Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7311-2015 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA

1, presso lo studio dell’avvocato LUCA LENTINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO PLACIDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA UFFICIO

LEGALE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 5018/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 5018/21/14 del 13 maggio 2014, pubblicata il 31 luglio 2014, accogliendo l’appello della Agenzia delle entrate, ha riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 467/41/12, con rigetto del ricorso proposto dalla contribuente D.E. avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro e ipotecaria, dovute, per effetto della revoca delle agevolazioni, previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la formazione della piccola proprietà contadina, in relazione al rogito di acquisto (OMISSIS) di un terreno agricolo.

2. – La contribuente, mediante atto del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato sì è tardivamente costituita al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la reiezione del ricorso della contribuente, osservando che costei non aveva prodotto la prescritta attestazione che il fondo acquistato fosse idoneo alla formazione e/o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina; che non eccedesse (in aggiunta ad altri fondi posseduti) di oltre un decimo la capacità lavorativa dei componenti contadini del nucleo familiare; e che inoltre nel biennio antecedente l’acquisto del fondo non fosse intervenuta la vendita di terreni dalla estensione complessiva superiore a un ettaro.

2. – La ricorrente, con unico motivo di ricorso, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (rectius: 4), la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31 e 61, e dell’art. 24 Cost..

Denunzia, in proposito, che l’avviso di trattazione del gravame è stato comunicato al difensore domiciliatario intempestivamente, sei giorni prima della adunanza camerale del 13 maggio 2014, in violazione del termine dilatorio di trenta giorni liberi stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, comma 1, richiamato dal successivo art. 61, comma 1.

La ricorrente allega a corredo del ricorso l’avviso di trattazione emesso il 7 maggio 2014 e notificato, a mezzo della posta elettronica, in pari data.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – Dalla produzione della ricorrente, a corredo del ricorso (ammissibile in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, siccome riguarda la nullità della sentenza impugnata) risulta che la data della adunanza di trattazione del giudizio (13 maggio 2014) è stata comunicata al difensore domiciliatario della parte il 7 magio 2014. La inosservanza del termine dilatorio (di trenta giorni liberi) stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, comma 1, – cui, per i giudizi davanti alla commissione tributaria regionale, fa rinvio il cit. D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 61, comma 1, – comporta la nullità della sentenza.

Nella giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidato il principio di diritto secondo il quale ” nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicchè, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione pronunciata” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 28843 del 01/12/2017, Rv. 646430 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 1786 del 29/01/2016, Rv. 638739 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 11487 del 14/05/2013, Rv. 627187 – 01; Sez. 5, sentenza n. 11229 del 28/08/2000, Rv. 539803 – 01).

E il Collegio ribadisce il succitato principio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti.

3.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA