Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12801 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.22/05/2017),  n. 12801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27064-2013 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS), G.A. C.F. (OMISSIS),

G.N. C.F. (OMISSIS), in qualità di eredi di

G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI TRASTEVERE 209,

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO PETRAGLIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato CARLO DEL REGNO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

NI.BE.MA. S.R.L., LO.CA. S.R.L., D.E.R. S.R.L., SGT S.R.L., DICEMBRE

REAL ESTATE S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 579/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/05/2013 R.G.N. 1948/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato DEL REGNO CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 21 novembre 2012 A.A., G.N. e A., quali eredi di G.D., proponevano appello avverso la sentenza del 17 maggio 2012, con la quale il giudice del lavoro di Salerno aveva rigettato la domanda originariamente proposta dal loro dante causa mediante ricorso del 7 ottobre 2006 nei confronti della S.r.l. PLAYA AZUL, avente ad oggetto pretese spettanze, quantificate complessivamente in 112.133,71 Euro, da rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso alle dipendenze della società convenuta dal 27 giugno 2002 al 10 ottobre 2005, con mansioni di addetto alla custodia, gestione, manutenzione, amministrazione (compresa la stipula di contratti di locazione con l’incasso dei relativi canoni) del complesso turistico della PLAYA AZUL, sito in (OMISSIS).

L’interposto gravame veniva respinto dalla Corte di Appello di Salerno, compensando le spese, con la sentenza in data tre – 21 maggio 2013, osservando che, in applicazione degli enunciati principi di diritto, la prova raccolta non era risultata idonea a dimostrare che in concreto il dedotto rapporto contrattuale si fosse svolto con carattere di subordinazione, atteso che dalle acquisite risultanze istruttorie non emergeva alcun elemento dal quale potesse ritenersi apprezzabilmente riscontrato che l’appellante fosse assoggettato al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di parte convenuta. Nessun atto di assunzione come lavoratore subordinato, scritto ovvero orale, era stato provato, tanto meno con vincolo di esclusività. La stessa riscossione del canone di locazione (con libere modalità) era prevista dal contratto di procacciamento ed era nell’interesse dell’attore, in quanto contrattualmente legata alla maturazione della provvigione.

Avverso l’anzidetta pronuncia i suddetti eredi di G.D. hanno proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 21 novembre 2013 nei confronti delle società, già precedentemente appellate, costituitesi nel 20 grado del giudizio di merito, derivate per scissione dalla PLAYA AZUL S.r.l., ricorso affidato a tre motivi di censura.

Le società sono rimaste intimate.

I ricorrenti non hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., mentre in data 16 novembre 2016 l’avv. Carlo Del Regno ha depositato (fuori udienza) istanza diretta a questa Corte volta ad ottenere la liquidazione dei compensi per l’opera prestata quale difensore dei suddetti A.A. e G.N. ed A., ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in data 21-12-2013, a seguito di relative istanze presentate il 21-11-2013, come da allegata documentazione, unitamente peraltro ad un precedente giurisprudenziale (copia non ufficiale della sentenza di questa Corte n. 19308, pubblicata il 29-09-2016, relativa ad altro e completamente diverso procedimento, deposito in cancelleria questo comunque del tutto irrituale, siccome al di fuori di quanto consentito dall’art. 372 c.p.c. ed in ogni caso non equiparabile alle memorie di cui al suddetto art. 378, per giunta avvenuto ben oltre il termine di giorni cinque previsto da tale norma).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti fondano la loro impugnazione sulle seguenti argomentazioni:

1. violazione ed errata applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 2697 dello stesso codice – nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (art. 360, comma 10, nn. 3 e 4);

2. violazione ed errata applicazione dell’art. 2094, in relazione agli artt. 1344 e 1362 c.c.- nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 10, nn. 3 e 4);

3. violazione ed errata applicazione dell’articolo 36 della Costituzione, dell’art. 2099 c.c., nonchè del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo 22 gennaio 1999 e degli accordi economici di rinnovo del 19 luglio 2003 – nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 10, nn. 3 e 4).

Gli stessi ricorrenti hanno rappresentato che con l’atto introduttivo del giudizio era stata dedotta la costituzione del rapporto di lavoro, risalente al giugno dell’anno 2002, allorchè i soci della PAYA AZUL (che si interessava dell’attività di locazione ad uso transitorio per finalità turistiche di appartamenti e villini facenti parte dell’intero complesso immobiliare della società) offrirono al dante causa di occuparsi della custodia, della manutenzione e della gestione, nonchè dell’amministrazione del complesso turistico, per cui in cambio G.D. avrebbe percepito la provvigione del 10% degli utili dalla locazione delle unità abitative. Inoltre, veniva concessa l’occupazione dell’appartamento interno 5 della palazzina A. Quindi, l’originario ricorrente durante tutto il periodo aveva provveduto a stipulare contratti di locazione con i clienti, ad incassare i canoni di locazione, nonchè le altre spese accessorie, a soddisfare le richieste esigenze dei clienti durante i periodi in cui venivano ospitati. Si era, altresì, occupato di far fronte a tutte le incombenze necessarie alla corretta manutenzione di ciascuna delle unità immobiliari e di tutto il complesso turistico, provvedendo personalmente a chiamare, periodicamente e comunque in ogni caso di necessità, i fornitori per gli acquisti di materiali e suppellettili, nonchè le maestranze per provvedere alle opere di manutenzione e alle eventuali riparazioni occorrenti, pagando pure il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese. Ad ogni modo, aveva sempre dato conto di tutta la sua attività ai legali rappresentanti di volta in volta succedutisi, provvedendo almeno mensilmente a consegnare gli incassi dei canoni, elencando analiticamente tutte le spese di volta in volta sostenute per l’amministrazione del complesso. Si era sempre scrupolosamente attenuto alle direttive dell’amministratore unico della società e del signor D.A., quindi dal 6 novembre 2003 a quelle del liquidatore nominato, dottor M.G..

Quest’ultimo in data 9 dicembre 2003 aveva stipulato con il G. contratto di comodato, relativo all’immobile situato nella palazzina interno 5 del complesso di via (OMISSIS), con il quale veniva altresì dato incarico della custodia dell’intero complesso turistico. In data 2 gennaio 2004 il M. aveva fatto sottoscrivere al signor G. un contratto di procacciatore di affari, con il quale quest’ultimo era stato incaricato di promuovere e di procacciare contratti di locazione ad uso turistico degli immobili di proprietà sociale, in cambio di provvigioni, pari al 9% più Iva sui canoni percepiti al netto di oneri addebitati al cliente ed al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali assicurative.

In seguito, con distinte lettere raccomandate del 1 agosto 2005 il dottor M., nell’anzidetta qualità, aveva comunicato la formale disdetta del contratto di comodato dell’unità immobiliare occupata all’interno del complesso turistico, con invito a lasciarla libera entro il 31 agosto 2005, nonchè disdetta dall’incarico di procacciatore di affari, a partire dal 1 settembre 2005, invitando il G. a liberare, entro tale data, tutte le unità immobiliari di gestione e a consegnare le chiavi degli appartamenti e delle villette dell’intero complesso.

In data 27 settembre 2005, era stata revocata la liquidazione della società, per cui il dottor M. era cessato dalla carica, mentre era stato contestualmente nominato un amministratore unico. Ciononostante, il M. in data 18 ottobre 2005 sottoscriveva con il G. un atto di transazione e di rinuncia preventiva, per la regolazione e la definizione degli interessi ancora in essere, dal quale risultava un credito di Euro 2000 a favore del signor G.. Ancor prima, con lettera raccomandata del 12 ottobre 2005, il signor G. aveva però dedotto la reale natura subordinata dell’attività prestata a favore della società, chiedendo il pagamento di tutte le spettanze di natura retributiva dovutegli in relazione all’intercorso rapporto di lavoro. Non avendo ricevuto alcuna risposta, G.D. l’undici novembre 2005 aveva rappresentato, presso la Direzione provinciale del Lavoro di Salerno, denuncia di controversia di lavoro nei confronti della società, sicchè il 27 aprile 2006 veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, però con esito negativo a causa della mancata comparizione della società.

Con gli anzidetti motivi di censura i ricorrenti assumono che le prestazioni rese dal loro dante causa, contrariamente a quanto opinato dai giudici di merito, sono inquadrabili nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., tenuto conto soprattutto dell’inserimento stabile ed esclusivo nell’organizzazione dell’impresa. Il signor G., infatti, nell’adempimento delle sue mansioni aveva dovuto sempre osservare, scrupolosamente e continuativamente, le specifiche direttive impartitegli dal rappresentante della società durante il periodo in cui aveva prestato la sua attività, in merito ai tempi e alle modalità di svolgimento delle stesse, ai fini del loro inserimento nell’organizzazione d’impresa e al conseguimento degli interessi economici della stessa. Le menzionate prestazioni non potevano in alcun modo farsi rientrare nelle competenze di un amministratore condominiale, cui i giudici di merito avevano ricondotto l’attività del signor G..

A sostegno delle anzidette affermazioni i ricorrenti hanno richiamato non meglio indicate risultanze documentali e testimoniali, che avrebbero inconfutabilmente confermato non solo l’assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo di parte datoriale, ma altresì l’inserimento stabile ed esclusivo nell’organizzazione d’impresa della società convenuta, finalizzata unicamente al perseguimento degli interessi economici della stessa.

La descritta attività lavorativa aveva carattere prevalentemente gestionale ed intellettuale dell’intero complesso turistico, sicchè non richiedeva un costante controllo da parte datoriale, anche in termini di orari e modalità della prestazione, configurandosi perfettamente nella specie la c.d. subordinazione attenuata.

Peraltro, l’ipotizzata figura del procacciatore d’affari si caratterizzava per la precarietà del rapporto e la occasionalità e o la discontinuità dell’impegno del prestatore ed era connotata dalla ricerca autonoma della clientela da parte di quest’ultimo. Secondo i ricorrenti, invece, nella specie erano i clienti a recarsi presso il complesso turistico, dove venivano ricevuti dal signor G., che faceva visionare le unità immobiliari, contrattando e stipulando le locazioni secondo le direttive ricevute. Egli era, altresì, obbligato a rendere regolarmente il conto della sua attività al liquidatore della società resistente, consegnandogli l’incasso relativo ai canoni e il dettaglio con ricevute analitiche delle spese di gestione e di amministrazione, il tutto come da documenti, però ignorati dai giudici del merito. Il ricorrente, inoltre, utilizzava unicamente gli strumenti e i locali e le strutture di proprietà della società; le prestazioni erano state rese in modo continuativo ed il rapporto era caratterizzato da esclusività, non avendo intrattenuto l’attore rapporti di lavoro con altri committenti. La reale natura dell’effettivo contenuto del rapporto di lavoro, nonchè le modalità di espletamento delle mansioni indicavano chiaramente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato al di là del nomen iuris usato dalle parti al momento della sottoscrizione dell’illegittimo contratto. Dovevano, invece, prevalere le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata.

Quanto, poi, all’atto sottoscritto il 18 ottobre 2005, i ricorrenti hanno ribadito il difetto di rappresentanza del dottor M., che era cessato dalla carica di liquidatore già dal 27 settembre 2005, come da visura camerale prodotta già in prime cure (sub doc. 1), atto comunque impugnato ex art. 2113 c.c., con l’anzidetta corrispondenza, laddove comunque vi era stato riconoscimento di debito da parte della società per l’importo di Euro 2000, circostanza questa ritenuta, senza alcuna argomentazione, del tutto inconsistente dalla Corte territoriale, che aveva così negato anche il riconoscimento del suddetto modesto importo.

Quanto al 30 motivo di ricorso, si assume che in relazione alle mansioni di fatto espletate prevalentemente, in relazione al dedotto rapporto di lavoro subordinato era stato chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento normativo ed economico relativo al 20 livello retributivo previsto dalla citata contrattazione collettiva, anche in via parametrica ex art. 36 Cost.. Anche in proposito dovevano intendersi del tutto esaurienti le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, sicchè andavano accolti i conteggi allegati al ricorso introduttivo, che non avevano formato oggetto di chiara e precisa contestazione da parte resistente.

Orbene, le anzidette censure, che possono essere esaminate congiuntamente attesa la loro stretta connessione, vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, in primo luogo, il ricorso appare carente nell’enunciazione e nella produzione di quanto per contro richiesto, a pena d’inammissibilità e d’improcedibilità, rispettivamente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Infatti, non risultano riprodotti nel loro contenuto i documenti e le testimonianze, sulla cui scorta parte ricorrente fonda le sue censure, nè sono stati indicati precisi riferimenti relativi a tali emergenze istruttorie. Parimenti è assolutamente generico l’indice degli atti a pag. 15 del ricorso, laddove, a parte la menzione della copia della sentenza impugnata, del ricorso notificato e della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio, sub 4 compare la mera generica indicazione “fascicolo di parte dei due gradi di giudizio” (cfr. tra l’altro Cass. lav. n. 195 in data 11/01/2016, laddove si riteneva ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

V. altresì Cass. civ. sez. 6 – 3, n. 19048 del 28/09/2016, secondo cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti – indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione – e di indicarne il contenuto – trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

In senso analogo Cass. lav. n. 2966 del 07/02/2011, circa il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso. Conformi: n. 22303 del 2008, n. 15628 del 2009.

V. anche Cass. 3, civ. n. 16655 del 09/08/2016: quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi.

Cass. 1 civ. n. 16900 del 19/08/2015: ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame.

In senso analogo v. ancora Cass. V civ. n. 26174 del 12/12/2014, Cass. 6 civ. – L, ordinanza n. 17915 del 30/07/2010: il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative – principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1. Conformi: nn. 2977 del 2006, 6440 del 2007, 5043 del 2009, 4201 del 2010 e numerose altre). Peraltro (v. Cass. I civ. n. 6679 del 24/03/2006), il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente – se necessario, attraverso la trascrizione integrale nel ricorso – della risultanza (parte di un documento, di un accertamento del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione di controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perchè solo tale specificazione consente al giudice di legittimità – cui è precluso, salva la denuncia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di deliberare la decisività della risultanza non valutata, con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunciare l’omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare alla prospettazione fatta negli atti di causa (v. altresì Cass. 3^, civ. n. 14973 del 28/06/2006: il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità. Conformi, tra le varie, Cass. nn. 15412 del 2004, 10598 del 2005, n. 4405/2006).

A fronte delle evidenziate carenze e rilevato che l’onere probatorio ricadeva interamente a carico di parte attrice, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine alle pretese fatte valere in giudizio dalla stessa, deve essere richiamata la pronuncia impugnata, laddove soprattutto osservava che dalle risultanze probatorie non emergeva alcun elemento dal quale potesse ritenersi apprezzabilmente riscontrato che G.D. fosse assoggettato al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare da parte convenuta, mentre, quanto al momento genetico del rapporto, rilevava la figura di amministratore, di fatto e poi con formale attribuzione dell’incarico, di amministratore del complesso immobiliare, rivestita dal de cuius sin dall’anno 2003.

Nemmeno era emersa la prova di ordini, cui l’originario ricorrente fosse tenuto ad ubbidire in virtù della dedotta subordinazione ed in un contesto di eterodirezione. Del tutto vaghi risultavano i richiami di parte appellante a sporadiche circostanze nelle quali alcuni soci avrebbero detto (non imperativamente) al G. che c’era da sostituire un frigorifero in un appartamento o qualche altro mobile. Era assente, poi, un qualsivoglia sistema di controlli facente capo alla pretesa parte datoriale ed al quale l’istante sarebbe stato sottoposto, e tanto meno vi era traccia di obblighi di segnalare o giustificare assenze o di alcuna potestà disciplinare; nè risultava alcun regime di fruizione ferie (in effetti nemmeno mai richieste), nessuna imposizione di orari da rispettare, laddove la presenza sul posto dell’attore si riconnetteva soprattutto alla coincidenza con il luogo dell’abitazione.

La Corte salernitana ha, inoltre, rilevato, in punto di fatto, la sostanziale autonomia di cui godeva il dante causa (in effetti già desumibile dalla iniziale prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio), nell’esercizio delle funzioni di amministratore e di procacciatore di contratti di locazione come da contratto del due gennaio 2004, la cui effettività risultava essere stata confermata dal de cuius anche nel corso di altro giudizio, i cui verbali erano stati prodotti da parte appellata, con conseguente alea legata al effettivo risultato conseguito, tenuto altresì conto dell’autonomia nella custodia del complesso immobiliare, il cui obbligo accedeva del resto al contratto di comodato stipulato nel 2003 in atti.

La Corte di merito ha pure richiamato varia giurisprudenza circa la possibilità che anche nel lavoro autonomo o nell’appalto di servizi è ben possibile, e non già incompatibile, un’ingerenza del creditore della prestazione circa i modi e i tempi dell’adempimento. La stessa riscossione dei canoni di locazione, con libere modalità, era prevista dal contratto di procacciamento e risultava nell’interesse dell’attore, in quanto contrattualmente legata alla maturazione di provvigioni.

Peraltro la sentenza de qua ha ricordato anche il precedente di questa Corte (sez. lav., sentenza n. 21028 del 28/09/2006), secondo cui l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sè non decisiva; sicchè qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto.

Pertanto, indipendentemente dalle pur evidentissime carenze del ricorso in questione, sopra evidenziate in via preliminare, anche nel merito le pretese degli eredi del G. appaiono infondate alla luce di quanto correttamente e congruamente rilevato dalla Corte di merito circa il difetto di idonei elementi probatori a sostegno dell’asserita natura subordinata del rapporto, per contro da escludersi alla luce degli accertamenti in fatto e delle pertinenti argomentazioni in diritto compiuti dai giudici di merito.

Del resto, in tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l’interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. lav. n. 17455 del 27/07/2009.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 2728 – 08/02/2010, secondo cui in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l’esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l’esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest’ultimo equivalga alla dimostrazione dell’esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.

V. ancora Cass. n. 12984 del 31/05/2006, secondo cui allorquando nel ricorso per cassazione venga denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultino indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata. Ove sia, viceversa, dedotto vizio di motivazione per incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali -quali documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.- è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso – le emergenze asseritamente decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito. Conforme Cass. 3, n. 9245 del 18/04/2007).

Pertanto, le censure mosse da parte ricorrente vanno disattese, risultando altresì inconferente pure il terzo motivo, riguardante l’applicazione della contrattazione collettiva, ciò che presuppone evidentemente il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, per contro esclusa dai giudici di merito.

Nonostante la soccombenza, nulla va disposto per le spese a favore delle altre parti, essendo queste rimaste intimate, perciò senza svolgere alcuna attività difensiva davanti a questa Corte. Infine, sebbene l’impugnazione in parola venga integralmente respinta, non va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, poichè i ricorrenti risultano allo stato -cfr. doc.ti depositati in data 9 e 17 gennaio, 19 e 21 febbraio, nonchè 19 marzo 2014, e da ultimo ancora il 16.11.16- ammessi, ancorchè in via provvisoria ed anticipata, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 18523 del 02/09/2014: il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

V. per altro verso -con riferimento all’istanza di liquidazione, depositata in cancelleria dall’avv. Carlo Del Regno in data 16.11.2016 ed impropriamente indirizzata a questa Corte, anzichè ai competenti giudici di merito – Cass. 1 civ. n. 22616 del 02/12/2004, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, in base al regime di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002, deve ritenersi che la competenza sull’istanza e sul procedimento di liquidazione degli onorari del difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetti al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato -a seguito dell’esito del giudizio di cassazione- così come prevedeva la norma dell’art. 15-quattuordecies della L. n. 217 del 1990, atteso che la circostanza che nel D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 82, -il cui testo viene riportato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta -al contrario di quanto risulta nell’art. 83, relativo alla liquidazione del compenso per l’attività agli ausiliari ed ai consulenti tecnici di parte- deve ritenersi frutto -in base ad un’interpretazione ragionevole e costituzionalmente corretta- di un mero errore di scomposizione dello stesso art. 15 – quattuordecies, che nella redazione del testo unico, di cui al citato D.Lgs. n. 113, risulta appunto distinto nelle due disposizioni dell’art. 82 e dell’art. 83, delle quali si impone una lettura unitaria. In senso analogo v. anche Cass. 1 civ., sentenza n. 3122 del 16/02/2005, secondo cui, in forza del regime introdotto dal D.Lgs. n. 113 del 2002, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore officiato del gratuito patrocinio, per il ministero prestato nel giudizio di cassazione, spetta al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza, passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione, così come prevedeva la norma della L. n. 217 del 1990, art. 15 – quattuordecies, atteso che la circostanza che nel D.Lgs. n. 113, art. 82, – ripetuto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, – la previsione di quella norma non sia stata espressamente riprodotta, deve ritenersi frutto di un errore, in quanto, posto che contro la liquidazione è ammessa opposizione nelle forme della L. n. 794 del 1942, dinnanzi al Tribunale o alla Corte d’appello, è inconcepibile che l’opposizione alla liquidazione operata dalla Corte di Cassazione possa in seguito svolgersi dinnanzi ai giudici di merito. Pressochè conforme Cass. 1 civ. n. 16986 del 25/07/2006.

Cfr. pure Cass. 3 civ., ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, secondo la quale la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del Decreto n. 115 del 2002, art. 83, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito. Conforme Cass. 1, civ., ordinanza n. 23007 del 12/11/2010).

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso. NULLA per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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