Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12801 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/06/2011), n.12801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31536/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BOLLA Paolo, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 92/2/05 della Commissione Regionale delle Marche dep. il 26/09/2005 che aveva confermato, respingendo l’appello dell’Ufficio, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona che aveva accolto il ricorso di A.M. quale legale rappresentante della s.a.s.

Ristorante Tabano di Falcetelli Angelica avverso l’avviso di accertamento Iva per l’anno 1997.

Si duole la ricorrente, con tre motivi, di violazione di legge e di vizio motivazionale.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi fondati sulla omessa e insufficiente motivazione devono essere trattati congiuntamente con quello con cui si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, comma 2, ultima parte, in quanto il corretto iter motivazionale è connesso alla questione relativa ai poteri dell’Ufficio conferiti dalla superiore normativa.

Assume i particolare che l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento analitico induttivo e che pertanto il punto decisivo era la sussistenza di presunzioni con i requisiti della gravità, precisione e concordanza, su cui v’era vizio motivazionale.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo (Cass. n. 6311/2008, n. 11459/2001, n. 7045/1999) o a rettifica (Cass. n. 13486/2008) purchè fornisca la prova anche mediante presunzioni, della inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente.

Questa Corte ha sul punto rilevato che le incongruenze rilevate “abilitano l’Ufficio a procedere ad una valutazione di tutti gli elementi certi e concordanti, su cui poi si fonda la presunzione, che fa risalire dal fatto noto… al fatto ignoto (volume di affari e reddito imponibile). Va puntualizzato che i coefficienti presuntivi di reddito rappresentano un valore minimale nella determinazione del volume di affari, che si pone alla base dell’accertamento del reddito in una ottica statistica, non astratta, bensì riferita al singolo settore economico. Si verte, ovviamente, nell’ambito di una presunzione legale relativa, come tale superabile con la prova contraria, diretta a dimostrare fatti e circostanze specifiche che concretamente rivelano il conseguimento di un inferiore ammontare di ricavi”. (Cass. n. 3223/07).

Questa Corte (Cass. n. 17408/2010) in ipotesi simile a quella in esame ha osservato che “nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), è legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, (quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sè solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati (pur dovendosi, del pari, ragionevolmente, sottrarre dal totale i tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e simili)”.

Cfr., tra le altre, Cass. sentt. nn. 51 del 1999 in tema di materia prima per produrre prodotti di ristorazione, 6465 e 9884 del 2002, 15808/06 in tema di consumo di tovaglioli, e, in altro settore, consumo guanti monouso in odontoiatria).

Si è pertanto rilevato che “l’elemento de quo (acqua minerale) può anch’esso costituire valido elemento per la ricostruzione presuntiva del volume di affari della società intimata, esercente la medesima attività, in quanto il consumo dell’acqua minerale deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria, più degli altri elementi indicati dalla parte ricorrente (gas, elettricità, tovaglie e tovaglioli o dal numero di coperti disponibili, dal personale dipendente e dai prezzi praticati).” Non può non osservarsi poi che la facoltà per l’Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento induttivo, non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma quando “gli accertamenti…, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività”.

La Corte osserva inoltre che “occorre, inoltre, rilevare che la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta (confronto che può essere anche vincente per gli strumenti presuntivi allorchè i dati forniti dal contribuente risultino inattendibili)”.

La CTR limita la motivazione all’osservazione che “Il fatto che siano subentrate tre diverse gestioni del ristorante sta ad indicare che le possibilità di guadagno erano limitate che l’attuale gestione si trovava con L. 400.000.000 di passivo per il mutuo e debiti a breve e lungo termine.

L’accusa non ha potuto dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi e redditi perchè non ha svolto un accertamento analitico ma si è limitata a fare un calcolo approssimativo della carne e della farina”.

Questa Corte (Cass. n. 24985 del 24/11/2006) ha chiarito che il vizio di omessa motivazione si può manifestare nella mancanza assoluta della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – c.d. motivazione apparente.

Orbene nel caso in ispecie, dalla trascrizione testuale della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la stessa è del tutto apparente, limitandosi la CTR a evidenziare un elemento che avrebbe potuto solo influire sul quantum, laddove in ordine al corretto iter che imponeva la individuazione e la valutazione degli elementi dedotti dall’Ufficio(rapporto tra acquisto di materie prime e prodotti finiti) al fine di individuare lo scarto significativo tra il dichiarato e i dati desumibili da massime di esperienza o dati parametrici o di studi di settore, la motivazione è del tutto carente, facendo riferimento ad un apodittico”calcolo approssimativo”.

Priva di ogni delibazione è la questione accennata nella parte descrittiva della sentenza tra il contrasto (o l’omessa valutazione) tra i fattori di produzione valutati (carne e farina) e altri fattori di produzione (consumo energia elettrica, spese di lavanderia, ecc.) che avrebbe potuto incidere sia sulla valutazione del quadro presuntivo iniziale sia la valutazione del quantum dell’accertamento.

L’accoglimento del ricorso impone la cassazione con rinvio ad altra Sezione della CTR delle Marche perchè riesamini il gravame e motivi adeguatamente e provveda sulle spese del presente giudizio,

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR delle Marche che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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