevante a tal fine la documentazione prodotta dalla Provincia in
grado di appello.
2.Con l’unico motivo di censura, Lentini deduce la violazione degli artt. 2051 e
2043 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., oltre a omessa e contraddittoria motivazione.
2.1.In riferimento all’art. 2051 c.c. deduce di aver provato a mezzo di

testimonianze l’esistenza del nesso di causa e di aver provato il potere di
controllo della Provincia sulla strada, che si trovava su un’area di estensione
sufficientemente limitata.
3

Assicurazione chiamati in causa, ha totalmente riformato la decisione del

2.1.111 profilo di censura è inammissibile perché formulato in totale
violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente, per la parte di
interesse, riprodotto le testimonianze richiamate, né indicato la loro
collocazione negli atti processuali, né avendole allegate al ricorso. In tal modo
si impedisce alla Corte ogni valutazione in ordine alla decisività della censura.

sostenere la responsabilità della appaltatrice, riferendosi a documenti che il
giudice ha considerato irrilevanti al fine di decidere la controversia. Ed,
inoltre, si fa riferimento al cantiere, nonostante nella sentenza impugnata sia
stata esclusa la sua esistenza, per essere stato lo stesso già smantellato. Il tutto,
senza che le argomentazioni esplicative contengano specifiche censure all2
decisione impugnata.
Palese, pertanto, la non conferenza delle “censure”, peraltro oscuramente
articolata.
Quanto alla violazione riferibile all’art. 2043 c.c., il ricorrente si limita ad
affermare che la responsabilità può dirsi accertata in concreto per la presenza
del terriccio sul margine destro della strada.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6
c.p.c. e per difetto di specificità.
Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la
soccombenza nei confronti della controricorrente. Non avendo gli altri
intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia
in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 2.700,00 di cui 200,00, per spese, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.

4

2.2. Si fa, poi, riferimento a documenti prodotti in appello dalla Provincia per

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il

19 maggio 2015.

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