Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12798 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25752-2019 proposto da:

F.M.A.G., elettivamente domiciliato presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso unitamente dagli imposto dalla legge Avvocati

MARCO RIGONI, SIMONA ARDESI;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MANLIO FILIPPO ZAMPETTI;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO DI BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 839/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1531/2018 il Tribunale di Brescia, nel giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra F.A. e L.C. il (OMISSIS), disponeva, per quanto ancora di interesse, l’affido della figlia minore (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) in via condivisa ai genitori, la collocazione della minore presso l’abitazione del padre, l’assegnazione della casa coniugale a F.A., nonchè la suddivisione tra i genitori delle spese per il mantenimento ordinarie in relazione al periodo in cui la minore frequentava ciascuno di essi.

2. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 839/2019 pubblicata il 24 maggio 2019 e notificata l’11 giugno 2019, pronunciando sull’appello proposto da L.C. avverso la citata sentenza del Tribunale, stabiliva: a) il collocamento della minore in via prevalente presso la madre, a cui assegnava la casa familiare sita in (OMISSIS); b) le dettagliate modalità di visita tra padre e figlia, tali da prevedere, a partire dal mese di giugno 2019, una graduale ripresa delle frequentazioni, con prescrizione ai genitori di non coinvolgere la minore nel conflitto in essere tra loro, ed in particolare alla madre di provvedere a pagare le spese condominiali di sua spettanza, al padre di evitare l’interferenza della propria compagna nel rapporto con la figlia ed alla madre di evitare di fare condividere all’eventuale compagno la casa coniugale; c) il monitoraggio dei servizi sociali territorialmente competenti con le finalità di controllare l’osservanza da parte dei genitori delle prescrizioni, di dare sostegno alla genitorialità e di fornire sostegno psicologico alla minore; d) a carico di F.A. un contributo mensile di Euro300,00 per il mantenimento della minore, da versare alla madre.

3. Avverso detta sentenza F.A.G.M. propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a cui resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, L.C..

4. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., per avere la Corte d’appello di Brescia provveduto all’assegnazione dell’abitazione coniugale sulla base del mero collocamento della minore presso la madre, senza operare alcun giudizio di conformità all’interesse della minore. Deduce che l’appartamento di proprietà del ricorrente, già adibito a casa familiare, aveva cessato di essere abitazione familiare per la figlia minore, dato che gli accordi prevedevano l’affidamento ad entrambi i genitori, con alternanza della sua presenza tra due case, sin dal 2011, epoca della separazione. Inoltre dal giugno 2016 al dicembre 2018 la minore era stata collocata prevalentemente con il padre e quindi la casa dove il padre si era trasferito era stato il luogo di riferimento prioritario. Inoltre deduce che il tema dell’assegnazione della casa coniugale era stato motivo di aspro conflitto tra gli ex coniugi, il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1531/2018 aveva disposto la revoca dell’assegnazione coniugale alla madre, assegnando la stessa al padre in ragione della collocazione prevalente della minore presso di lui, ed anche la Corte d’appello aveva sottolineato che il disagio della minore era innescato dall’elevatissima conflittualità della coppia. Rileva che la minore aveva chiesto unicamente di trascorrere più tempo con la madre, senza fare cenno all’abitazione familiare o al desiderio di rimanere a vivere nella casa di (OMISSIS). Ad avviso del ricorrente, pertanto, detta ultima casa non era più, sin dai tempi della separazione, il luogo di riferimento prevalente e, inoltre, la Corte di merito non aveva considerato l’incidenza della convivenza more uxorio che il ricorrente assume instaurata dall’ex moglie. Rileva che contraddittoriamente la Corte d’appello da un lato ha ritenuto non sussistente all’attualità la suddetta convivenza e dall’altro ha prescritto, impropriamente, alla madre di evitare la condivisione della casa coniugale con l’eventuale compagno. In conclusione, secondo il ricorrente, poichè l’ex casa coniugale non era da tempo più quella di abitazione prevalente della minore, la stessa non costituiva più un bene essenziale per la serenità della ragazza, mentre era oggetto di grave tensione tra i genitori, con conseguente ricaduta negativa sul benessere della figlia, avendo la Corte d’appello ignorato apoditticamente tanto le motivazioni del Tribunale, quanto le relazioni del C.T.U..

5. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

5.1. Occorre premettere che, in base a quanto accertato dai giudici di merito ed invero neppure in fatto contestato dal ricorrente, l’unità immobiliare in (OMISSIS), è la casa ove il nucleo familiare ha convissuto prima della crisi coniugale e dove la madre vive con la minore da quando quest’ultima, nel dicembre 2018, si è allontanata dall’abitazione ove era collocata con il padre, interrompendo ogni rapporto con quest’ultimo. Peraltro la madre, dopo la separazione, ha continuato ad abitare nella stessa casa, anche quando il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 17-6-2016 (pag.7 ricorso), dispose la collocazione prevalente della minore presso il padre, ma non statuì anche la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre, presso cui la figlia minore doveva, in ogni caso, trascorrere parte di ogni settimana (cfr. pag.8 ricorso -cfr. anche pag.28 ricorso, in cui il ricorrente espone che nel periodo da giugno 2016 a dicembre 2018 la casa in cui egli abitava con la figlia non era quella familiare). L’assegnazione della casa familiare al padre, in quanto collocatario prevalente della minore, era stata disposta dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1531/2018, la cui esecutorietà provvisoria, secondo quanto assume la L., era stata sospesa, in parte qua, dai giudici d’appello.

5.2. Ciò posto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente art. 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c. (tra le tante Cass. n. 25604/2018). Inoltre questa Corte ha precisato (Cass. n. 3331 del 19/02/2016) che la qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare” postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l’acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile.

5.3. La Corte territoriale si è attenuta ai suesposti principi, alla stregua degli accertamenti fattuali di cui si è detto, correttamente valorizzando l’esigenza della minore, allontanatasi volontariamente, nel dicembre 2018, dalla casa del padre presso cui era in precedenza collocata e con il quale aveva interrotto ogni rapporto da quella data, di essere collocata presso la madre nella casa familiare, ove era tornata dopo il suddetto allontanamento, ossia nell’ambiente domestico in cui era cresciuta ed aveva vissuto con i genitori e la sorella (figlia della madre nata da una precedente relazione) prima del conflitto familiare. La Corte di merito, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha in dettaglio indicato le ragioni giustificative della decisione di collocare la minore presso la madre (cfr. pag. 10; esigenza di maggiore stabilità e di frequentazione della sorella, evitando, al contempo, interferenze non gradite dalla compagna del padre), e il ricorrente non censura affatto la suddetta decisione, ma solo quella relativa all’assegnazione della casa familiare, che, per quanto infra precisato, si pone come consequenziale rispetto alla prima statuizione.

La Corte d’appello ha, infine, ritenuto non dimostrata la convivenza more uxorio della madre in base a quanto riferito dalla minore (pag. n. 9 sentenza) e non è ravvisabile la denunciata contraddittorietà del decisum in ragione della prescrizione alla madre di non far condividere all'”eventuale” compagno la casa familiare, poichè la prescrizione è diretta a regolamentare cautele valevoli per il futuro, con la supervisione ed il monitoraggio dei servizi sociali.

Le censure svolte in ricorso circa la persistenza della suddetta convivenza, nonchè circa il fatto che la casa familiare non costituisce più un bene essenziale per la serenità della ragazza involgono accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivati, come nella specie, sicchè dette censure sono inammissibili.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario nella memoria illustrativa, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro3.100, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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