Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12802 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20909-2016 proposto da:

D.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO ZAZA D’AULISIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1973/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1973/40/16, depositata in data 11 aprile 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da D.C.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione di due avvisi di accertamento catastali con i quali l’Agenzia del Territorio, in relazione a verbale di delimitazione demaniale marittima, aveva provveduto al frazionamento di ufficio, ed alla conseguente variazione dell’intestazione catastale, di unità immobiliari già iscritte in catasto al fol. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), sub. 1 e 2;

2. – D.C.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, il ricorrente censura il rilevato difetto di giurisdizione del giudice tributario assumendo che la controversia deve ricondursi alle ipotesi tipizzate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, primo periodo, e che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, – con la proposta domanda, – che, perciò, non esponeva affatto un petitum sostanziale involgente l’accertamento relativo alla proprietà di beni controversi, – esso ricorrente si era limitato ad evidenziare l’ingiustificatezza “del cambio di intestazione catastale”, avuto riguardo ai suoi presupposti sostanziali, – incentrati su di un verbale di delimitazione demaniale marittima non più rispondente all’attualità dei luoghi e, per tale, valutato dallo stesso Ministero che riteneva opportuno procedere a nuova delimitazione demaniale, – ed ai profili procedurali dell’azione amministrativa (omessa notifica del verbale di delimitazione a tutti i proprietari confinanti; difetto di sua ostensione al momento del frazionamento di ufficio con variazione della intestazione catastale; difetto di motivazione);

2. – il motivo è manifestamente destituito di fondamento in quanto, – come reso esplicito dalle stesse allegazioni di parte che, per vero, evocano quel criterio della prospettazione della domanda che da tempo è stato abbandonato, la giurisdizione dovendosi determinare in ragione del petitum sostanziale che va inteso non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest’ultima dal diritto positivo, – nella fattispecie viene in rilievo (esattamente) una contestazione che involge in radice la titolarità del diritto dominicale e che, perciò, non può che ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. Sez. U., 26 luglio 2007, n. 16429);

2.1 – come, difatti, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, – secondo la quale appartengono alla giurisdizione tributaria “le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”, e cui si correla la Disp. di cui al successivo art. 19, comma 1, lett. f), quanto all’impugnabilità degli “atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”, non può essere letta in termini tali da snaturare la giurisdizione del giudice tributario, – che è imprescindibilmente collegata alla “natura tributaria del rapporto” (v., altresì, Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 130; Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64), – e, perciò, “non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare” (v. Cass. Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524; Cass. Sez. U., 12 dicembre 2016, n. 25316; Cass. Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2950; Cass. Sez. U., 14 giugno 2006, n. 13691);

– si è, così, statuito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà, in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico demaniale;

3. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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