Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. MELINI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8160-2012 proposto da:

FEGI MANIFATTURE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 36,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PALMACCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE MASSI, LUIGI DI BONAVENTURA giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NERETO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Presidente e Relatore dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALMACCI per delega

dell’Avvocato MASSI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 145/01/11, depositata il 19.12.2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, rigettava l’appello proposto dalla società FE.GI. Manifatture s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 228/01/2010 che aveva confermato l’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2003, emesso dal Comune di Nereto.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione del D.Lgs n. 546 del 92, art 7, non essendo prevista dalla normativa di riferimento alcuna dichiarazione periodica in tema di Tarsu, così come rilevato dalla CTR che ha concluso che per tale ragione “l’omissione e l’infedeltà vengono a confondersi”;

b) errata applicazione del termine triennale di decadenza dell’azione accertatrice dovendo la denuncia essere effettuata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione e non già entro il venti gennaio dell’anno successivo a tale inizio;

Il Comune di Nereto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine logico va esaminato prioritariamente il secondo motivo.

La questione controversa concerne la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento Tarsu/Tia.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente del D.lgs n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.

La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita “i soggetti di cui all’art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.

Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del “20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione”.

Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.

Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.

La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati.

Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni.

Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma prima di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell’anno successivo.

Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto, come ad esempio, in tema di Ici il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, recita “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta di cui all’art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Nel caso di specie non vi è prova che l’occupazione fosse iniziata fin dall’inizio dell’anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte del’Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tempestivo l’accertamento notificato il 27.12.2008.

Il primo motivo (che peraltro pecca di autosufficienza, non essendo indicata la collocazione toponomastica nel fascicolo d’ufficio, nè riprodotto l’avviso di accertamento da cui dedurre se sia stata contestata l’omessa o infedele denuncia), rimane assorbito essendo stata affermata la decadenza quinquennale che si riferisce ad entrambe le fattispecie, come emerge dalla normativa richiamata.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva del Comune.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA