Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12796 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, TADRIS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE, giusta procura in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 33 64/2 008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO GIANCARLO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da R.E. contro l’Inps con ricorso del 1.4.2003 per la riliquidazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola per gli anni 1998 e 1999, la Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 30 ottobre 2008, ha respinto la domanda del lavoratore agricolo ritenendo – D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive modifiche – maturata la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di disoccupazione, poiche’ la domanda giudiziale e’ stata proposta oltre il termine di un anno e trecento giorni decorrenti dall’istanza amministrativa o, in mancanza, dal 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificata la situazione indennizzabile.

Avverso detta sentenza l’interessata ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 439 del 1992), come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito in L. n. 166 del 1991, ha sostenuto che il termine di decadenza di cui al citato art. 47 non trova applicazione allorche’ la domanda giudiziale sia volta ad ottenere solo l’adeguamento di una prestazione previdenziale gia’ riconosciuta. L’Inps ha depositato procura.

Il ricorso e’ manifestamente fondato. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12720 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto:

“La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1993, n. 103, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”. Le Sezioni Unite hanno ribadito la unitarieta’ del termine di decadenza e la non configurabilita’ di una doppia decadenza sostanziale – per il riconoscimento della prestazione e per la successiva richiesta di adeguamento della prestazione gia’ riconosciuta – in quanto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, cosi’ come interpretato autenticamente dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 prevede un solo termine decadenziale per ogni singola prestazione, sicche’ il termine non puo’ che essere unico per il carattere unitario della prestazione rivendicata, dal momento che le somme domandate con riferimento alla prestazione originariamente chiesta non hanno una propria autonomia, non configurandosi come diritto in se’. Le Sezioni Unite hanno quindi concluso che il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 non puo’ trovare applicazione nelle fattispecie in cui – come nel caso di specie – si richieda il ricalcolo di una prestazione pensionistica gia’ in precedenza riconosciuta e di cui si domanda la rideterminazione, ma trova applicazione solo nella diversa ipotesi di mancato o omesso riconoscimento del diritto alla prestazione.

A questo orientamento giurisprudenziale, disatteso dalla sentenza impugnata, il Collegio intende dare continuita’. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si designa nella stessa Corte di Appello di Bari in diversa composizione, che si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA