Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12797 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23270-2019 proposto da:

S.C., nella qualità di titolare e legale rappresentante

dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE MANCINI;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA MOLISE CENTRALE, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ORESTE SCURTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 583/2013 il Tribunale di Campobasso accoglieva l’opposizione proposta dalla Comunità Montana Molise Centrale avverso il decreto ingiuntivo n. 362/2010 con cui l’opponente era stata condannata a pagare in favore della ditta S.C. la somma di Euro32.380,80 a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di somma urgenza, in base al contratto di affidamento lavori del 4-5-2009 e al decreto n. 18/2009 del Commissario Straordinario, ritenuti nulli dal Tribunale, che aveva altresì dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta ex art. 2041 c.c. nei confronti della Comunità per difetto di sussidiarietà e rigettato la domanda gradata ex art. 2041 c.c. proposta da parte opposta nei confronti del terzo chiamato in causa F.G., all’epoca dei fatti di causa Commissario Straordinario, per carenza di prova nell’an e nel quantum, compensando tra tutte le parti le spese di lite.

2. Con sentenza n. 4/2019 depositata l’8-1-2019 la Corte d’appello di Campobasso, ha rigettato l’appello proposto da S.C., nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima ditta, avverso la citata sentenza del Tribunale di Campobasso, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado nei confronti delle parti appellate. La Corte di merito ha affermato che: a) la pretesa creditoria dell’appellante nei confronti della Comunità Montana era infondata in base alla dirimente ed assorbente considerazione che l’impegno di spesa per l’ordinazione a terzi di lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del T.U.E.L., deve essere regolarizzato entro il termine perentorio, decorrente dall’ordinazione, di trenta giorni, come precisato con le pronunce di questa Corte n. 20763/2009 e n. 19037/2010, e ciò non era avvenuto nella specie, restando così assorbite le questioni della competenza del Commissario Straordinario e della natura di somma urgenza dei lavori ed essendo non valido il contratto del 4/5/2009 nei confronti della Comunità Montana; b) l’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della Comunità Montana era inammissibile per difetto del presupposto della sussidiarietà, come da costante orientamento di questa Corte richiamato (tra le tante Cass. n. 16558/2015); c) l’appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità contrattuale del F., con conseguente formazione del giudicato sul punto, ed inoltre, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l’appellante non aveva dimostrato, all’esito dell’espletamento delle prove orali ammesse su istanza dell’attore, gli elementi costitutivi del diritto scaturente ex art. 2041 c.c. nei confronti del F., non avendo il capitolato di prova ad oggetto i suddetti elementi.

3. Avverso la sentenza d’appello S.C., nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, propone ricorso affidato a tre motivi, resistito con controricorso dalla Comunità Montana Molise Centrale e da F.G..

4. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 112 e 343 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale condannato l’appellante ed attuale ricorrente alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in assenza di appello incidentale volto a censurare la statuizione di primo grado di compensazione delle spese di lite; h) l’omesso esame di un fatto decisivo, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 e dell’art. 2041 c.c., per avere la Corte di merito mal valutato i fatti, omettendo di considerare il contratto integrativo 3-6-2009, da valutare unitariamente a quello del 4-5-2009, unico preso in considerazione nella sentenza d’appello, nonchè rimarcando che in parte i contratti avevano avuto esecuzione con il pagamento e ciò avrebbe dovuto considerarsi una regolarizzazione, anche se postuma, già avvenuta, rilevando detta circostanza anche ai fini dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della Comunità Montana, stante la buona fede del ricorrente; iii) l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c.., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la stessa P.A. aveva in parte eseguito quel contratto o quei contratti, che il danneggiato non poteva esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, come era stato rimarcato dal ricorrente nei giudizi di merito, e la prova di detto pregiudizio era costituita dal fatto che per l’appunto il ricorrente aveva eseguito i lavori per cui è causa.

5. Il primo motivo è fondato.

5.1. Per costante orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (tra le tante Cass. n. 27606/2019).

5.2. La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi, atteso che ha rigettato l’appello dello S., confermando la sentenza impugnata, ma lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, nonostante l’assenza di appello incidentale in punto spese, che erano state interamente compensate tra le parti dal Tribunale, essendo così formato giudicato interno su detta ultima statuizione.

6. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

6.1. Premesso che l’indicazione, nella motivazione della sentenza impugnata (pag.5), del nominativo della ditta Venditti Costruzioni s.r.l., parte estranea al giudizio, è frutto di un evidente refuso, stanti i plurimi e specifici riferimenti alla vicenda per cui è causa da parte della Corte d’appello, le censure si risolvono in una critica generica e non si confrontano con il percorso argomentativo svolto dai Giudici di merito.

6.2. In relazione alla domanda principale proposta nei confronti della Comunità Montana, la ratio decidendi del rigetto della pretesa creditoria del ricorrente è stata la mancanza di regolarizzazione dell’impegno di spesa, relativo a lavori di somma urgenza. La Corte territoriale, richiamando le pronunce di questa Corte n. 20763/2009 e n. 19037/2010, ha affermato che, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del T.U.E.L., l’impegno di spesa per l’ordinazione a terzi di lavori pubblici di somma urgenza deve essere regolarizzato entro il termine perentorio, decorrente dall’ordinazione, di trenta giorni e, ritenendo dirimente detto assunto, che non è specificamente censurato dal ricorrente, ha accertato che la regolarizzazione non era avvenuta nella specie. Il ricorrente, pur lamentando, nella rubrica del secondo motivo, la violazione del citato art. 191, non illustra le ragioni di detta violazione e assume, in modo non lineare, che sia “un fuor d’opera parlare di spesa non regolarizzata”, in quanto, a suo dire, occorre riferirsi al contratto del 3-6-2009, integrativo del primo e principale del 4-5-2009, ed inoltre parte del credito era stato pagato, tanto che la somma richiesta con il ricorso per ingiunzione era riferita al saldo, sicchè dalla parziale esecuzione era dato desumere la “regolarizzazione postuma”.

Le suddette deduzioni, oltre che illustrate in modo generico, con una confusa commistione di fatti e senza richiamo di norme, non si concretano in una critica specifica alla ratio decidendi di cui si è detto, incentrandosi su considerazioni ininfluenti, quali quella della “regolarizzazione postuma” per parziale pagamento, peraltro contestato, in fatto, dalla controricorrente Comunità Montana, e quella della rilevanza del contratto integrativo, che, invece, proprio in quanto tale, non può che seguire la stessa sorte del contratto principale, dichiarato nullo dai Giudici di merito.

Anche con riferimento alla domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti della Comunità Montana, le doglianze non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, basato sul difetto di sussidiarietà. Il ricorrente si limita a richiamare il principio di buona fede e, ancora una volta, il pagamento parziale e la parziale esecuzione che, a suo dire, provano il pregiudizio subito.

6.3. In relazione alla domanda nei confronti del F., il ricorrente non censura l’affermazione della Corte di merito secondo cui non era stata impugnata in appello la statuizione di rigetto della domanda diretta all’accertamento della responsabilità contrattuale del F., commissario straordinario della Comunità montana, nè svolge critiche alla ragione di rigetto, per difetto di prova, della domanda ex art. 2041 c.c..

7. In conclusione, il primo motivo va accolto, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo, e la sentenza impugnata va cassata nei soli limiti del motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamento di merito e potendo la causa essere, pertanto, decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, vanno dichiarate interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e il ricorrente, interamente soccombente nel giudizio d’appello, va condannato alla rifusione in favore delle altre parti delle spese di lite di quel giudizio, nella misura già liquidata con la sentenza impugnata, che resta confermata sul punto (per ognuno degli appellati Euro540 per la fase di studio, Euro439 per la fase introduttiva ed Euro910 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A e c.p.a. come per legge).

Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, in ragione della reciproca parziale soccombenza delle parti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle altre parti delle spese di lite del giudizio d’appello, liquidate, per ciascuna di esse, come da tassazione di cui alla sentenza impugnata, in Euro540 per la fase di studio, in Euro439 per la fase introduttiva ed Euro910 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A e c.p.a. come per legge.

Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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