Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12802 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Terzo Millennio soc. coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

della Giuliana 35, presso l’avv. Tiziana Apuzzo, rappresentata e

difesa dall’avv. Giuseppe Balsamo giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 4, n. 404/04/10

del 20 settembre 2010, depositata il 6 ottobre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il recupero del credito d’imposta previsto dall’agevolazione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 4 a seguito di un controllo della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis che evidenziava un indebito utilizzo del credito in compensazione in eccedenza a quanto spettante per il periodo d’imposta considerato.

La società contribuente contestava la nullità della cartella e l’errata ricostruzione dei calcoli da parte dell’Ufficio.

La Commissione adita rigettava il ricorso della società, affermando che la ricorrente non aveva fornito adeguati elementi di prova a sostegno della propria tesi. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi.

L’amministrazione non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’eccezione da essa proposta in prime cure e rinnovata in appello circa la nullità della cartella per assoluta indeterminatezza nei calcoli effettuati dall’Ufficio.

1.1. Il motivo non è fondato. Le argomentazioni sviluppate nel motivo chiariscono che la surriportata eccezione altro non costituiva se non la fondamentale contestazione del difetto di motivazione addebitato all’atto impositivo, in ordine al quale non è rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna omessa pronuncia, ma un rigetto dell’eccezione stessa ritenuta non suffragata da idonea prova.

1.2. Nè è sostenibile che le precisazioni da parte dell’amministrazione circa i calcoli contestati dalla contribuente possano costituire una integrazione illegittima della motivazione dell’atto impositivo in corso di giudizio (e tanto meno di un mutamento di petitum), trattandosi in realtà di una dimostrazione documentale (mediante il prospetto dell’anagrafe tributaria) della esattezza dei calcoli contestata dalla contribuente, peraltro in modo assertivo e generico: nel caso di specie ci si trova di fronte non ad un accertamento, bensì ad una cartella originata da un controllo della dichiarazione della società contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis che ha determinato un ricalcolo da parte dell’Ufficio dell’importo del credito (suppostamente errato) indicato in compensazione dalla contribuente medesima, operazione che non richiede alcun particolare onere di motivazione (v. Cass. n. 25329 del 2014; n. 15311 del 2014; n. 22402 del 2014; n. 8140 del 2012).

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente “ripropone” la precedente censura, ora sotto il profilo del vizio di omessa e insufficiente motivazione. Sicchè a conforto dell’infondatezza del motivo possono valere le considerazioni già svolte in precedenza.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, sotto il profilo del vizio di violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 e artt. 3, 24 e 111 Cost.), propone direttamente in questa sede di legittimità l’eccezione relativa al supposto difetto assoluto di motivazione della cartella, già svolta nelle fasi di merito, e rigettata dal giudicante sia in prime cure che in appello.

3.1. La censura è inammissibile in quanto non funzionale ad una immediata critica della sentenza impugnata ed è comunque infondata per quanto già rilevato circa il fatto che nel caso di specie ci si trova di fronte non ad un accertamento, bensì ad una cartella originata da un controllo della dichiarazione della società contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis che ha determinato un ricalcolo da parte dell’Ufficio dell’importo del credito (suppostamente errato) indicato in compensazione dalla contribuente medesima, operazione che non richiede alcun particolare onere di motivazione.

4. Pertanto, il ricorso deve essere respinto. In ragione della mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA