Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORINO 29,

presso lo studio dell’avvocato MEZZANOTTE BIASE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORDANO GIOVANNI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

3M ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI 12, presso

lo Studio MATERA – PILEGGI – PANNONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 2

0.1.09, depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

udito per la controricorrente l’Avvocato Ottavio Pannone che si

riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.M. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di S.M. Capua Vetere la 3M Italia s.p.a. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 4119,44 a lei ancora dovuta in base all’accordo sindacale del 10.2.2002 ed al verbale di conciliazione del (OMISSIS). Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata l’11 marzo 2009, rigettava l’appello della lavoratrice.

Avverso quest’ultima sentenza la G. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, ha censurato l’interpretazione che il giudice di appello ha dato dell’accordo sindacale del 10.1.2002 e del verbale di conciliazione del (OMISSIS), nonche’ l’omesso rilievo della nullita’ del verbale di conciliazione in quanto mancante dei requisiti formali e sostanziali necessari per la sua validita’.

La soc. 3M Italia s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso e’ inammissibile.

La ricorrente non ha trascritto in ricorso il testo dell’accordo sindacale del 10.2.2002 ne’ il testo del verbale di conciliazione del (OMISSIS), documenti richiamati nell’atto di impugnazione, sicche’ la Corte non e’ in grado di valutare la fondatezza e la decisivita’ della censura. Va ricordato infatti che il ricorrente per Cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 15628/2009, n. 22303/2008, Sez. Un. n. 23019/2007).

Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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