Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12795 del 06/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12795 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

dello Stato

ORDINANZA

e,-«+

sul ricorso proposto da:

GIACCHETTA Daniela, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Giulio Nevi,
elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n.
268/A, presso lo studio dell’Avvocato Gianluca Caporossi;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
CURATELA DEL FALLIMENTO LEON SLIPS di Leonetti Domenico &
Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
CURATELA DEL FALLIMENTO TESSILANDIA s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimati –

Data pubblicazione: 06/06/2014

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Latina,
depositata in data 6 febbraio 2012 (NRG 2436/2011).
Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 16 maggio 2014 dal Presidente relatore Dott.

Ritenuto

che con decreto di pagamento del 15 dicembre

2005 veniva liquidato dal Tribunale di Latina il compenso
dovuto all’Avvocato Giacchetta per la difesa svolta a favore della Curatela del Fallimento Tessilandia s.r.1., ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
che il decreto di pagamento veniva comunicato alle parti interessate e, non essendo stata proposta nei venti
giorni successivi alcuna opposizione, diveniva definitivo;
che, conseguentemente, l’odierna ricorrente, in data 18
settembre 2011, emetteva fattura attendendo il pagamento
delle somme liquidate in euro 5.625,00, oltre IVA e CA;
che il Collegio della l ° sezione civile del Tribunale
di Latina modificava, medio tempore,

il decreto di liquida-

zione dimezzandone l’importo, ai sensi dell’art. 130 del
d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando altresì che il provvedimento era stato pronunciato da giudice in composizione monocratica in violazione dell’art.

50-bis cod. proc. civ. ed

era affetto da errore materiale, poiché non recava la condanna a favore dell’Erario al fine di poter esercitare la
rivalsa;

2

Stefano Petitti.

che l’avvocato Giacchetta proponeva opposizione avverso
il provvedimento di rettifica deducendo l’immodificabilità
dell’originario decreto di pagamento, non impugnato nei
termini, al quale era stata data esecuzione, e

spettante al difensore, così come determinati nel provvedimento opposto;
che con ordinanza del 3 dicembre 2012 il Tribunale di
Latina, in persona del giudice designato, sul presupposto
che il provvedimento collegiale impugnato contenesse statuizioni che incidevano sostanzialmente sul dispositivo
della sentenza, poiché disponeva la correzione ed integrazione della parte relativa alla liquidazione delle spese di
lite, e considerato che il dispositivo della sentenza, anche a seguito di correzione, può essere oggetto di impugnazione solo con gli strumenti tassativamente previsti dalla
legge, dichiarava l’inammissibilità del ricorso;
che avverso il menzionato provvedimento l’Avvocato
Giacchetta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ex
art. 111, settimo comma, Cost. affidato a due motivi: 1)
Violazione e falsa applicazione degli

artt.

82, 84 e 170

d.P.R. n. 115 del 2001 essendo stato riformato un decreto
di pagamento in assenza di opposizione e sulla base
dell’esercizio di un potere di autotutela che la legge non
prevede;

2)

Violazione e falsa applicazione degli artt.

l’illegittimità dei criteri di liquidazione del compenso

112, 287, 288 c.p.c. comportanti la nullità del provvedimento al sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. ovvero per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo
per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.;

fase;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti:
«[(A] Premesso che non risulta depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso alla Curatela del Fallimento Tessilàndia s.r.1., si ritiene che il
primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato.
Rilevato che il difensore del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso è titolare di un diritto soggettivo
patrimoniale, come è confermato anche dalla disciplina processualcivilistica dell’opposizione a decreto di pagamento
(cfr. Cass., S.U., n. 19161 del 2009); che il decreto che
decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca (o di modifica)

che nessuno degli intimati si costituiva nella presente

di ufficio, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette,
salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale (cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. n. 22010 del 2007);

to dal Collegio appare, inoltre, del tutto incompatibile
con la previsione di un termine perentorio concesso alle
parti per opporsi al decreto di pagamento, ai sensi
dell’art. 170 d.P.R. 115 del 2000; che è, quindi, estraneo
all’assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento del
generale potere di autotutela, tipico dell’azione amministrativa, all’autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d’intervento non risulta ipotizzabile
laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai
esaurito i suoi effetti (Cass. n. 14594 del 2008).
Il secondo motivo di gravame si ritiene pertanto assorbito.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene
che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio
e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza
formulati, essere ivi accolto»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato;

5

che l’esercizio del potere di revoca (o modifica) esercita-

che non apparendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi
dell’art. 384 cod. proc. civ., con l’annullamento del decreto di riliquidazione dei compensi al difensore oggetto

che, quanto alle spese, l’amministrazione intimata deve
essere condannata al pagamento delle spese sia del giudizio
di opposizione che della fase di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

il ricorso,

cassa il provvedimento

impugnato e decidendo nel merito, annulla il decreto di riliquidazione delle spese oggetto del giudizio di opposizione;

condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle

spese del giudizio di opposizione, che liquida in euro
300,00 per compensi, oltre accessori di legge,di quelle del
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro
500,00, per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, in
data 16 maggio 2014.

dell’opposizione;

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