Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12800 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lelio Maritato,

Antonino Sgroi e Luigi Caliulo, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in Roma via G.A.

Pasquale 24, presso Mario Capriotti, rappresentata e difesa

dall’avv. Ciriaco Bruni, che la rappresenta e la difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche (Ancona), Sez. 1, n. 120/01/08 del 14 ottobre 2008, depositata

il 27 ottobre 2008, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Alessandro Di Meglio per delega dell’avv. Lelio

Maritato per la ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella per contributi SSN per il periodo 1994-1997 relativamente ad impresa collocata nella zona del comprensorio di bonifica del fiume (OMISSIS) per la quale doveva ritenersi cessata la fiscalizzazione degli oneri sociali con l’entrata in vigore del D.M. 22 giugno 1995. La contribuente contestava questa interpretazione del citato decreto ministeriale ed opponeva altresì l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo eseguita nella pendenza di un procedimento giurisdizionale sui verbali ispettivi oggetto di impugnativa senza un formale provvedimento esecutivo del giudice.

La Commissione adita accoglieva il ricorso della contribuente. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’INPS propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1; D.L. n. 299 del 1994, art. 18; L. n. 724 del 1994, art. 45;

nonchè del D.M. 22 giugno 1995 e della decisione della Commissione europea n. 95/455/CE del 1 marzo 1995, alla luce della quale, contrariamente a quanto ritenuto del giudice di merito, devono ritenersi esclusi dal beneficio della c.d. “fiscalizzazione degli oneri sociali” i c.d. territori minori, categoria “geografica” ultronea rispetto alla disposta suddivisione del territorio nazionale in “regioni del sud” e “regioni del nord” operata in ossequio alla decisione della Commissione europea.

2. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 – che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori – il legislatore italiano, con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e con il successivo D.M. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi che con riferimento ai c.d. territori minori (tra i quali, nella specie, il complesso dei comuni del comprensorio di bonifica del fiume (OMISSIS)) non si applica la fiscalizzazione degli oneri sociali con l’aliquota prevista per il Sud, quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto a quella fissata per il Centro-Nord” (Cass. n. 14904 del 2010).

3. Con il secondo motivo, l’INPS evidenzia, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, l’erroneità dell’affermazione del giudice di merito secondo cui “nella fattispecie, non si poteva procedere all’iscrizione a ruolo ed alla notifica della cartella di pagamento per essere pendente un procedimento ad hoc dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno senza uno specifico provvedimento esecutivo del giudice”.

Il motivo è fondato.

3.1. La riportata affermazione del giudice di merito, in realtà apodittica, non tiene conto del fatto che la norma, per avere un senso compiuto, esige che l’accertamento sub iudice, che precluderebbe l’iscrizione a ruolo, sia lo stesso che ha dato luogo all’iscrizione a ruolo per quanto riguarda la natura specifica o l’identità dei periodi contributivi (argomenta ex Cass. n. 16844 del 2012).

3.2. Nel caso di specie tale situazione non sussiste avendo il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno un oggetto difforme, sotto entrambi profili, da quello cui è riferibile la cartella qui impugnata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in altra composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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