Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1280 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6188/2010 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MICCO Andrea, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ LA CASCINA SCPA (già Scarl) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo Studio Legale GHERA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAROFALO Domenico, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1268/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14.2.08, depositata il 31/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Domenico Garofalo che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 21 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 17 febbraio/10 marzo 2010, F. A. ha chiesto, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata il 31 agosto 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione del giudice di primo grado, aveva respinto le sue domande di condanna della società coop. p.a. La Cascina a pagargli la somma di Euro 23.104,34, a titolo di differenze retributive, dovute al richiesto riconoscimento della qualifica di 2^ livello di cui al C.C.N.L. pubblici esercizi, nell’ambito del rapporto di socio lavoratore intercorso dal settembre 1991 al 22 ottobre 2001.

In proposito, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2094 e 2103 cod. civ., e il vizio di motivazione della sentenza, la quale, errando laddove aveva affermato che il ricorrente non aveva nemmeno riferito dell’esistenza di un rapporto di lavoro di natura associativa con la società, avrebbe fatto mal governo delle risultanze istruttorie, dalle quali emergerebbe chiaramente la natura subordinata del rapporto e il diritto del socio lavoratore alla qualifica rivendicata.

La società resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

La sentenza impugnata ha infatti rilevato che, avendo il giudice di primo grado accertato la genuinità del rapporto di associazione intercorso tra le parti (e sorto in epoca precedente alla L. n. 142 del 2001), escludendo che esso mascherasse un rapporto di lavoro subordinato, la conseguenza da trarsi era quella della inapplicabilità diretta a tale rapporto associativo del C.C.N.L. invocato.

La Corte territoriale ha altresì escluso che una tale applicabilità potesse derivare dal contratto di associazione, anche solo in forza di una prassi applicativa presso la società, infatti inesistente o dal richiamo all’art. 36 Cost., operato dall’appellato in maniera del tutto generica e senza adattamenti alla fattispecie propria del lavoro cooperativo.

Questo essendo il contenuto della decisione, le censure svolte dal ricorrente in ordine alla erronea valutazione del materiale istruttorio quanto alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato appaiono fuori luogo.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Cass. 19 agosto 2004 n. 16281), nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (il cui art. 1, comma 3, dispone che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato), i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono considerarsi (in assenza di una utilizzazione fraudolenta o simulata dello strumento della cooperazione) dipendenti delle medesime per le prestazioni volte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale; in particolare, non rileva, ai fini della riconducibilità dell’attività dei soci ad un distinto rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che essi siano tenuti all’osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, nè che nei loro confronti sia applicata, quanto all’esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva, restando salva la possibilità che lo statuto della società contempli, o non escluda, la possibilità di costituire, con i soci, distinti rapporti di lavoro inerenti all’oggetto sociale. I soci lavoratori possono pertanto prestare la loro opera nell’ambito della cooperativa, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati, e, in quest’ultimo caso, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale che può dedursi la costituzione di un rapporto distinto da quello societario.

Alla stregua di tale giurisprudenza, il lavoratore avrebbe dovuto, fin dall’inizio del giudizio, come rilevato dalla sentenza di appello, impostare le proprie difese per dimostrare il carattere fraudolento o simulato dello schema associativo o l’esistenza di una volontà contrattuale istitutiva di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua delle previsioni dello statuto societario.

La mancata specifica censura di tale snodo fondamentale della sentenza impugnata determina l’inconferenza e quindi l’inammissibilità del ricorso”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione alle parti e al P.G. presso questa Corte unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria difensiva.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non ravvisando nella memoria difensiva depositata dal F. sufficienti elementi per discostarsene (la deduzione del ricorrente secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è infatti sostenuta, fin dal ricorso, da idonea riproduzione del relativo passo della sentenza, in violazione della regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione).

Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla cooperativa le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre 12,50%, I.V.A. e C.P.A., detratta la R.A., per onorari.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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