Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12796 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25444-2019 proposto da:

M.G., ROBOQBO SRL a socio unico, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICO CORNIA;

– ricorrenti –

Contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIVITAVECCHIA N. 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

AFFINITO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI GUIDI;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 1791/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Roboqbo s.r.l. e M.G. domandavano al Tribunale di Bologna accertare che il macchinario “RS 2050 plus” prodotto da R.S., titolare dell’impresa RS High Technology Food, consistente in un’apparecchiatura per la preparazione di alimenti, costituiva contraffazione del brevetto Europeo n. (OMISSIS) concesso il 26 settembre 2012 a seguito di domanda internazionale depositata l’8 novembre 2004 rivendicante priorità al 13 novembre 2003, data di deposito della domanda diretta ad ottenere un brevetto italiano di quel contenuto. Le domande attrici avevano altresì ad oggetto l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio del prodotto, la pubblicazione della sentenza e la condanna al risarcimento del danno, oltre che l’accertamento della concorrenza sleale che sarebbe stata posta in essere dal predetto R.S..

Questi, nel costituirsi, contestava le domande attrici e domandava, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità del brevetto Europeo in ragione della predivulgazione del trovato e della carenza delle condizioni di brevettabilità dello stesso.

Il Tribunale rigettava sia le domande principali, sia quella riconvenzionale.

2. – Roboqbo e M. interponevano appello; anche R. impugnava la sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 giugno 2019, respingeva entrambi i gravami.

3. – A tale pronuncia Roboqbo e M. oppongono un ricorso per cassazione basato su di un solo motivo. Resiste con controricorso R..

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione. Rilevano che la Corte di appello si sia bensì soffermata sugli elementi che potevano assumere rilevanza ai fini della contraffazione per equivalente del brevetto dell’odierna ricorrente, ma non aveva reso alcuna statuizione sulla censura, da loro svolta. con cui si era posto in rilievo il dato della parziale utilizzazione della suddetta privativa da parte di R..

2. – Il motivo appare fondato.

I ricorrenti avevano espressamente sollevato, in appello, la doglianza riprodotta a pagg. 8 s. del ricorso per cassazione (con specifico riguardo alle rivendicazioni aventi ad oggetto l’unica vasca per eseguire una serie di processi alimentari, la possibilità di addurre il vuoto, l’uso di un fluido di raffreddamento). Tale censura si fondava sul principio per cui al fine di escludere la contraffazione per equivalente non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30234, richiamata, da ultimo, da Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, sempre in tema di contraffazione per equivalente).

3. – La questione posta col mezzo di censura non è stato affatto esaminata dalla Corte di merito, la quale si è limitata ad accertare che il sistema utilizzato da R. per ottenere il medesimo effetto, consistente nell’aumento e nell’abbassamento della temperatura della vasca per la preparazione dei prodotti alimentari attraverso induzione elettromagnetica (impiego di una serpentina) realizzava trovato diverso che non si poneva in relazione di equivalenza rispetto alla soluzione adottata da Roboqbo.

La pronuncia impugnata andrà per tale ragione cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Bologna.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 12 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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