Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1280 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1280 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 17228-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DE MARCO SALVATORE; EQUITALIA LECCE SPA GIÀ
SO.BA.RIT. SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 1168/23/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA
di LECCE depositata il 22/05/2014;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1168/23/2014, depositata il 22 maggio 2014, non
notificata, la CTR della Puglia — sezione staccata di Lecce — in parziale
riforma della pronuncia di primo grado resa dalla CTP di Lecce, in
accoglimento dell’appello incidentale proposto dal contribuente nei
confronti di Equitalia Lecce S.p.A., appellante principale, nel
contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate, ha accolto
l’originario ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di
pagamento, ritenendone la nullità per vizio di motivazione.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato De Marco non ha svolto difese, così come l’agente della
riscossione a seguito della eseguita integrazione del contraddittorio,
giusta ordinanza interlocutoria resa all’adunanza del 2.11.2016.
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa
applicazione dell’ art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 25, comma 2,
del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
denunciando come erronea in diritto la statuizione con la quale la

Ric. 2015 n. 17228 sez. MT – ud. 19-10-2017
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

pronuncia impugnata ha ritenuto la cartella di pagamento inidonea a
rappresentare le ragioni dell’iscrizione a ruolo della somma richiesta.
Il motivo è manifestamente infondato.
La mera indicazione nella causale di quanto richiesto con la cartella di
“omesso o carente versamento” non consente, infatti, di desumere se

contribuente per il condono ex art. 9 bis della 1. n. 289/2002, non
perfezionatosi.
Quanto sopra ritenuto dal giudice di merito è in linea con
l’orientamento di questa Corte espresso in controversia similare (cfr.
Cass. sez. 6-5, ord. 3 settembre 2013, n. 20211), nella quale si è
osservato che la mera causale, in sé contraddittoria, di “omesso o
carente versamento” non soddisfa il requisito di una sufficiente
motivazione, laddove l’ulteriore affermazione secondo la quale la
cartella non conteneva ulteriori dati atti a verificare se si fosse tenuto o
meno conto, nella determinazione dell’importo richiesto, di quanto già
parzialmente versato a titolo di condono, avrebbe semmai dovuto
essere contestata con il mezzo revocatorio.
Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va statuito in ordine alle spese del
giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,
comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottob e 2017
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Ric. 2015 n. 17228 sez. MT – ud. 19-10-2017
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l’erario abbia tenuto conto o meno di quanto già versato dal

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