Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17919-2019 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato EUGENIO MOSCHIANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in liquidazione, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato AURELIO MARINO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 30 aprile 2019 il Tribunale di Napoli respingeva il reclamo proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso l’ordinanza cautelare con cui la detta banca era stato ordinato di consegnare al fallimento (OMISSIS) s.r.l. alcuni documenti relativi ai rapporti intrattenuti dalla reclamante con la società in bonis.

2. – Banca Monte dei Paschi di Siena ricorre per la cassazione del detto provvedimento; l’impugnazione si fonda su di un motivo. Resiste con controricorso la curatela fallimentare di (OMISSIS).

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente oppone la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 119, commi 1, 2 e 4 t.u.b., nonchè per violazione degli artt. 2934,2935 e 2946 c.c. e dell’art. 614 bis c.p.c.. Deduce che la controparte, a norma dell’art. 119, comma 4, t.u.b., aveva il diritto all’ottenimento della documentazione inerente alle sole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; rileva, altresì, che doveva essere accolta la propria eccezione di prescrizione del diritto della società fallita a ricevere gli estratti conto trimestrali.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. (così, di recente: Cass. 20 aprile 2018, n. 9830; Cass. 22 novembre 2016, n. 23763): infatti, il detto provvedimento è suscettibile di perdere efficacia a seguito della decisione di merito e non è pertanto inidoneo a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato. La conclusione vale per ogni pronuncia assunta in esito al procedimento cautelare, indipendentemente dal fatto che essa abbia natura conservativa o anticipatoria: infatti, nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 – così come nel precedente – anche i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c. sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorchè nessuna delle parti del procedimento cautelare possa avere interesse ad iniziare l’azione di merito (Cass. Sez. U. 28 febbraio 2019, n. 6039).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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