Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12798 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12798 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 2820-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico in
persona del Responsabile della Direzione Affari Legali, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la DIREZIONE
AFFARI LEGALI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA
FERRETTI e MARCO FILIPPETTO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MALLUZZO LUIGI MARIA rappresentato e difeso da se medesimo
e SURACE FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 19/06/2015

presso la CORTE DI CASSAZIONE, quest’ultimo rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI MARIA MALLUZZO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controficorrenti –

Sezione Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Paola Fabbri (per delega avv. Marco
Filippetto) che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendo
raccoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Luigi Maria Malluzzo che si
riporta agli scritti, chiedendo il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, avente il n. 322/13, il Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno ha rigettato l’opposizione proposta da Poste
Italiane S.p.A., quale debitrice esecutata, nei confronti dei creditori procedenti,
avv.to Luigi Maria Malluzzo e avv.to Francesco Surace.
Questi ultimi, in qualità di procuratori distrattari (in forza di sentenze emesse in
favore di terzi soggetti, che vi figuravano come loro assistiti), avevano agito
esecutivamente contro altra società, debitrice esecutata, con diversi
pignoramenti presso terzi nei confronti della società Poste Italiane S.p.A..
Avendo quest’ultima, in qualità di terzo pignorato, reso dichiarazione positiva
ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ., detti procedimenti esecutivi si
concludevano con diverse ordinanze di assegnazione emesse in favore degli
avv.ti Malluzzo e Surace ed a carico di Poste Italiane S.p.A.
Per ciascuna di queste ordinanze, notificata in forma esecutiva, era intimato a
Poste Italiane S.p.A., in qualità di debitrice esecutata, precetto, e (per più d’una)
anche precetto in rinnovazione.
Sulla base dei detti titoli esecutivi (riuniti per gruppi e menzionati nel verbale
di pignoramento mediante l’indicazione dei numeri dei processi esecutivi
conclusi con le singole ordinanze di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.) e
dei relativi precetti, era effettuato un pignoramento di somme di denaro, a
Ric. 2014 n. 02820 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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avverso la sentenza n. 322/2013 del TRIBUNALE di LOCRI –

carico della società debitrice, con iscrizione della relativa procedura esecutiva
mobiliare dinanzi al Tribunale di Locri — sezione distaccata di Siderno.

All’esito di questo giudizio, fatte precisare le conclusioni, il Tribunale di Locrisezione distaccata di Siderno ha ritenuto che l’opposizione verta <>, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.. Ha
concluso nel senso che questo termine <>.
Ha riscontrato, inoltre, un comportamento della parte opponente <>.
Ha quindi rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente al pagamento,
in favore degli opposti, avv.ti Malliizzo e Surace, della somma di C 2.500,00,
liquidata a titolo di danno da risarcire ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,
nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo di C 2.500,00,
oltre accessori come per legge.
2.- Avverso la sentenza Poste Italiane S.p.A. propone ricorso straordinario
affidato a tre motivi.
Gli avvocati Malluzzo e Surace resistono con controricorso.
Poste Italiane S.p.A. ha depositato memoria.
Va dato atto che alla discussione dinanzi a questa Corte ha partecipato, oltre ai
difensori della società ricorrente, anche l’avv. Mallu7zo, in qualità di difensore
di sé medesimo e dell’avv. Surace. Nella stessa data del 20 aprile 2015, il
Consiglio Nazionale Forense, interpellato in qualità di organo preposto alla
tenuta dell’Albo speciale degli avvocati cassazionisti, ha comunicato l’attuale
efficacia dell’iscrizione dell’avv. Luigi Maria Mallii7zo e la sospensione
dell’efficacia dei provvedimenti disciplinari di sospensione, pur risultanti a suo
carico, in quanto appellati dinanzi allo stesso Consiglio Nazionale Forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
sollevata dai resistenti per carenza della procura speciale in favore del difensore
di Poste Italiane S.p.A.
Il mandato è, infatti, apposto a margine del ricorso; questo contiene in calce alla
prima pagina la data e nella stessa pagina anche gli estremi della sentenza
impugnata.
Ric. 2014 n. 02820 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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1.2.- Poste Italiane S.p.A. si è opposta a ciascuno dei precetti ed al
pignoramento mobiliare, introducendo il presente giudizio di opposizione
dinanzi al giudice dell’esecuzione; quest’ultimo ha disposto per la trattazione
del giudizio di merito.

Va, in proposito, ribadito che il mandato apposto in calce o a margine del
ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno
specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un
espresso richiamo al giudizio di legittimità (così, tra le più recenti, Cass. n.
18468/14, ord. n. 1205/15).
2. Va altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai
resistenti per errata scelta del mezzo di gravame, trattandosi -secondo i
resistenti- di sentenza appellabile, e quindi non assoggettabile al rimedio del
ricorso straordinario per cassazione, in quanto pronunciata ai sensi dell’art. 616
cod. proc. civ.
Sebbene sia corretto l’assunto dei resistenti secondo cui, nel caso di specie,
l’opposizione proposta dalla società esecutata debba essere qualificata come
opposizione all’esecuzione, per come si dirà trattando del primo motivo di
ricorso, si ritiene che il Tribunale abbia qualificato l’opposizione come
opposizione agli atti esecutivi.
Depongono in tal senso sia il tenore letterale della motivazione che la ratio
decidendi sull’opposizione. Per come già detto esponendo lo svolgimento del
processo, il giudice ha ritenuto che la società opponente avesse inteso far valere
<> degli atti opposti -vale a dire, dei precetti e del pignoramento
mobiliare basato su questi precetti- e, pur senza esplicitare le ragioni di questo
assunto, lo stesso giudice ne ha tratto la conclusione della necessità che
l’opposizione fosse proposta nel termine di venti giorni decorrente dalla
notificazione dell’atto oggetto di opposizione. Trattasi di decisione coerente con
l’individuazione dei motivi di opposizione come riguardanti vizi di forma degli
atti, piuttosto che riguardanti la contestazione del diritto della controparte a
procedere in executivis.
Peraltro, a sostegno e riscontro di quanto affermato, il giudice ha riportato in
sentenza il disposto dell’art. 617, comma secondo, cod. proc. civ. Ha quindi
concluso che <>.
Risulta perciò che il Tribunale abbia ritenuto essere stata proposta
un’opposizione agli atti esecutivi e abbia ritenuto di non pronunciarsi nel merito
per essere decorso, al momento del deposito del ricorso dinanzi al giudice
dell’esecuzione, il termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
2.1. Quanto fin qui esposto è sufficiente a confutare l’assunto dei resistenti
secondo cui il Tribunale avrebbe affermato che la società esecutata avrebbe
dovuto proporre un’opposizione agli atti esecutivi, ma in realtà avrebbe
proposto un’opposizione all’esecuzione. E’ vero che la motivazione contiene
l’enunciato che «l’opposizione, così come proposta non appare
proceduralmente corretta, in quanto andava proposta sotto la forma
dell’opposizione agli atti esecutivi […]>>, ma ad esso segue immediatamente la
motivazione di cui si è detto sopra; segue altresì la perentoria affermazione che,
nel caso di specie, non sarebbe stato rispettato il termine di venti giorni,
previsto dall’art. 617 cod. proc. civ.
Per contro, non vi è alcun passaggio motivazionale in cui si qualifichi
espressamente l’opposizione come opposizione all’esecuzione. Le
considerazioni ulteriori svolte dal Tribunale sul contenuto dell’atto di
opposizione e sulle richieste della parte opponente sono riferite, infatti, alla

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decisione del giudice di condannare quest’ultima per responsabilità processuale
aggravata.
2.2. Avendo il Tribunale qualificato l’opposizione come opposizione agli atti
esecutivi, è corretta la scelta della società Poste Italiane S.p.A. di proporre il
ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché degli
artt. 618 e 360, ult. co ., cod. proc. civ.
E’ orientamento consolidato di questa Corte quello per il quale l’individuazione
del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale
va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice
all’azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua
esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio
dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post,
ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr.,
tra le tante, Cass. n. 3712/11, nonché Cass. n. 26294/07, n. 6054/10, ord. n.
2261/10 e ord. n. 171/12, tutte riferite alle opposizioni esecutive).
3. Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli arti. 615 e 617 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
nonché omessa, erronea e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Tale seconda censura è inammissibile, così come eccepito dai resistenti, poiché
formulata in riferimento al testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non
applicabile, ratione temporis, al presente ricorso. Dal momento che la sentenza
impugnata è stata pubblicata dopo 1’11 settembre 2012, la norma applicabile è
quella dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54, comma
primo, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 134 del 2012, che consente la censura soltanto per <>.
3.1. Malgrado ciò, è ammissibile e fondata la censura di violazione di legge.
Il motivo, infatti, non presenta i vizi di genericità e di difetto di autosufficienza,
nonché di erroneità ed assenza di chiara indicazione delle ragioni
dell’impugnazione, sostenuti dai resistenti.
Quanto a questo secondo aspetto, si rileva che sono esposte in modo chiaro ed
inequivoco le ragioni della doglianza e che sono esattamente indicate le norme
processuali che si ritengono violate o falsamente applicate, con la
specificazione del relativo vizio di legittimità.
Ed invero, parte ricorrente ribadisce che l’atto introduttivo del giudizio di
opposizione si presentava sotto forma di opposizione all’esecuzione ed
evidenzia che i motivi dell’opposizione erano relativi al diritto della controparte
di procedere in executivis. Specificamente, Poste Italiane S.p.A. fa presente di
avere ritenuto di proporre opposizione all’esecuzione sia perché si erano
verificati in più circostanze <>.
La ragione dell’impugnazione è chiara ed anche coerentemente enunciata in
ricorso, laddove -in riferimento alla dedotta violazione degli arti. 615 e 617 cod.
proc. civ.- è detto che la sentenza di merito viene censurata (anche) sotto
l’aspetto dell’interpretazione dell’opposizione (da parte del Tribunale). Vi si
ribadisce che, oltre alla forma (vale a dire, all’intitolazione), l’atto introduttivo
aveva il contenuto dell’opposizione all’esecuzione, perché era dedotta

Ric. 2014 n. 02820 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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l’inesistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata per la
non debenza e/o l’eccesso della somma richiesta nel precetto.
A conforto della censura, viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte in
merito alla distinzione tra opposizione agli atti esecutivi ed opposizione
all’esecuzione nonché in merito alla riconducibilità a quest’ultima della
contestazione relativa all’eccesso della somma richiesta col precetto rispetto a
quella dovuta, anche in riferimento agli onorari ed ai diritti per l’attività di
difesa successiva alla formazione del titolo esecutivo.
3.2. Il Collegio ritiene che l’illustrazione del primo motivo non sia viziata
nemmeno per difetto di autosufficienza.
Ed invero, malgrado il ricorso non ripercorra punto per punto le vicende del
giudizio di merito e non riporti pedissequamente i motivi dell’atto introduttivo
della lite dinanzi al giudice dell’esecuzione, contiene tuttavia una sintesi delle
une e, soprattutto, degli altri, che è pienamente autosufficiente. Essa, infatti, è
idonea, per come si evince da quanto sopra riportato, sia a chiarire i fatti
essenziali della causa sia ad illustrare a questa Corte, con la completezza
necessaria per la sua intelligibilità, l’unica effettiva ragione di censura della
sentenza impugnata: l’errore del giudice nella qualificazione dell’opposizione.
Evidentemente estranee al giudizio di legittimità sono le questioni concernenti
il merito dell’opposizione all’esecuzione — doppi pagamenti delle ordinanze di
assegnazione, contenuto degli atti di precetto. Pertanto, sono prive di rilevanza
le osservazioni dei resistenti in merito alla mancata indicazione in ricorso -in
asserita violazione del principio di autosufficienza- di dati fattuali che
rilevavano nel giudizio di merito e rileveranno nel giudizio di rinvio, ma che
non sono affatto funzionali all’illustrazione ed alla comprensione, in sede di
legittimità, della censura di violazione di legge.
4. Nel merito, questa censura è fondata.
E’ sufficiente, allo scopo, ribadire i seguenti principi, espressione di
orientamenti univoci di questa Corte di legittimità:

<> (Cass. n. 16262/05, n. 20989/12 e
numerose altre).
Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione all’esecuzione,
e non come opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione con cui si contesti
il diritto del creditore di procedere esecutivamente in base al titolo
esecutivo costituito dall’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 553
cod. proc. civ., qualora si assuma l’integrale pagamento delle somme
oggetto di assegnazione intervenuto dopo la pronuncia dell’ordinanza;

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Anche quando il titolo esecutivo è costituito dall’ordinanza di assegnazione
ex art. 553 cod. proc. civ., il creditore assegnatario, come si dirà, può agire
esecutivamente, in forza dello stesso titolo, non solo per la somma ivi
indicata, comprensiva delle spese liquidate dal giudice del processo
esecutivo in cui è stata pronunciata, ma anche per le spese successive
necessarie alla sua attuazione, come le spese di registro o quelle per le
copie o per la notificazione (cfr. Cass. n. 3976/03). Queste spese, così come
i compensi per la conciata attività del procuratore ad litem, non possono
che essere auto-liquidati nel precetto.
4.1. Né rileva in senso contrario, l’orientamento richiamato dai resistenti, per il
quale in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti
esecutivi è l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex
art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli
atti che l’hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione
che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto
alla entità ed alla esigibilità del credito (cfr. Cass. n. 4578/08, nonché, tra le
altre, di recente Cass. n. 5529/11, n. 20310/12, n. 11642/14).

Questo orientamento, che pure, in sé, va ribadito, non trova applicazione alcuna
nel caso di specie.
Esso presuppone che il terzo pignorato intenda fare valere, in tale sua qualità,
vizi dell’ordinanza di assegnazione, pronunciata, ai sensi dell’art. 553 cod.
proc. civ., a conclusione del processo esecutivo per espropriazione prezzo terzi
introdotto dal creditore del suo creditore. Presuppone, cioè, che i vizi lamentati
riguardino la formazione o il contenuto dell’ordinanza medesima (cfr. Cass. n.
20310/12 cit.; nonché Cass. n. 4505/11, n. 5529/11, n. 5687/12, n. 5895/12),
anche nel caso in cui si intenda contestare la misura del credito assegnato (cfr.
Cass. n. 1728/00, n. 6432/03, n. 5510/03) ovvero la liquidazione delle spese
fatta dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.. Si tratta
quindi di opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi del comma secondo
Ric. 2014 n. 02820 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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– << in materia di esecuzione forzata, l'opposizione a precetto con la quale la parte deduce che una tra le somme chieste nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere ad esecuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un titolo esecutivo, e perciò l'opposizione deve ritenersi ammissibile anche qualora sia proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto (Nella specie, la S. C., sulla scorta del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine dell'art. 617, cod. proc. civ., l'opposizione al precetto con la quale la parte aveva contestato il diritto del creditore ad ottenere il pagamento della somma chiesta a titolo di rimborso spese generali, in aggiunta alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, nonostante che detta somma non fosse stata liquidata nel decreto)>> (così Cass. n. 7886/03, ma cfr., tra le tante, di
recente Cass. n. 9698/11, n. 6102/13).

Tuttavia, l’ordinanza di assegnazione è, a sua volta, titolo esecutivo che, munito
della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore
assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03, n.
19363/07, nonché già Cass. n. 394/68). Nel caso in cui il creditore assegnatario
agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente questi assume
la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi
riconosciuti dall’ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano
esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (quale è
l’ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato: cfr. Cass. n.
11404/09).
In particolare, il terzo pignorato che sia assoggettato ad esecuzione può valersi
dell’opposizione all’esecuzione, per opporre al creditore assegnatario fatti
estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo
esecutivo (quali, ad esempio, i pagamenti successivi all’emissione
dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.: cfr. Cass. n. 11566/13) ovvero per
contestare la pretesa azionata col precetto (quale, ad esempio, l’eccesso degli
importi per le spese o le competenze che -per quanto detto sopra sulla valenza
dell’ordinanza come titolo esecutivo- ben possono essere auto-liquidate con
l’atto di precetto).
Quest’ultima eventualità si è appunto verificata nel caso di specie.
Poste Italiane S.p.A., in qualità di debitore esecutato dai creditori avv.ti
Malluzzo e Surace, ha proposto un’opposizione all’esecuzione nella procedura
esecutiva mobiliare intrapresa col pignoramento di somme di denaro presso
l’agenzia postale.
Il Tribunale di Locri — sezione distaccata di Siderno ha errato nel qualificare
l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi e nel ritenere
precluso l’esame del merito a causa del decorso del termine decadenziale
dell’art. 617 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Restano assorbiti i motivi secondo (relativo alla condanna di Poste Italiane
S.p.A. al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.) e terzo
(relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, costituito, secondo la ricorrente,
dall’<>).
La causa va rinviata al Tribunale di Reggio Calabria, così individuato ai sensi
dell’art. 383, comma primo, cod. proc. civ., affinché esamini i motivi di
opposizione all’esecuzione, essendo rimesse al giudice del rinvio la verifica
della sussistenza di pagamenti già effettuati da parte di Poste Italiane S.p.A., in
riferimento a ciascuna delle ordinanze così come poste a fondamento dell’atto
di pignoramento e specificate nel ricorso introduttivo dinanzi al giudice
dell’esecuzione (quindi, ordinanza per ordinanza, previa produzione di queste
ultime, non rinvenibili nel fascicolo di merito di parte opponente, laddove
tuttavia risultano richiamate in ricorso -oltre che nel verbale di
pignoramento- le procedure esecutive all’esito delle quali sono state
emesse), nonché la verifica della correttezza o meno degli importi pretesi, a
titolo di spese e compensi successivi all’emissione dell’ordinanza di
Ric. 2014 n. 02820 sez. M3 – ud. 20-04-2015
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dell’art. 617 cod. proc. civ., perché riferita al processo esecutivo concluso con
la detta ordinanza.

Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la
sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, anche per la
decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2015.

assegnazione, con ciascun precetto (quindi, precetto per precetto, previa
produzione di questi ultimi, non rinvenibili nel fascicolo di merito di parte
opponente), gravando l’onere della prova relativa sulla società debitrice
opponente.
Resta demandata al giudice del rinvio anche la riconducibilità della condotta dei
creditori assegnatari procedenti, qualificata dall’opponente in termini abuso del
diritto (o del processo), alla previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., trattandosi di
domanda accessoria.
Si rimette al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di
cassazione.

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