Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1280 del 19/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17402/2015 proposto da:

P.T., E.S., in proprio e nella qualità di tutrice di

P.P., SUVA AVS, Istituto Nazionale Svizzero di

Assicurazione contro gli Infortuni, e Assicurazione Vecchiaia e

Superstiti, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TINTORETTO 88,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentati e

difesi dall’avvocato RICCARDO CONTE, giusta procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Affari Legali,

avv. PI.GI.CL., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ANNA

ENRICA MAURELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato FRANCESCO MAMBRETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO MANNO per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO CRISANTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SUVA – INSAI (Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni) e AVS (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, Sezione distaccata di Erba, l’ANAS S.p.a. per sentirla condannare – previo accertamento della sua responsabilità in relazione alla causazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) in (OMISSIS) a P.P., lavoratore frontaliero nella Confederazione Elvetica, quale dipendente della CSC Impresa costruzioni S.A. di (OMISSIS), titolare di assicurazione sociale presso la SUVA – al pagamento, in favore degli Enti attori, della somma di Euro 1.219.449,49 dagli stessi corrisposta, a titolo di indennità di infortunio e rendita vitalizia in base alla legge previdenziale elvetica, al P..

Quest’ultimo, percorrendo la (OMISSIS) a bordo di un motoveicolo, a causa dello stato di incuria e di degrado della strada e delle condizioni dell’asfalto, era stato sbalzato nella corsia opposta, rimanendo schiacciato da una Jeep Hyundai, riportando così gravissime lesioni politraumatiche, con invalidità al 100% e irreversibile incapacità di attendere alle comuni occupazioni.

Con separato atto di citazione E.S., in proprio e quale coniuge tutrice di P.P. e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore P.T., conveniva, dinanzi al predetto Tribunale, l’ANAS chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal P., dalla moglie e dalla figlia di quest’ultimo, con deduzione, dalla massa dei risarcimenti del danno biologico, del danno da perdita di capacità lavorativa e del danno da necessità di accompagnamento della somma già in via di percepimento dagli Enti previdenziali della Confederazione Elvetica, pari ad Euro 832.294,19.

Si costituiva in entrambi i giudizi la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando che il sinistro era stato causato dalla perdita di controllo del motoveicolo da parte del P. in condizioni atmosferiche difficili.

Riunite le due cause, il Tribunale adito, con sentenza n. 141/B/10, accertava la responsabilità di ANAS S.p.a. nella causazione del sinistro de quo, condannava la convenuta al pagamento, in favore di SUVA e Assicurazione Vecchiaia e Superstiti, a titolo di surrogazione sulle somme da questi enti versate al danneggiato, di complessivi Euro 632.354,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come precisato nel dispositivo di quella sentenza, condannava ANAS S.p.a. al pagamento, in favore di P.P., a titolo di danno differenziale, di complessivi Euro 701.206,47, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come specificato in quel dispositivo, al pagamento, in favore di E.S., a titolo di danno non patrimoniale, di complessivi Euro 210.134,18, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come specificato in quel dispositivo, al pagamento, in favore di P.T., a titolo di danno non patrimoniale, di complessivi Euro 189.120,76, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come specificato in quel dispositivo, nonchè alle spese di lite, in esse comprese quelle di ATP e di c.t.u..

Avverso la decisione di primo grado ANAS S.p.a. proponeva appello, cui resistevano le controparti.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 27 aprile 2015, accoglieva l’appello proposto e, per l’effetto, rigettava le domande formulate dagli attori e condannava questi ultimi, in solido, alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito E.S., in proprio e quale tutrice di P.P., P.T. e SUVA AVS Istituto nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni e l’Assicurazione Vecchiaia e Superstiti hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso ANAS S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della nomina del difensore, avv. Francesco Mambretti, congiuntamente all’avv. Riccardo Conte, già difensore delle parti ricorrenti, giusta procure in calce al ricorso, in quanto effettuata con atto denominato “atto di costituzione di codifensore” e non con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45,(giacchè dette modifiche – che avrebbero consentito una nomina come quella anzidetta – non possono trovare applicazione nella presente controversia, iniziata nel 2005, in quanto operanti soltanto per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore delle legge stessa, alla stregua di quanto disposto dalla medesima L. n. 69, art. 58). Sicchè, nella fattispecie, è ancora pienamente efficace la seguente regula iuris: “Nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal citato art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (v., ex multis, Cass., 5 giugno 2007, n. 13086; Cass. 13/02/2013, n. 3554, Cass. 6/06/2014, n. 12831; Cass. 30/06/2015, n. 13329; Cass. 10/05/2016, n. 9371).

2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 141 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 1, (modifiche al sistema penale), degli artt. 2727 e 2729 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

I ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, pur dando atto che il verbale della Polizia stradale, sulla base del quale era stata elevata una contravvenzione, ai sensi dell’art. 141 C.d.S., comma 1, a carico del P. e di E.S., proprietaria del motoveicolo condotto dal predetto al momento del sinistro, era stato annullato dal Prefetto di Como, abbia poi, sulla base di “una sorta di obiter dictum” del provvedimento prefettizio, ritenuto sussistente la violazione, da parte del P., della disposizione di cui al secondo comma della norma indicata senza precisare “in cosa si sarebbe concretizzata nella fattispecie la violazione”. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito, incorrendo in “gravi contraddizioni logiche”, avrebbe asserito nella sentenza impugnata che “il compiuto esame delle risultanze processuali – con particolare riferimento all’espletata consulenza d’ufficio e alle prove testimoniali – porta ad affermare che gli attori in primo grado non hanno fornito adeguata prova nè della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa nè del nesso eziologico tra lo stato della pavimentazione e le lesioni subite” e che “le condizioni meteorologiche in atto e lo stato sdrucciolevole del manto stradale, in quel tratto di discesa, imponevano una condotta di guida adeguata ed idonea a consentire al P. di porre in essere, come fatto dalla macchina che lo precedeva, manovre di rallentamento della marcia, in condizioni di sicurezza, per la presenza di veicoli danneggiati coinvolti poco più avanti in un incidente segnalato da fiaccole collocate sulla sede stradale dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto”, senza che fosse stato rilevato che il P. non marciasse in condizioni di sicurezza. Sempre secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe ritenuto il P. unico responsabile del sinistro, facendo ricorso ad “una sorta di presumptio hominis a carico” del predetto senza indicare, se non apparentemente, quali sarebbero state le circostanze gravi, precise e concordanti da cui desumere la condotta imprudente del P., dando risalto a considerazioni generiche e apodittiche della Polizia Stradale e omettendo di esaminare rilevanti deposizioni testimoniali.

3. Con il secondo motivo si deduce “Violazione degli artt. 2051 e 2697 e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nell’esame critico della consulenza tecnica d’ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale, pur dando atto che la strada percorsa dal P. era sdrucciolevole, “non si è posta nemmeno il problema di verificare se la caduta fosse da attribuire solo al fatto di questa scivolosità della strada, con ciò superando illegittimamente la presunzione di cui all’art. 2051 c.c., senza aver detto nulla sul caso fortuito che avrebbe impedito nella fattispecie l’operatività della responsabilità oggettiva” di cui alla norma indicata ed avrebbe, altresì, ritenuto che la strada “non presentasse elementi di pericolosità per difetto di manutenzione” prendendo le distanze dalle conclusioni del C.T.U. e omettendo di valutare “una serie di prove”.

4. Con il terzo motivo si lamenta “Omesso esame di rilevanti prove acquisite nel processo, esaminate dal giudice di primo grado: violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa considerazione di fatti rilevanti ed oggetto di discussione tra le parti: violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14, (codice della strada) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare rilevanti deposizioni testimoniali raccolte nel processo ed in particolare, tra le altre, quella dell’ex sindaco di (OMISSIS), non avrebbe, diversamente dal Tribunale, ritenuto sussistente la violazione, da parte dell’ANAS, dell’art. 14 C.d.S., ed avrebbe erroneamente ritenuto che gli attori non avessero “assolto l’onere di dimostrare che, all’origine della rovinosa caduta, vi sia stata un’intrinseca potenzialità lesiva del manto stradale”.

4. Con i tre motivi proposti, che ben possono essere trattati unitariamente, essendo strettamente connessi, i ricorrenti, al di là dei richiami nelle rispettive rubriche a violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, pongono sostanzialmente in questa sede questioni di fatto che sono invece rimesse alla valutazione del giudice di merito, evidenziandosi che involgono apprezzamenti di fatto, pure riservati al giudice del merito, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, che nella specie c’è) nè può ritenersi meramente apparente.

A quanto precede va aggiunto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua nuova formulazione, applicabile ratione temporis, al caso di specie, qualora il fatto storico (stato della strada in cui si è verificato il sinistro in questione), rilevante in causa, sia stato – come nella fattispecie all’esame – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 10/02/2015, n. 2498).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Tenuto conto dell’alterno esito della lite nei due gradi di merito, va disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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