Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 128 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 27/05/2016, dep.05/01/2017),  n. 128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22437-2013 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BARONI,

che lo rappresenta difende unitamente all’avvocato UMBERTO GAROFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8932/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato FRANGINI Alfredo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TRAVARELLI Ettore, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso (Cass. n. 9556/14).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8932 del 2013, rigettava l’impugnazione proposta da P.E. avverso la sentenza 125981 del 2009, con la quale il GdP annullava il verbale di accertamento n. (OMISSIS) relativo a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Il ricorrente proponeva appello per ottenere la riforma del capo relativo alle spese.

Si costituiva Roma Capitale chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Secondo il Tribunale di Roma considerato che, in conseguenza del D.L. n. 212 del 2011, art. 13, comma 1, lett. a) e b), dal combinato disposto del testo novellato degli artt. 82 e 92 c.p.c., (applicabile ai giudizi pendenti in ragione della natura processuale delle norme modificate e più in particolare, della mancanza di una disciplina transitoria), risulta che per le cause indicate all’art. 82, comma 1, (cause di competenza del giudice di Pace di valore inferiore a mille euro, nelle quali la parte è facoltizzata a costituirsi personalmente) le spese liquidate non posso superare il valore della controversia. A sua volta, tale criterio andava combinato con la norma generale contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3, come modificato per effetto della legge di conversione n. 27 del 2012, il quale rinvia al D.M. n. 140 del 2012, applicabile alle liquidazioni delle spese giudiziali disposte successivamente alla sua entrata in vigore ossia dal 23 agosto 2012 e, dunque, nel presente giudizio, fermo il principio di non vincolatività delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, andava valutata la natura dell’attività professionale in relazione alla qualità della controversia e al suo valore. Pertanto, le spese poste a carico della parte convenuta soccombente nel giudizio davanti al Giudice di Pace determinate in Euro 100 apparivano congrue.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.E. per due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= P.E. lamenta:

a) Con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 82 c.p.c., comma 1, art. 91 c.p.c., commi 1 e 4, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione delle tariffe forensi vigenti D.L. n. 223 del 2006(cd. Decreto Bersani) convertito in L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, inapplicabilità dell’art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto con D.L. n. 212 del 2011, art. 13, Dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Omesso esame di un atto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di Roma, confermando la decisione del GdP ha consentito che venissero liquidate delle spese di lite in misura assolutamente esigua e illegittima applicando erroneamente il combinato disposto dell’art. 82 c.p.c., comma 1, e art. 91 c.p.c., comma 4. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto: a) di dover applicare le modifiche intervenute nei casi previsti dall’art. 82 c.p.c., comma 1 e art. 91 c.p.c., comma 4, nonostante si trattasse di una causa introdotta e definita ante riforma, e in piena vigenza delle tariffe del D.M. n. 127 del 2004. Epperò, l’irretroattività costituisce un principio generale del nostro sistema; b) applicando le tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, in vigore al momento della decisione della causa, avrebbe comportato una liquidazione di Euro 213,26 oppure (tenuto conto della competenza esclusiva funzionale del GdP) di Euro 373,26, comunque, superiore a quella liquidata di Euro 100,00.

b).= Con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 Cost. e art. 92 Cost. comma 2, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. In particolare, il ricorrente con questo motivo chiede alla Corte di Cassazione di chiarire se un privato cittadino che a fronte di un illegittimo provvedimento della Pubblica Amministrazione e avvalendosi di quei principi e garanzie costituzionali espresse nelle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., agisce in giudizio per mezzo di un professionista forense per tutelare il suo diritto inviolabile alla difesa garantito proprio dal richiamato art. 24 Cost., e che, altresì ne sopporti l’onere economico per le spese e i dovuti compensi al legale di fiducia, si trovi o meno dinanzi ad una ipotesi di denegata giustizia, in spregio dei predetti principi costituzionali di diritto alla tutela giurisdizionale, e tale da costringerlo in futuro a scegliere di pagare l’illegittima sanzione, pur di non dover sostenere ingenti spese di difesa nel momento in cui il Giudice del gravame, confermando in appello la misura delle spese di causa determinate in primo grado, ritenga congruo un importo così risibile, ed illegittimo, a titolo di spese di lite.

1.1.= Le censure, che vanno esaminate congiuntamente data l’innegabile connessione che esiste tra le stesse vanno accolte nei limiti di cui si dirà.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto.

Tuttavia, le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che per ragioni di ordine sistematico, e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Vero è che il citato D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3, stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe – e non i parametri introdotti da nuovo decreto – a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Ora, nell’ipotesi in esame la liquidazione di cui si tratta è relativa ad un’attività professionale che si è svolta, ed stata completata, sotto il vigore delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 127 del 2004 ed era relativa al primo grado di giudizio che si è interamente esaurito, ancor prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe di cui al D.M. n. 140 del 2012. Pertanto, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte e appena richiamato, i compensi professionali di cui si dice, andavano liquidati tenendo conto delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004. Irrilevante è il fatto che l’originario opponente abbia impugnato la sentenza lamentando l’errata liquidazione delle spese giudiziali perchè il Giudice di appello nel riliquidare i compensi di che trattasi non poteva non tener conto che l’attività era stata svolta sotto il vigore delle precedenti tariffe e, soprattutto, non poteva non tener conto che il criterio per identificare le tariffe da applicare non era quello del tempo della liquidazione, ammesso che la liquidazione effettuata in fase di appello doveva considerarsi come nuova liquidazione, ma del tempo in cui l’attività di che trattavasi si era svolta e completata.

In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti di cui si è detto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2016

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