Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12802 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. III, 25/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI MARIA

LANCISI 31, presso lo studio dell’avvocato INGLESE CARLO LEONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICCIONE ORESTE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 886/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

2 0.5.08, depositata il 12/01/2 009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LANZILLO Raffaella;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA ANTONIETTA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 febbraio 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1.- Con sentenza n. 886/2008 la Corte di appello di Bologna – confermando sul punto la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bologna – ha respinto la domanda proposta da N.N. contro i locatori B.E. e M.A., tendente ad ottenere la restituzione di canoni pagati in eccesso rispetto alla somma legalmente dovuta, per l’importo di Euro 2.450,00. In accoglimento dell’appello incidentale dei locatori e in riforma della sentenza impugnata, ha poi dichiarato che il rapporto locatizio in corso fra le parti non e’ transitorio, ma e’ soggetto alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1.

Il N. propone due motivi di ricorso per Cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per l’inidonea od omessa formulazione dei quesiti.

Il quesito sul primo motivo non enuncia in una proposizione chiara e sintetica il problema concreto al quale si chiede di dare soluzione, come prescritto dal citato art. 366 bis c.p.c., ma svolge una serie di valutazioni e considerazioni difensive, dalle quali non risulta quale fosse la fattispecie da decidere; quale il principio erroneamente affermato dalla Corte di appello e quale la corretta interpretazione, si’ da consentire alla Corte di cassazione di rispondere in termini, enunciando una regula iuris che risulti applicabile, oltre che al caso di specie, ad altri casi dello stesso genere (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente nell’epigrafe lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione, ma nell’illustrazione delle censure prospetta la violazione di varie norme di legge in tema di locazione, oltre che vizi di motivazione. Il motivo e’ anch’esso inammissibile perche’ e’ del tutto omessa la formulazione del quesito, in relazione alle violazioni di legge, e manca un momento di sintesi delle censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ne circoscriva puntualmente i limiti, focalizzando il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa e’ da ritenere inidonea a giustificare la soluzione adottata, in una proposizione analoga al quesito di diritto (cfr. per tutte Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 marzo 2009 n. 7197).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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