Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12800 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8362-2016 proposto da:

IMMOBILIARE CAMILLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ANDREA

TOVAGLIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 4144/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/39/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 4144/15, depositata il 28 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da Immobiliare Camilla S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base di sentenza resa dalla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia (n. 152/08/09) che aveva pronunciato su di un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione al contratto di compravendita di un terreno edificabile registrato in data (OMISSIS);

– il giudice del gravame ha rilevato che nei confronti della contribuente si era formato il giudicato quanto all’esistenza, ed alla misura, dell’obbligazione tributaria, – così che rimaneva precluso l’effetto estensivo previsto dall’art. 1306 c.c., comma 2, con riferimento al giudicato formatosi nei riguardi dei condebitori solidali, – e che gli effetti di fattispecie non si ponevano in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di capacità contributiva in quanto, proprio in ragione dei diversi giudicati che si erano formati, i contribuenti venivano a trovarsi in “situazioni radicalmente diverse”;

2. – per la cassazione della sentenza ricorre Immobiliare Camilla S.r.l. sulla base di due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente censura la gravata sentenza denunciando insufficiente motivazione quanto alle ragioni poste a fondamento, – nel ricorso introduttivo e nel successivo gravame, dell’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, nella lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, qual fatta propria dalla stessa sentenza della Commissione tributaria regionale, – per violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva, ragioni, queste, sulle quali la gravata sentenza non aveva preso “alcuna specifica posizione”;

– il secondo motivo reca, quindi, la censura di omessa motivazione in ordine all’illegittimità costituzionale della sopra citata disposizione per il profilo di contrasto col principio di buona (L. n. 212 del 2000, art. 10), profilo, questo, sul quale la gravata sentenza aveva integralmente omesso di pronunciarsi;

2. – in via preliminare deve, però, rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto che è stato notificato a controparte (art. 390 c.p.c.);

– la rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. – alcuna statuizione va assunta in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate, e alcunchè va, poi, disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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