Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 22/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1684-2017 proposto da:

AL COSTRUZIONI SRL, SOC COOP IN LIQUIDAZIONE, IMMOBILIARIARE

GIUVICCHIA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI BIANCHINI;

– ricorrenti –

contro

STUDIO 92 SERVIZI AZIENDALI DI G.F. SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 26575/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che con ordinanza del 25 ottobre-21 dicembre 2016 la Sesta Sezione Civile di questa Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da Al Costruzioni S.r.l. in liquidazione e Immobiliare La Giuviccha S.r.l. avverso ordinanza del 14-20 luglio 2015 della Corte d’appello di Firenze, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente Studio 92 Servizi Aziendali di G.P. sas le spese del grado nella misura di Euro 7200, oltre a Euro 200 per gli esborsi ed accessori di legge;

rilevato che Al Costruzioni S.r.l. in liquidazione e Immobiliare La Giuviccha S.r.l. hanno proposto ricorso ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., per correzione di errore materiale o di calcolo, adducendo che il valore della causa sarebbe Euro 6243,02 e che, poichè la cifra di Euro 7200 sarebbe manifestamente abnorme ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, sussisterebbe errore materiale dell’estensore consistente nell’aver scritto 7200 anzichè 1200;

rilevato che Studio 92 Servizi Aziendali di G.P. sas ha depositato controricorso, contraddicendo la prospettazione delle ricorrenti;

rilevato che le ricorrenti adducono che, poichè la somma di Euro 7200 sarebbe a loro avviso manifestamente abnorme in rapporto al D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, vi sarebbe stato un errore materiale avendo l’estensore scritto 7200 anzichè 1200, ed essendo venuto quindi a scambiare un 1 con un 7;

rilevato che l’asserto è meramente apodittico, e non trova infatti alcun supporto nell’ordinanza di questa Suprema Corte;

rilevato che, a ben guardare, a mezzo di esso i ricorrenti introducono, in realtà, una censura di violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, ovvero un preteso error in iudicando (cfr. Cass. sez. 1^, 29 ottobre 2014 n. 22983 e Cass. sez. 3, 10 ottobre 2003 n. 15172), contenuto non conforme allo strumento adottato, che lo rende inammissibile;

rilevato, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nel procedimento ex art. 391 bis c.p.c., in quanto non è individuabile una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. sez. 6-1, ord. 18 novembre 2016 n. 23578; Cass. sez. 6-L, ord. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. sez. 6-2, ord. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009 n. 10203; S.U. 27 giugno 2002 n. 9438);

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA