Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12800 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. un., 22/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12800

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19119/2012 proposto da:

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO’, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO

CALPONA;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata in

data 22/05/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Olga Geraci per delega dell’avvocato Benedetto

Calpona.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.R., transitata presso il Comune di Gualtieri Sicaminò a seguito della soppressione dei patronati scolastici con qualifica di segretario economo,con ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto chiedeva accertarsi il suo diritto al riconoscimento del 7 livello retributivo per il periodo dall’1/7/98 al 31/3/1999,secondo le previsioni del D.P.R. n. 347 del 1983, e, a far data dall’1/4/1999, l’inquadramento nella categoria D in base al CCNL del 31/3/1999, contenente il nuovo ordinamento professionale degli enti locali.

Il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale e la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione.

La Corte territoriale, richiamato il precedente di questa Corte n. 6103/2012, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune. Ha rilevato che la domanda, così come proposta, prescindeva dalla collocazione temporale degli atti di inquadramento e, pertanto, rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario e che il profilo riconosciuto dal Comune, a fronte delle non contestate mansioni di segretario economo, era quello di “istruttore amministrativo”, corrispondente alla sesta qualifica professionale e, poi, alla categoria “C”, ma, in effetti, le mansioni predette erano da ricondurre alla settima qualifica professionale in base alla testuale previsione del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, e, poi, alla categoria “D” del nuovo ordinamento di cui al CCNL 1999 che imponeva agli enti locali di identificare i profili professionali non individuati nell’allegato A al CCNL o aventi contenuti professionali diversi e di collocarli nelle corrispondenti categorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificato nel predetto allegato A.. Ne conseguiva, pertanto, secondo la Corte, la fondatezza della pretesa della dipendente di conseguire, da luglio 1998, il livello di retribuzione della settima qualifica e, da aprile 1999, l’inquadramento normativo ed economico della categoria “D”.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il Comune di Gualtieri Sicaminò con sei motivi. Resiste la P. con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’originario inquadramento nella VI qualifica funzionale, disposto con delibera del 29/10/1983 in conseguenza del quale era stata inquadrata, con l’entrata in vigore del nuovo sistema, nella categoria C.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e la mancata convocazione dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 66.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in quanto la Corte si era pronunciata sulla delibera del 20/10/1983 con cui la ricorrente era stata inquadrata nella VI qualifica funzionale, questione che doveva appartenere al G.A., ricollegandosi ad un fatto anteriore al 30/6/1998, e che costituiva il necessario presupposto dell’inquadramento disposto in base al nuovo ordinamento professionale e diverso trattamento retributivo.

4. Con il quarto motivo subordinato denuncia violazione del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40. Rileva che l’art. 40 del DPR citato poneva nella VII qualifica funzionale il segretario economo delle comunità montane; che non era possibile equiparare tale figura a quella della ricorrente atteso che nelle comunità montane il segretario economo operava su una pluralità di istituzioni scolastiche.

5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’allegato A del CCNL 1999. La Corte ha riconosciuto il superiore inquadramento disapplicando l’originario atto di inquadramento del 1983 nella VI qualifica funzionale che aveva determinato l’automatico inquadramento nella categoria C in base al CCNL del 1999. In base a quest’ultimo la ricorrente non poteva essere inquadrata nella categoria D,relativa a segretari economi di istituzioni scolastiche delle province, mansioni che non corrispondevano a quelle della ricorrente che attenevano esclusivamente al servizio della mensa scolastica comunale.

6. Con il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alle spese processuali, come liquidate dalla Corte d’appello.

7. Va esaminata, per ordine logico, la questione pregiudiziale relativa al denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario di cui al terzo motivo del ricorso al motivo è infondato e va confermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo il Comune la Corte non avrebbe potuto pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’inquadramento nella VI qualifica funzionale avvenuta con delibera del 29/10/1983 appartenendo tale indagine alla giurisdizione al G.A., sia con riferimento al periodo antecedente il 30/6/98, sia in relazione al periodo 1/7/1998-1/4/1999 ricollegandosi ad un fatto costitutivo anteriore al 30/6/98, ossia alla delibera comunale del 1983. Il Comune oppone, pertanto, il difetto di giurisdizione sul presupposto che la pretesa postulava la cognizione della legittimità o meno dell’originario atto di inquadramento del 1983, che mai in precedenza era stato contestato dalla lavoratrice.

Come emerge dalla narrativa del ricorso e dalle conclusioni rassegnate innanzi al giudice di merito, specificamente riprodotte nel ricorso stesso, la P. dopo aver esposto di aver svolto per il periodo dal 1 luglio 1998 al 30 marzo 1999 le mansioni proprie della 7^ qualifica funzionale e dal 1 aprile 1999 le mansioni proprie della Categoria “D”, come previste dal CCNL 31 marzo 1999 (e cioè le mansioni di “segretario economo”), ha chiesto che, in ragione dello svolgimento delle predette mansioni,le fosse riconosciuto il corrispondente inquadramento e le conseguenti differenze retributive rispetto alla collocazione nella 6^ qualifica funzionale, prima, e nella categoria “C”, poi, erroneamente operata dall’ente locale.

Come è stato già rilevato da queste Sezioni Unite,decidendo fattispecie analoghe (cfr. sent. 19 aprile 2012, n.6103, nonchè sent. 23 ottobre 2012 n. 19290), “Non rilevano, dunque, gli atti di inquadramento precedenti, poichè: a) con riferimento al primo capo di domanda (relativo a periodo 1 luglio 199831 marzo 1999), il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione si identifica nello svolgimento dell’attività lavorativa a prescindere dall’inquadramento (cfr. Cass., sez, un., n. 8159 dei 2002; n. 11560 del 2007);… b) con riferimento al secondo capo (relativo al periodo decorrente dal 1 aprile 1999), acquista rilevanza, in via diretta, la nuova classificazione del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, operata dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l. 31 marzo 1999), e il conseguente accordo del 1 aprile 1999 recante il contratto collettivo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998/1999: in virtù di tale disciplina contrattuale, in particolare, viene invocato il diritto alla categoria D in relazione alle mansioni espletate, dovendosi considerare che era ben possibile la disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della delibera comunale di primo inquadramento (nella sesta qualifica funzionale) pure contestata (dai lavoratori), trattandosi di atto presupposto (cfr., Cass., sez. un., n.11169 del 2006; n. 12894 del 2011)”.

Deve, inoltre, richiamarsi quanto ripetutamente affermato da questa Corte (a partire da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183, e da Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, vedi, per tutte: Cass. 24 febbraio 2014, n. 4312 e n. 4313; Cass. 10 giugno 2014, n. 13062; Cass. 7 luglio 2014, n. 15450; Cass. 10 settembre 2014, n. 19117; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22269) secondo cui nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 il disposto dell’art. 69, comma 7, medesimo D.Lgs. – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – esprime, come regola, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta.

8. In ordine agli altri motivi va rilevato che secondo la Corte territoriale “il fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa non può ricollegarsi ad un evento storico anteriore al 30/6/1998, e cioè alla delibera di inquadramento che si assume erronea..ma al nuovo inquadramento per i segretari economi che deriva dall’applicazione del CCNL del 1999..”. Ne discende, con riferimento al primo motivo del ricorso, che la Corte d’appello ha implicitamente ritenuto irrilevante, attesa l’avvenuta contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti comunali, l’eccepita decadenza dall’azione per la mancata impugnazione dell’originario provvedimento di inquadramento del 1983 nel termine di 60 giorni, provvedimento, comunque, disapplicabile dal giudice ordinario.

9. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione,è inammissibile. La Corte d’appello, infatti, non fa menzione di tale questione. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

10. Sono, altresì, infondati i motivi quattro e cinque.

Deve richiamarsi quanto già affermato da questa Corte (cfr Cass. n. 6103 e 19290 citate nonchè in Cass. 12894/2011 e da ultimo in Cass. SL n. 77/2017) secondo cui “è risolutivo il rilievo che la figura del “segretario” e del “ragioniere economo” è – secondo il dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego – diversa da quella delineata nella sesta qualifica (per il semplice “istruttore amministrativo” e per il semplice “ragioniere”). Infatti l’allegato “A” al DPR n 347/1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il “segretario e il ragioniere economo” e la sesta per l’istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che la ricorrente, che era stata assunta come segretaria economa, rientrava nella settima qualifica funzionale, e non già nella sesta”.

Si è altresì precisato con le citate sentenze che ” E’ vero che il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. H, prevede espressamente il segretario e il ragioniere economo delle comunità montane, ma ciò non significa che i segretari e ragionieri economi di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale”.

La Corte distrettuale ha, pertanto, correttamente considerato che, alla stregua di tale normativa, la figura del “segretario economo” era,comunque, da considerare diversa dal semplice istruttore amministrativo. In sostanza è proprio la norma dell’art. 40, lett. h), a confermare tale diversità nella parte in cui reca la precisazione che ai “segretari e ragionieri economi” di comunità montane doveva essere attribuita, in sede di primo inquadramento, la settima qualifica funzionale.

La corretta identificazione della qualifica, con la disapplicazione dei precedenti atti di inquadramento (ed a prescindere dall’impugnazione autonoma di questi), ha comportato, da un lato, l’attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla qualifica settima del vecchio regime classificatorio e, dall’altro, l’assegnazione della categoria “D” del nuovo sistema, siccome quest’ultimo riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già acquisiti nelle pregresse qualifiche.

In conclusioni non è censurabile il ragionamento della Corte d’appello che, dato atto dell’avvenuto inquadramento originario della dipendente come segretario economo di cui aveva svolto le mansioni fin dall’inquadramento con compiti di direzione e di coordinamento con iniziativa e autonomia operativa e con assunzione di responsabilità, competeva l’attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla qualifica settima del vecchio regime classificatorio e, dall’altro, l’assegnazione della categoria “D” del nuovo sistema, siccome quest’ultimo riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già acquisiti nelle pregresse qualifiche.

11. Infine, è infondato il sesto motivo avendo la Corte territoriale correttamente posto le spese processuali a carico Comune risultato soccombente.

12. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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