Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12803 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21246-2006 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato BONSIGNORE ALOISIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAROTA DOMENICO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO (OMISSIS) in persona del

Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BONSIGNORE, per delega Avvocato

CAROTA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.L. denunciò, nel febbraio 1996, di aver cessato la propria attività commerciale il (OMISSIS). Poichè non presentò dichiarazione annuale Iva per l’anno 1996, l’Ufficio ne accertò in via presuntiva il volume di affari ritenendo, sulla scorta della contabilità degli anni precedenti, che al 31 dicembre 1995 esistessero rimanenze per L. 565.927.000 e che esse fossero state vendute entro la data di dichiarata cessazione dell’attività.

Contestò quindi una evasione iva di L. 103.055.000 ed irrogò le conseguenti sanzioni. I contribuente impugnò l’accertamento sostenendo che aveva cessato l’attività prima del 31 dicembre 1995, ma aveva indicato come data di cessazione quella del (OMISSIS) nell’intento di evitare la sanzione applicabile per il ritardo della relativa dichiarazione. In primo grado il ricorso fu accolto.

La CTR accolse l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 31 e 61) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè l’avviso di trattazione della causa in appello non sarebbe stato notificato col necessario preavviso al difensore domiciliatario del contribuente (rag. C.P.).

La natura del vizio denunciato impone la verifica degli atti: risulta che la raccomandata 15.01.2005 con la quale si dava avviso al rag. C. della fissazione per l’11 aprile 2005 dell’udienza di trattazione della causa fu depositata presso la cancelleria della CTR il 25 gennaio 2005 con l’annotazione che non era stata ritirata nel termine di giacenza. Ma sull’avviso non è riportata menzione del compimento delle formalità della notificazione previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 nella formulazione vigente pro tempore, introdotta dal D.Lgs. n. 196 del 200, art. 174 (“L’Agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito, nonchè dei motivi che li hanno determinati, è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego”).

Il motivo va quindi accolto. La seconda doglianza resta assorbita. La sentenza va cassata e la causa rimessa ad altra sezione della CTR della Sicilia, che rinnoverà il giudizio e deciderà anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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