Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12803 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12803 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 21777-2008 proposto da:
CIAPPONI LINA C.F.CPPLNI45T43C785L IN PROPRIO E NELLA
SUA QUALITA’ DI EREDE DI BONADEO CESARE, E BONADEO
CARLO C.F.BNDCRL66S05C785X NELLA SUA QUALITA’ DI
EREDE DI BONADEO CESARE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio
dell’avvocato GIULIANO BOLOGNA,

rappresentati e

difesi dall’avvocato GEROSA MAURIZIO;
– ricorrenti contro

BARETTA GIULIO C.F.BRTGLI38E08C785C, BONETTI COSTANTE

Data pubblicazione: 06/06/2014

C.F.BNTCTN47L26C785D, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato
DE MICHELI CINZIA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MEVIO TIZIANA;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1686/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Cristina Della Valle con delega
depositata in udienza dell’Avv. Gerosa Maurizio
difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti
depositati ed insiste nell’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Vasi Giorgio con delega depositata in
udienza dell’Avv. De Micheli Cinzia difensore dei
controricorrenti che si riporta agli atti depositati
ed insiste per il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

A

.

Svolgimento del processo
Cesare Bonadeo e Lina Ciapponi convocavano in giudizio davanti al
Tribunale di Sondrio sez staccata di Morbegno, Costante Bonetti e Giulio
Baretta proponendo domanda di accertamento della maturata usucapione a
loro favore, relativamente al fondo agricolo sito nel Comune di Civo e distinto

in catasto terreni al foglio n. 36 mappale 83 prato 3.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti eccependo il Baretta la
propria carenza di legittimazione passiva, dato che sin dal maggio 2001, con
contratto regolarmente trascritto ed opponibile ai terzi aveva ceduta in
permuta il terreno a Costante Bonetti , il quale a sua volta opponeva il
predetto atto di permuta.
Il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 26 del 2004,espletata istruttoria orale,
accoglieva la domanda attorea e poneva le spese di lite a carico dei convenuti
Avverso questa sentenza, proponevano appello Costante Bonetti e Giulio
Barella censurando il mal governo delle risultanze istruttorie sotto il profilo
della non esaustiva valutazione delle testimonianza raccolte.

Il Barella

riproponeva l’eccezione di carenza di legittimazione così come formulato in
primo grado.
Al gravame resistevano gli appellati.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1686 del 2007, accoglieva
l’appello e in riforma della sentenza impugnata dichiarava la carenza di
legittimazione di Giulio Barella e rigettava la domanda di Cesare Bonadeo e
Lina Ciapponi. Compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte milanese,
dalla prova testimoniale è emerso che, inizialmente, la coltivazione del fondo
da parte di Bonetti Edoardo, padre di Cesare, ebbe origine in un contratto

1

4(

orale di affittanza agraria con il Baretta, cui il primo, come era d’uso nel

.

passato nelle valli collinari, pagava il corrispettivo in natura. Tale detenzione
non si era trasformata in possesso o, comunque, non vi era stata una
interversio possessionis. Di qui, la conseguenza che il ventennio necessario
per l’acquisto per usucapione del bene di cui si dice non era trascorso.

Carlo con ricorso affidato a tre motivi. Baretta Giulio e Bonetti Costante
hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo Giapponi e Bonadeo lamentano la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1485 cc., in combinato disposto con l’art. 1556 cc.
_
(art. 360 n. 3 cpc). Secondo i ricorrenti, la Corte milanese avrebbe errato

,

nell’aver ritenuto che Giulio Baretta non avesse legittimazione passiva perché
non avrebbe tenuto conto che la legittimazione passiva del Baretta (pur
avendo ceduto il proprio diritto in data anteriore alla domanda con atto di
permuta trascritto e, quindi, opponibile agli attori) avrebbe fondamento nella
normativa di cui agli artt. 1485 e 1555 cc., laddove il primo dispone che “il
compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti

sulla cosa

venduta deve chiamare in causa il venditore”, ed il secondo: “che le norme
stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa
compatibili”
Pertanto, concludono i ricorrenti, dica l’Ecc.ma Corte se, essendo l’acquisto
della proprietà per usucapione, un acquisto a titolo originario produttivo di
effetti ex tunc, quindi, anche nei confronti del permutante in un giudizio
.

promosso per il riconoscimento

della proprietà per usucapione,

2

la

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giapponi Lina e Bonadeo

legittimazione passiva del permutante trovi fondamento negli artt. 1485 e
1555 cc., i quali lo legittimano a contraddire sulla domanda svolta dal terzo
che vanti diritti sulla cosa, anche in assenza di una domanda di garanzia
propria proposta dal permutato nei suoi confronti.
1.1.= Il motivo è infondato.

E’ sufficiente richiamare l’orientamento già espresso in altre occasioni da
questa Corte (da ultimo con la sent. n. 3086 del 11/02/2010), secondo cui
l’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a
titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il
bene o ne è proprietario all’atto della domanda e, non anche dei precedenti
danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari. Piuttosto, la
domanda diretta all’accertamento dell’usucapione di un bene richiede la
presenza in causa non dei vari successivi proprietari del bene, ma solo di tutti
i comproprietari in danno dei quali l’usucapione si sarebbe verificata perché
comporta l’accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà
esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della
quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati. Il
caso in esame, però, non integra gli estremi di questa fattispecie, dato che
Giulio Barella e Costante Bonetti non erano comproprietari.
Pertanto, correttamente la Corte milanese, accertato che Giulio Barella aveva
ceduto in permuta il terreno oggetto di causa nel maggio del 2001 con
contratto registrato e trascritto e, come tale, opponibile ai terzi, ha dichiarato
la carenza di legittimazione passiva di Giulio Baretta.
1.1.a) Va, altresì, osservato che la lettura della normativa di cui agli artt. 1485
e 1555 cod. civ. proposta dal ricorrente, comunque, non è corretta, perché

3
,

li

t

.

quella normativa, riferendosi al compratore convenuto (nel caso in esame, il
compratore convenuto, era Costante Bonetti) da un terzo che pretende di avere
diritti sulla cosa venduta (…) ha inteso attribuire, al solo compratore
convenuto, il diritto di chiamare in giudizio il venditore dal quale pretende di
essere garantito, ma non ha legittimato, ne tanto meno obbligato chi propone
_

l’azione di accertamento di usucapione o azione di rivendica del diritto di
proprietà, a chiamare in giudizio il precedente venditore.
2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 184 cpc. (art. 360 n. 3 cpc.). Secondo i ricorrenti al
Corte di Milano, trascurando del tutto le preclusioni processuali previste dal
codice nel testo ante riforma (art. 183 e 184 cpc.) affermava l’ammissibilità
delle deduzioni istruttorie su circostanze nuove, soltanto, perché la memoria
istruttoria del Baretta datata 29 settembre 2002 era antecedente all’ordinanza
del 29 ottobre 2002 ammissiva delle prove.
,
In particolare, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che gli artt. 183 e
184 cpc., tenevano distinte la fase della trattazione e la fase dell’istruzione,
tanto che l’ordinanza ex art. 183 comma IV chiudeva la fase delle deduzioni
di merito e apriva quella delle deduzioni istruttorie ex art. 184, le quali
avrebbero dovuto correlarsi alle allegazioni di cui alla memoria ex art. 183
cpc. senza alcuna modificazione. Sennonché, il convenuto Baretta eccepiva la
detenzione in luogo del possesso in capo agli attori affermando l’esistenza di
un contratto di affitto del terreno per cui è causa

stipulato da suo padre

Giovanni Barella con l’attrice Giapponi. In sede di memoria istruttoria, il
convenuto Barella allegava circostanze diverse e cioè che il padre Baretta
avrebbe concesso il terreno in affitto non alla Giapponi Lina bensì a Bonadeo

4

“Il

Edoardo e che il figlio Cesare che lo coadiuvava avrebbe promesso un affitto
in natura. Epperò, quest’ ultima circostanza è diversa da quella precedente,
come tale avrebbe dovuta essere dichiarata inammissibile perché proposta
tardivamente e dichiarate inammissibili, per conseguenza anche le

prove

testimoniali che la investivano.

riforma dopo l’udienza ex art. 183 cpc., o, comunque, dopo le sue appendici
scritte si verifica la cristallizzazione della materia del contendere, e se per
l’effetto, alle parti

deve (doveva) essere preclusa la possibilità di dedurre

nuove difese nel merito avvero nuove circostanze storiche in sede di memorie
istruttorie

e, di conseguenza, se le prove testimoniali

che le investono

devono essere dichiarate inammissibili e pertanto inutilizzabili in giudizio.

2.1.= Il motivo è infondato.
E’ sufficiente osservare che la questione dell’ammissibilità della prova


dedotta dal Baretta resta superata, atteso che nei suoi confronti è stata emessa
pronuncia di difetto di legittimazione.
Tuttavia e, comunque, appare opportuno osservare che la sentenza impugnata
nel ritenere errata la decisione del Tribunale in ordine alla tardività della
deduzione delle circostanze istruttorie

proposta dagli originari convenuti,

indirettamente denuncia una valutazione di merito in ordine alla legittimità
delle richieste istruttorie e non vi è ragione di ritenere che quella valutazione
non fosse pertinente e corretta. Piuttosto, la decisione della Corte di Milano
appare, comunque, del tutto coerente con i principi riconducibili alla
normativa di cui all’art. 183 e 184 cod. civ. sia pure considerando le
circostanze dedotte con la memoria istruttoria e che secondo i ricorrenti non

5

Pertanto, concludono i ricorrente dica l’Ecc.ma Corte se nel periodo ante

.

sarebbero ammissibili. E’ sufficiente osservare che dai commi 4 e 5 dell’art.
183; discende, innegabilmente, una rilevantissima limitazione all’introduzione
di fatti nuovi nel senso che, se si tratta di fatti c.d. principali (ossia costitutivi,
estintivi, impeditivi o modificativi del diritto dedotto in giudizio) la cui
allegazione implica la proposizione di domande o di eccezioni nuove, o anche

introduttivi, l’allegazione medesima sarà consentita, in linea di principio,
solamente nei termini e alle condizioni indicate nel medesimo art. 183 e
restava preclusa, invece, nell’ulteriore prosieguo del giudizio. Epperò, come è
affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte,
è possibile individuare almeno due categorie di fatti la cui allegazione
.

sfuggiva alla disciplina dell’art. 183, cioè

quei fatti estintivi-impeditivi-

modificativi che integrino eccezioni in senso lato, cioè rilevabili d’ufficio, e i
fatti c.d. secondari, cioè, quei fatti che, pur essendo estranei alla fattispecie
(costitutiva, estintiva, impeditiva o modificativa) dedotta in giudizio
rilevavano indirettamente per la decisione della causa, giacché da essi era
possibile desumere l’esistenza, l’inesistenza o un modo di essere dei fatti
principali. Ora, nel caso in esame l’eventuale prospettazione con la memoria
istruttoria, da parte del Baretta, di una nuova circostanza relativa al contratto
di affitto e del soggetto cui era stato concesso in locazione il terreno oggetto
della controversia, non era, comunque, preclusa perché quella circostanza
integrava gli estremi di un fatto cd. secondario dato che il fatto principale,
oggetto di dimostrazione, era rappresentato dalla mancanza in capo agli attori
dell’animus rem sibi habendi utile per contrastare l’avvenuta usucapione.
3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della

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la mera “modificazione” delle domande ed eccezioni proposte con gli atti

motivazione in ordine ad un fatto controverso, decisivo per il giudizio (art.

360 n. 5 cpc.) Secondo i ricorrenti , la Corte territoriale avrebbe motivato
l’assenza in capo agli odierni ricorrenti dell’animus possidendi in maniera
contraddittoria. In particolare, la Corte territoriale avrebbe escluso la
sussistenza nel caso in esame dell’animus possidendi, per la sola ragione che

alcuni testi riferivano la circostanza che i ricorrenti erano consapevoli che il
terreno non era di loro proprietà e per la considerazione che il puro fatto
materiale del comportamento continuo ed ininterrotto

attuato sulla res non

solo non consentirebbe di per sé di distinguere il possesso dalla detenzione,
ma non permetterebbe neppure di escludere la tolleranza e, quindi, di
ravvisare l’inerzia del titolare contro il quale matura l’usucapione. Epperò, la
Corte territoriale non ha tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1141 cc., l’animus
ai

possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa
corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
tuttavia, ha escluso che Con la conseguenza che nel caso in esame la Corte ha
escluso
3.1.= Anche questo motivo non ha ragion d’essere dato che la sentenza
impugnata indica in modo esaustivo e completo le ragioni di fatto e di diritto
poste a fondamento della decisione di escludere in capo agli odierni ricorrenti
l’animus possidendi in relazione al terreno per cui è causa. Ed invero, pur
tralasciando le considerazioni affermate nella sentenza in ordine all’esistenza
dell’aniums possidendi in capo agli odierni ricorrenti di per sè sufficienti ad
escludere che si fosse verificata l’ asserita usucapione, è, comunque, esaustiva
la ragione affermata nella sentenza

ad escludere la pretesa usucapione

impugnata secondo la quale la coltivazione del fondo da parte di Bonadeo

7

k

,

Edoardo ebbe origine in un contratto orale di affittanza agraria con il Baretta,
cui il primo pagava il corrispettivo in natura (come era d’uso in passato nelle
valli collinari ), dato che l’esistenza di un contratto di affitto (che poteva
essere stipulato anche con la forma orale) imponeva di qualificare il rapporto
di fatto, di Bonadeo Edoardo, con il fondo di cui si dice quale detenzione. E,

comunque che l’eventuale interversione del possesso doveva farsi risalire al
1989 se ne doveva desumere —come correttamente ha affermato la Corte
milanese, che il ventennio necessario per l’usucapione non era ancora
trascorso non essendo sufficiente il tempo dal

1989 al 2001, data di

notificazione della citazione introduttiva.
,

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di
soccombenza condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di
:

cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E. 3.700,00 di cui E.
200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte Suprema di Cassazione il 26 marzo 2014.

posto che non era stata data la prova dell’interversione del possesso e/o

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