Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12799 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12799 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 18304-2014 proposto da:
6-RAz-tELLA
PAON MARIA CIZMN, FIORIO PIERANGELO, elettivamente
domiciliati in ROMA; VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO FACCINI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DAVIDE CHIEFFO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;

C–

– ricorrenti contro
BANCA POPOLARE DI VICENZA, Società Cooperativa per azioni,
in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ BORSI 4, presso lo studio

Data pubblicazione: 19/06/2015

dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICO CASA, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro
BANCO POPOLARE SOC. COOP., in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55,
presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FLAVIO AMBROSINI, giusta
procura a margine del controricorso;

controrkorrente

avverso la sentenza n. 1569/2013 del TRIBUNALE di VERONA
dell’11/03/2013, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Roberto Faccini, difensore dei ricorrenti, che si
riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Carlo D’Errico, difensore della controricorrente
(Banco Popolare), che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato Gianluca Calderare (delega avvocato Scafarelli),
difensore della controricorrente (Banca Popolare di Vicenza), che si
riporta agli scritti.
Svolgimento del processo

5 1. – Pierangelo Fiorio e Maria Graziella Paon ricorrono,
affidandosi a due motivi e con atto notificato tra il 14 ed il 28 luglio
2014, direttamente a questa Corte per la cassazione della sentenza del
tribunale di Verona del 4.7.13, l’appello avverso la quale è stato
Ric. 2014 n. 18304 sez. M3 – ud. 19-05-2015
-2-

t

dichiarato inammissibile dalla corte di appello di Venezia con
ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. depositata e comunicata il
20.5.14, con cui è stata accolta la revocatoria ordinaria dell’atto di
costituzione di un immobile in fondo patrimoniale, proposta dalla
Banca Popolare di Vicenza e con intervento della Società Gestione
Crediti BP. Resistono con separati controricorsi l’originaria attrice e la
succeditrice dell’interventrice Banco Popolare Soc. Coop.; e, depositata
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. da parte dei ricorrenti, i
difensori delle parti discutono alla pubblica udienza del 19.5.15.
Motivi della decisione

5

2. — Può ritenersi superflua l’esposizione dei due motivi di

ricorso (il primo, per il ritenuto litisconsorzio necessario del coniuge
non debitore nell’azione pauliana avente ad oggetto la costituzione in
fondo patrimoniale di un bene in comproprietà col debitore; il
secondo, per la ritenuta qualificazione di atto a titolo gratuito di quello
con cui è costituito un fondo patrimoniale tra coniugi e per la reputata
fondatezza dell’azione), della loro illustrazione con la memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ., nonché, infine, delle repliche mosse dalle
controricorrenti.

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3. — Infatti, nella parte in cui il ricorso si rivolge direttamente

contro la sentenza di primo grado, esso manca di qualsiasi indicazione
– se non della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.,
quanto meno – di invece indispensabili analitiche indicazioni delle
argomentazioni dell’appello: eppure (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile
2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui
bastare un richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la
sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter, terzo
comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la
relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ.,
Ric. 2014 n. 18304 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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l

costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la
conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario
che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica
menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione
dell’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare

vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame
(in tale ultimo senso v. pure Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722,
ovvero Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936, nonché Cass. 7 maggio
2015, n. 9241).

5 4. — Ma, nella specie, nel ricorso difettano idonei richiami — se
non alla motivazione dell’ordinanza, quanto meno — al preciso
contenuto dell’atto di appello e dei motivi di gravame, così risultando
impedita la ricostruzione completa ed obiettiva di quel provvedimento
e di quanto ancora poteva dirsi sub iudice in forza della prima reazione
degli odierni ricorrenti: pertanto, non potendo integrarsi — per
consolidata giurisprudenza — le lacune dei requisiti di contenuto-forma
del ricorso con alcun altro atto successivo, questa Corte non è posta in
grado di operare la preliminare, invece indispensabile, verifica di cui
sopra sulla base del solo ricorso.
§ 5. — E tanto a prescindere dal fatto che le conclusioni della
gravata sentenza su litisconsorzio del coniuge non debitore e su
gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale sono conformi
alla giurisprudenza di questa Corte: quanto al primo punto, come resa
evidente dai più recenti sviluppi (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1242, già
richiamata nella sentenza di primo grado; in precedenza, nello stesso
senso anche Cass. 18 ottobre 2011, n. 21494) e riguardo alla quale gli
argomenti addotti non offrono spunti di rivisitazione ulteriori rispetto
a quanto già negli ultimi precedenti di legittimità preso in
Ric. 2014 n. 18304 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al

considerazione; quanto al secondo, in conformità ad un indirizzo
consolidato (tra le ultime: Cass. 31 ottobre 2014, n. 23158, punto 6.5
della motivazione; Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 18 ottobre
2011, n. 21492; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 7 luglio 2007, n.
15310; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. 23 settembre 2004, n.

Né la consapevolezza delle banche dell’estraneità del credito del
coniuge alle necessità familiari risulta rilevante in sede di revocatoria,
riguardando semmai la fase della successiva e concreta aggressione
esecutiva sui beni e comunque dovendo fare i conti anche in questo
caso con l’univoca giurisprudenza sull’agevole riconducibilità a quei
bisogni anche dei debiti contratti per ragioni professionali dal coniuge.
§ 6. — Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con
condanna solidale — attesa il loro pari interesse in causa — dei ricorrenti
alle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle
controricorrenti.

5 7. — Infine, va applicato l’art. 13 comma

1 quater del d.P.R. 30

maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per le impugnazioni: ai
sensi del quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando
il provvedimento che la definisce, a dare atto — senza alcuna
discrezionalità — della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o
inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento,
da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui
proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti,
tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
Ric. 2014 n. 18304 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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19131), che gli argomenti dei ricorrenti non sono idonei a superare.

favore delle controparti, in persona del rispettivo legale rappresentante
p.t., liquidate in C 8.000,00 per Banca Popolare di Vicenza ed in C
8.000,00 per Banco Popolare Soc. Coop., per ognuna di cui C 200,00
per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella
misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.
dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 19 maggio 2015.

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