Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12797 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21605-2014 proposto da:

SC SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO BARONI, che rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 21606-2014 proposto da:

SC SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO BARONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS) DIPARTIMENTO UO ENTRATE FISCALI;

– intimata –

sul ricorso 21607-2014 proposto da:

SC SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso

studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso studio

dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

sul ricorso 24100-2017 proposto da:

SC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliare in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI, che lo rappresenta difende giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso le sentenze n. 238/2014 n. 241/2014 n. 243/2014 depositate il

22i01/2014 e avverso la sentenza n. 1016/2017 depositata il

06/03/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORBO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MAGGIORE per delega

dell’Avvocato BARONI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente r.g. 24100/17 l’Avvocato MAGGIORE per

delega dell’Avvocato GAROFOLI che si riporta agli atti;

udito per l’Avvocatura l’Avvocato TIDORE che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Nei procedimenti nn. rg. 21605/14, 21606/14 e 21607/17 la SC srl unipersonale propone un motivo di ricorso per la cassazione delle sentenze nn. 241, 238 e 243 del 22 gennaio 2014, con le quali la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici (rispettivamente per gli anni 2006, 2005 e 2004) notificatile dal Comune di Roma – Roma Capitale con riguardo ad immobili di sua proprietà, ivi ubicati in Via (OMISSIS).

Nelle sentenze in esame la commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – gli avvisi di accertamento in questione si basavano sull’attribuzione di rendita catastale operata dall’agenzia delle entrate a seguito di rettifica in aumento della classe catastale e della rendita proposte con procedura Docfa; – la società era stata posta in condizione di contestare la maggiore rendita così accertata dall’amministrazione finanziaria, dal momento che di questa essa era venuta a piena conoscenza “attraverso la notificazione degli atti impositivi” da parte di Roma Capitale che, ai fini Ici, aveva recepito in toto la suddetta maggiore rendita; – tale conclusione deponeva per il rispetto del contraddittorio preventivo e la conseguente legittimità della pretesa tributaria locale, “pur non avendo (la società) ricevuto autonoma notifica dell’atto di attribuzione della rendita agli immobili in questione”.

p. 1.2 Nel procedimento n. rg. 24100/17, la stessa società propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1016 del 6 marzo 2017, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche in tal caso a conferma della prima decisione e questa volta decidendo nel contraddittorio altresì dell’agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimo analogo avviso di accertamento Ici per l’anno 2010.

A sostegno di quest’ultima decisione, ha rilevato la Commissione Tributaria Regionale che: – l’avviso Ici in esame si basava su rendita catastale costituente rettifica in aumento di una proposta Docfa presentata nel 2001, e debitamente notificata dall’amministrazione finanziaria nel 2002 (provvedimenti di notifica nn. 427290-427305-427323/02); – correttamente tale notificazione era avvenuta nei confronti della società (la F.lli C. srl) che risultava all’epoca proprietaria del terreno e dei fabbricati su di esso insistenti, come tale risultando intestataria della relativa partita catastale; – soltanto alcuni anni dopo la notificazione in questione la proprietà del compendio immobiliare era stata trasferita, a rogito notaio T. (OMISSIS) rep. (OMISSIS), in proprietà della SCa) srl unip.; – da ciò risultava come l’avviso di accertamento Ici fosse stato regolarmente notificato dopo la previa notificazione alla proprietà dell’atto attributivo di rendita (la cui fondatezza non era stata ex se contestata in giudizio), con conseguente piena realizzazione del contraddittorio preventivo.

Resistono con controricorso tanto il Comune di Roma-Roma Capitale (che ha anche depositato memoria) quanto (ric. 24100/17) l’agenzia delle entrate.

p. 1.3 Tutti i ricorsi così proposti debbono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva sia oggettiva.

Essi sono stati infatti proposti tra le stesse parti (tranne il n. rg. 24100/17 che è proposto “anche” nei confronti dell’agenzia delle entrate) ed hanno tutti ad oggetto il medesimo tributo (Ici per varie annualità) così come gravante sugli stessi immobili di proprietà della società ricorrente, siti in Roma, Via (OMISSIS) (a catasto: cat. D8, fg. 996, sub.1-2-3); inoltre, tutti gli avvisi Ici impugnati si fondano sulle stesse rendite catastali, così come rettificate in aumento dall’amministrazione finanziaria a seguito di una medesima procedura Docfa, proposta nel 2001.

p. 2.1 Nei procedimenti nn. 21605-21606-21607/14 la società lamenta, con unico motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, (in relazione alla Circ. 4/FL MF 13 marzo 2001), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Sotto il primo profilo (violazione di legge), deduce la ricorrente che, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, in tanto la notificazione dell’atto impositivo poteva ritenersi idonea ad efficacemente portare a sua conoscenza la rendita catastale attribuita, in quanto tale attribuzione fosse antecedente al 1 gennaio 2000 (art. 74 cit.), mentre nel caso di specie si trattava di determinazione di rendita successiva a questa data; in tal caso si rendeva invece necessaria la notifica da parte dell’amministrazione finanziaria dell’atto di attribuzione di rendita (mai eseguita), a nulla rilevando che il classamento fosse avvenuto nell’ambito di procedura Docfa, dal momento che l’amministrazione finanziaria non si era limitata a recepire il classamento proposto, ma aveva proceduto a rettifica in aumento.

Sotto il secondo profilo (omesso esame), deduce la ricorrente che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe considerato i fatti costitutivi e decisivi per il giudizio rappresentati sia dalla adozione della maggiore rendita catastale in data successiva al 1 gennaio 2000, sia dalla circostanza che tale adozione costituiva il frutto, non del mero recepimento della proposta Docfa, ma della sua autonoma rettifica in aumento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Nel procedimento n. 21400/17, la società non nega l’avvenuta notificazione nel 2002 degli atti attributivi di rendita, ma eccepisce la inefficacia nei propri confronti di tale notificazione, in quanto eseguita nei riguardi di un soggetto (la F.lli C. srl) che all’epoca non era proprietaria degli immobili, spettando tale proprietà ancora al Comune di (OMISSIS) che ne usufruiva per uso civico e che li avrebbe venduti ad essa SC srl unip. solo con il menzionato rogito notarile T. del 2005.

In particolare, con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, nonchè omesso esame del fatto decisivo consistente nella proprietà dei beni al momento della notificazione dell’atto attributivo di rendita, e nella esatta individuazione del dante causa.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono analoghe censure sotto il profilo che la notificazione dell’atto attributivo di rendita doveva comunque essere effettuata anche nei confronti di essa società ricorrente, alla quale spettava il pacifico possesso tanto del fondo quanto delle costruzioni su di esso insistenti; e ciò nel pieno rispetto del principio di effettiva conoscenza degli atti tributari di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6.

p. 2.2 I motivi sono fondati nei termini che seguono.

Stabilisce la L. n. 342 del 2000, art. 74, che: “1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. (…)”.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni”

In base alla norma in esame (qui rileva il comma 1), dunque, gli atti attributivi di rendita catastale emessi dopo il 31 dicembre 1999 vanno notificati alla parte, posto che solo da tale notificazione acquisiscono efficacia e divengono impugnabili nei termini D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

L’indirizzo di legittimità è costante nell’affermare che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti “attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione” (Cass. n. 5621/14; 9203/07 ed altre).

La notificazione, inoltre, si rendeva qui necessaria perchè la rendita in questione, pur derivando da procedura partecipata Docfa, non recepiva la proposta di parte, costituendo l’esito di rettifica in aumento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ha sul punto specifico stabilito Cass. ord. n. 7801/19 che: “In tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, il principio della superfluità della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo non trova applicazione ove il Comune, nell’emettere l’avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, l’atto di attribuzione della quale deve, pertanto, essere preventivamente notificato allo stesso”.

p. 2.3 Premesso che nel caso di specie è la stessa amministrazione comunale controricorrente a precisare che si trattava appunto di attribuzione successiva a quella data, in quanto rettificativa di proposta Docfa del 2001, il problema di causa si concentra sul riscontro dell’effettiva notificazione degli atti attributivi di rendita prima ed autonomamente dalla notificazione dei singoli atti impositivi Ici, cit. ex art. 74, comma 1.

Ebbene, le (diverse) soluzioni fornite dai giudici di merito nelle sentenze qui impugnate non possono reputarsi corrette in diritto, nè supportate dalla completa disamina del quadro fattuale di riferimento.

Infatti, le sentenze nn. 241- 238-243/14 affermano che il requisito di efficacia della rendita era qui riscontrabile pur in assenza di sua previa notifica alla società contribuente, dal momento che quest’ultima aveva comunque potuto trarre di essa contezza direttamente tramite la notificazione degli atti impositivi Ici. Già si è evidenziato, però, come questa affermazione – pur calzante con riguardo agli atti attributivi di rendita anteriori al 2000 – si ponga invece in contrasto con la lett. e, la ratio del cit. art. 74, comma 1; sicchè la notifica degli atti impositivi Ici, diversamente da quanto così affermato, non integrava affatto la condizione di efficacia della rendita per le annualità pregresse (decorrente, appunto, solo dalla notificazione dell’atto di classamento). Si riscontra dunque, nelle sentenze in oggetto, il denunciato vizio di violazione di legge.

La sentenza n. 1016/17 afferma invece che la previa notificazione era nella specie necessaria (il che è esatto), e che essa era stata in effetti eseguita nei confronti della C. srl, con effetti opponibili anche alla SC srl (il che è errato). Vale considerare che quest’ultima aveva introdotto in giudizio un fatto che, se provato, risultava decisivo al fine di escludere l’efficacia della rendita nei suoi riguardi; fatto costituito dall’aver acquistato il compendio immobiliare in oggetto non dalla notificaria C. srl, bensì direttamente dal Comune di (OMISSIS) (sulla base del citato rogito T.). Questa circostanza era (è) in grado, se confermata, di escludere che gli effetti della notificazione di rendita alla prima possano riprodursi nella sfera giuridica della seconda. Non varrebbe obiettare, con i controricorrenti, che la C. srl risultava comunque, al momento della notificazione, intestataria della partita catastale e, come tale, destinataria ex lege della notificazione (cit. art. 74, comma 1); ciò che rileva, infatti, non è soltanto la proprietà del compendio al momento della notificazione e la corrispondenza dell’assetto proprietario alla risultanza catastale in tale momento, ma anche l’individuazione del rale dante causa (in ordine sia al terreno sia al fabbricato) della SC srl. Individuato dalla CTR nella C. srl, in affermato frontale contrasto con il rassegnato quadro istruttorio. Nessun utile elemento in tal senso poteva del resto trarsi della Docfa (come riconosciuto anche dal giudice di merito), la quale venne presentata direttamente dalla SC srl in quanto nel possesso del fabbricato.

Anche la sentenza in oggetto risulta pertanto viziata sotto entrambi i profili denunciati: di omesso esame di fatto decisivo (ricostruzione dei passaggio di proprietà, al fine di verificare l’estensione della SC srl degli effetti della notificazione della rendita siccome eseguita nei confronti della C. srl), e di violazione di legge (attribuzione di tali effetti alla SC srl, ai fini Ici, in assenza di notifica nei suoi confronti, cit. ex art. 74).

Ne segue, in accoglimento dei ricorsi riuniti, la cassazione delle sentenze impugnate ed il rinvio alla CTR del Lazio la quale, in diversa composizione, effettuerà la disamina del caso, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

– riunisce al ric. Rg. N. 21605/14 i ricorsi rg. Nn 21606/14, 21607/14 e 24100/17;

– accoglie i ricorsi riuniti;

– cassa le sentenze impugnate e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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