Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/05/2017), n. 12795
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1684-2017 proposto da:
AL COSTRUZIONI SRL, SOC COOP IN LIQUIDAZIONE, IMMOBILIARIARE
GIUVICCHIA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI BIANCHINI;
– ricorrenti –
contro
STUDIO 92 SERVIZI AZIENDALI DI G.F. SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentata e
difesa dall’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 26575/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che con ordinanza del 25 ottobre-21 dicembre 2016 la Sesta Sezione Civile di questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da Al Costruzioni S.r.l. in liquidazione e Immobiliare La Giuviccha S.r.l. avverso ordinanza del 14-20 luglio 2015 della Corte d’appello di Firenze, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente Studio 92 Servizi Aziendali di G.P. sas le spese del grado nella misura di Euro 7200, oltre a Euro 200 per gli esborsi ed accessori di legge;
rilevato che Al Costruzioni S.r.l. in liquidazione e Immobiliare La Giuviccha S.r.l. hanno proposto ricorso ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., per correzione di errore materiale o di calcolo, adducendo che il valore della causa sarebbe Euro 6243,02 e che, poichè la cifra di Euro 7200 sarebbe manifestamente abnorme ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, sussisterebbe errore materiale dell’estensore consistente nell’aver scritto 7200 anzichè 1200;
rilevato che Studio 92 Servizi Aziendali di G.P. sas ha depositato controricorso, contraddicendo la prospettazione delle ricorrenti;
rilevato che le ricorrenti adducono che, poichè la somma di Euro 7200 sarebbe a loro avviso manifestamente abnorme in rapporto al D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, vi sarebbe stato un errore materiale avendo l’estensore scritto 7200 anzichè 1200, ed essendo venuto quindi a scambiare un 1 con un 7;
rilevato che l’asserto è meramente apodittico, e non trova infatti alcun supporto nell’ordinanza di questa Suprema Corte;
rilevato che, a ben guardare, a mezzo di esso i ricorrenti introducono, in realtà, una censura di violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, ovvero un preteso error in iudicando (cfr. Cass. sez. 1^, 29 ottobre 2014 n. 22983 e Cass. sez. 3, 10 ottobre 2003 n. 15172), contenuto non conforme allo strumento adottato, che lo rende inammissibile;
rilevato, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nel procedimento ex art. 391 bis c.p.c., in quanto non è individuabile una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. sez. 6-1, ord. 18 novembre 2016 n. 23578; Cass. sez. 6-L, ord. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. sez. 6-2, ord. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009 n. 10203; S.U. 27 giugno 2002 n. 9438);
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017