Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12802 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20863-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SIDERGROUP SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Guardia di Finanza accertava un giro di fatturei di operazioni inesistenti, intercorso fra la Sidergroup s.r.l., la 2M Commerciale Impianti s.n.c. e la Metalplast Italia s.r.l. La mercè fatturata in esenzione di imposta, su dichiarazione di intento, dalla prima società alla seconda, era da questa formalmente rivenduta con applicazione di Iva alla terza società, che la rivendeva alla prima con operazioni apparentemente regolari, che generavano un credito di imposta mai effettivamente versata all’erario. Sulla scorta del p.v.c. l’Ufficio Iva rettificava nei confronti della Sidergroup s.r.l. le dichiarazioni di imposta degli anni 1994 e 1995 eliminando le indebite detrazioni d’imposta. Il ricorso della contribuente era respinto in primo grado ma accolto in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR. La società intimata non si è difesa.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha ritenuto che non potesse tenersi conto del processo verbale di constatazione richiamato negli avvisi di rettifica perchè esso, nella sua versione integrale, era stato acquisito al processo per ordine della Commissione tributaria provinciale, con indebita supplenza dell’onere probatorio che l’Ufficio non aveva assolto.

Nemmeno poteva tenersi conto delle dichiarazioni rese dall’amministratore della seconda società coinvolta nel giro di fatture, il quale aveva ammesso il meccanismo truffaldino, perchè – per l’inammissibilità delle prove testimoniali nel processo tributario – esse costituivano meri indizi privi nella specie di riscontri obiettivi, “non potendo considerarsi tali le circostanze che la 2 M non avesse personale alle proprie dipendenze, nè fosse proprietaria di automezzi idonei al trasporto, attesa la varietà degli strumenti negoziali comunemente utilizzati nella pratica commerciale per l’organizzazione di una attività di impresa”.

Coi tre motivi di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7; violazione degli artt. 2697 e 2735 cod. civ.;

violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 54 e 56 e art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di carente motivazione su punti decisivi della controversia. Si osserva che le condizioni di esercizio del potere discrezionale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 esistevano; che le dichiarazioni confessorie dell’amministratore della seconda società coinvolta nel giro di fatture false costituivano anche da sole valida prova presuntiva; che esse erano comunque suffragate dal difetto assoluto di organizzazione di impresa che la CTR aveva immotivatamente svalutato.

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questa corte che l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, il cui esercizio non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova ma che, qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata, si configura come un dovere (Cass. 905/2006). Nella specie, risulta che il processo verbale di constatazione era stato prodotto dallo stesso contribuente in forma incompleta, sicchè l’ordine di produzione del documento integrale rientrava nella corretta applicazione del principio di acquisizione processuale.

E’ inoltre corretta la considerazione che le dichiarazioni rese dall’amministratore della 2M Commerciale Impianti s.n.c. (che costituivano piena prova, per la loro natura confessoria, nei confronti del dichiarante) rivestivano rilevante valore indiziario per gli altri partecipi della frode. Sicchè la svalutazione degli altri elementi istruttori che deponevano nello stesso senso (del carattere solo fittizio delle operazioni fatturate) avrebbe dovuto motivarsi con argomenti meno anodini di quelli utilizzati dalla sentenza impugnata (che li ha ravvisati nella mera ipotesi che alle consegne si fosse provveduto in altro modo non specificato, e nelle dichiarazioni difensive del terzo amministratore coinvolto nel traffico illecito). Trascurando anche il principio che, in tema di IVA, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cass. 2847/2008), non rilevando la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti, quali apparenze facilmente falsificabili (Cass. 15228/2001,1950/2007).

Va dunque accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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