Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12798 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50,

presso lo studio dell’avvocato CAMPIONE FRANCO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, INPS – ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA SOCIALE, COMUNE DI SANNICOLA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2510/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

28.11.07, depositata il 06/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO GIANCARLO;

E’1 presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Lecce M.G. conveniva in giudizio l’Inps, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comune di Sannicola e chiedeva accertarsi il suo diritto all’indennita’ di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 31.5.2003. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, disposta una CTU, con sentenza del 18 gennaio 2006, rigettava la domanda. Proponeva impugnazione l’interessata e la Corte di Appello di Lecce, disposto il rinnovo della CTU, con sentenza depositata il 6.12.2007, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che l’appellante ha diritto all’indennita’ di accompagnamento a decorrere dal 1 aprile 2007. La Corte dichiarava di condividere le conclusioni della CTU espletata in appello, secondo cui le condizioni generali dell’appellante, e in special modo la diminuzione del visus, avevano subito un peggioramento tale da compromettere l’autonomia della stessa in un periodo precedente di sei mesi la visita peritale dell’ottobre 2007.

Avverso detta sentenza la sig.ra M. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale ha denunciato omessa e contraddittoria motivazione per avere il giudice di appello erroneamente valutato le motivazioni della consulenza tecnica espletata in secondo grado, omettendo di rilevare che lo stesso CTU aveva stabilito che le patologie da cui la periziata era affetta, e segnatamente la retinopatia diabetica, inducevano a ritenere una condizione di non autosufficienza della stessa fin dalla domanda amministrativa; e omettendo altresi’ di considerare che lo stesso CTU, in altra parte della sua relazione, aveva evidenziato che il momento del passaggio dallo stato di cecita’ parziale allo stato di cecita’ assoluta, al diverso fine della decorrenza della indennita’ speciale di cieca assoluta, si era verificato sei mesi prima la visita peritale e quindi, orientativamente, nell’aprile 2007. In sostanza la ricorrente addebita al giudice di appello di aver scambiato la data fissata dal perito per il diritto all’indennita’ speciale come cieca assoluta, con la diversa data di insorgenza dello stato di incapacita’ di deambulare e di svolgere gli atti quotidiani della vita, espressamente riconosciuta dal momento della domanda amministrativa.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva. Il ricorso e’ fondato.

La consulenza tecnica effettuata in grado di appello, di cui la ricorrente ha trascritto in ricorso i passi piu’ significativi, dopo aver descritto le varie patologie da cui la periziaTA aera affetta – tra le quali la retinopatia diabetica in entrambi gli occhi, pseudofachia e distrofia maculare in OS e cataratta avanzata in OS – e la loro incidenza sulle capacita’ della interessata, ha cosi’ concluso: “Possiamo concludere affermando che le infermita’ in valutazione, globalmente considerate, compromettono la validita’ – capacita’ della ricorrente, determinando il diritto all’indennita’ di accompagnamento, ai sensi della L. n. 18 del 1980, dal momento della domanda amministrativa a tutt’oggi, determinando altresi’ il diritto all’indennita’ speciale come cieca assoluta con decorrenza dall’aprile 2007”.

La sentenza impugnata e’ dunque viziata da insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui, mentre dichiara di condividere le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico nominato in secondo grado, fissa la data di decorrenza dell’indennita’ di accompagnamento dall’aprile 2007, discostandosi, senza fornire adeguata giustificazione della sua decisione, dalle conclusioni dello stesso CTU, che aveva invece determinato l’insorgenza del diritto all’indennita’ di accompagnamento dalla domanda amministrativa.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si designa nella stessa Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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