Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12800 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 343/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 14.5.08, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO GIANCARLO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.03.2002 B.F. chiedeva al Tribunale di Caltanissetta il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilita’ L. n. 222 del 1984, art. 2 o, in subordine, il diritto all’assegno ordinario di invalidita’.

Dalla narrativa della sentenza n. 343/2008 della Corte di Appello di Caltanissetta, qui impugnata dall’Inps, si legge. “Con ricorso depositato in data 16.2.2006 B.F. proponeva appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta n. 913/2005 depositata il 20.12.2005 con cui veniva accolta la domanda volta al riconoscimento del diritto dell’appellante alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidita’ dal febbraio 2003 e compensate le spese del giudizio.

Come unico motivo di appello contestava le conclusioni a cui era pervenuto il CTU nominato, alla luce della consulenza tecnica redatta in primo grado, in quanto la parte ricorrente per le patologie diagnosticate non avrebbe una capacita’ lavorativa ridotta permanentemente a meno di un terzo”. Nella parte motiva del provvedimento la Corte cosi’ prosegue: “Tali patologie (risultanti dalla consulenza tecnica redatta in grado di appello) non determinano allo stato una riduzione permanente della capacita’ lavorativa, in occupazioni confacenti le sue attitudini, in misura superiore a due terzi sin dalla data della domanda, ne’ con decorrenza successiva.

Pertanto la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da B.F. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”. Nel dispositivo la Corte cosi’ pronuncia: “PQM rigetta il proposto appello confermando l’impugnata sentenza”. Avverso questa sentenza l’Inps, che assume di aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del B., ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha chiesto ex art. 156 c.p.c., comma 2 la cassazione della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione (in cui si afferma che rassicurato non aveva diritto alla prestazione per carenza del requisito sanitario) e dispositivo (che rigetta l’appello confermando la sentenza impugnata).

L’intimato non si e’ costituito.

Il ricorso e’ manifestamente fondato. Dall’intestazione della sentenza della Corte territoriale risulta in effetti che l’appello avverso la sentenza del Tribunale (contrariamente a quanto si legge nella narrativa della sentenza) e’ stato proposto dall’Inps e non dal B., totalmente vincitore in primo grado. Dalla motivazione della sentenza della Corte si evince, inoltre, che la domanda del B. doveva essere respinta in difetto del necessario requisito sanitario e che la sentenza di primo grado doveva essere riformata.

Nel dispositivo della sentenza la Corte ha invece disposto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Sussiste pertanto il denunciato insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.

Di conseguenza il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

sentenza”. Avverso questa sentenza l’Inps, che assume di aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del B., ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha chiesto ex art. 156 c.p.c., comma 2 la cassazione della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione (in cui si afferma che rassicurato non aveva diritto alla prestazione per carenza del requisito sanitario) e dispositivo (che rigetta l’appello confermando la sentenza impugnata).

L’intimato non si e’ costituito.

Il ricorso e’ manifestamente fondato. Dall’intestazione della sentenza della Corte territoriale risulta in effetti che l’appello avverso la sentenza del Tribunale (contrariamente a quanto si legge nella narrativa della sentenza) e’ stato proposto dall’Inps e non dal B., totalmente vincitore in primo grado. Dalla motivazione della sentenza della Corte si evince, inoltre, che la domanda del B. doveva essere respinta in difetto del necessario requisito sanitario e che la sentenza di primo grado doveva essere riformata.

Nel dispositivo della sentenza la Corte ha invece disposto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Sussiste pertanto il denunciato insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.

Di conseguenza il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA