Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12801 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Nuova Cooperativa soc. coop. a r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Catania), Sez. 34, n.
200/24/10 del 26 aprile 2010, depositata il 24 maggio 2010, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 giugno 2016
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. A.M. per l’Avvocatura Generale dello
Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la revoca parziale dell’agevolazione prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 4 relativamente a n. 7 lavoratori che non potevano considerarsi come “lavoratori dipendenti” perchè soci della cooperativa che effettuavano prestazioni previste dai patti sociali, con il conseguente recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione.
La Commissione adita rigettava il ricorso della Cooperativa, ma la decisione era riformata, con la sentenza in epigrafe, che in accoglimento dell’appello ha annullato l’avviso di recupero d’imposta.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente non si è costituita.
Diritto
MOTIVAZIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia vizio di omessa (o insufficiente) motivazione della sentenza impugnata per aver quest’ultima deciso nel merito la controversia (anche se ad avviso di parte ricorrente essa non avrebbe potuto) senza esporre le ragioni per le quali dovevano ritenersi sussistenti nella fattispecie i requisiti richiesti dalla legge per la concedibilità dell’agevolazione.
2. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza – strettamente intesa – sembra invero consistere nella affermazione che “il Collegio giudicante condivide pienamente i motivi posti a base dell’appello della parte contribuente e ad essi, per economia processuale, si rinvia”: e tanto non basta assolutamente a consentire la ricostruzione del percorso logico del giudicante e a comprendere quali siano gli elementi (e i fatti accertati) che abbiano consentito siffatte conclusioni.
2.1. Pur riportando la sentenza nella parte narrativa quali fossero i motivi d’appello che il giudicante dichiara di condividere, non si può non osservare come si tratti di una descrizione sintetica e generica che si dimostra particolarmente carente in ordine ad un punto fondamentale e decisivo: l’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto associativo, che costituiva quanto avrebbe dovuto essere oggetto di un circostanziato accertamento, quale elemento caratterizzante le condizioni di concessione dell’agevolazione, e non di un’affermazione apodittica non suffragata da alcun’altra convincente argomentazione.
3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in altra composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presenta fase del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016